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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5258 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO FABRICATORE e CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 21C NAPOLI presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Controparte_2 P.IVA_2
PARISI elettivamente domiciliato in Galleria Unione 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si opponeva CP_1 al decreto ingiuntivo nr. 9775/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 12/07/2024, con cui, su ricorso della società le veniva ingiunto il pagamento della somma di Controparte_2
71.527,69 euro, oltre interessi moratori e spese, in forza del contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto prestazioni di trasporto. Eccepiva: in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, essendo stata emessa l'ingiunzione sulla base di fatture solo asseritamente insolute;
nel merito, l'illegittimità della pretesa creditoria per l'insussistenza del credito vantato dall'opposta in via monitoria. Veniva contestato all'opposta l'inesatto adempimento del contratto avente ad oggetto il trasporto, a cura della stessa, di prodotti italiani acquistati da cittadini residenti all'estero tramite ordini telematici effettuati sul canale “Mammapack”. Nella specie, l'opponente lamentava il verificarsi di una serie di disservizi che avevano portato all'applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle concordate tra le parti e alla causazione di ritardi abnormi e ingiustificati nella spedizione dei prodotti con conseguente ripetizione della spedizione stessa e/o la restituzione degli importi ricevuti. A fronte di ciò l'opponente proponeva anche una domanda riconvenzionale al fine di ottenere: (i) l'accertamento della insussistenza di parte dell'importo ingiunto a fronte del danno cagionato dai servizi resi con ritardo e quantificato in euro 11.558,00; (ii) nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inesatto adempimento da parte della convenuta–opposta delle relative obbligazioni contrattuali. I danni venivano quantificati rispettivamente in euro 151.232,70 – quale somma derivante dalle variazioni tariffarie applicate dalle società di spedizione cui la stessa si rivolgeva per ovviare ai disservizi asseritamente cagionati dall'opposta - e in euro 59.000,00 per il danno all'immagine subito dall'impresa a fronte dei medesimi disservizi. Alla luce di quanto sopra, l'opponente domandava che venisse disposta la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che venisse disposta la riduzione dell'importo dalla stessa dovuto con condanna al pagamento degli importi sopra indicati a titolo di risarcimento danno con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale: in primo luogo, contestava l'eccezione preliminare insistendo sulla sussistenza dei presupposti di legge per la emissione del decreto ingiuntivo;
in secondo luogo e nel merito, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria in ragione del contratto di trasporto inter partes con il quale le venivano affidate molteplici prestazioni di trasporto le quali risultavano correttamente eseguite e per le quali erano state emesse le fatture azionate in sede monitoria per un importo pari a euro 71.527,69 e, peraltro, non precedentemente contestate. Per tali ragioni, eccepiva l'insussistenza dell'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali contestatole nonché l'inconferenza dei riscontri documentali prodotti a sostegno della avversa pretesa;
da ultimo, contestava la domanda riconvenzionale per infondatezza nell'an e nel quantum debeatur della pretesa risarcitoria, nonché per l'assoluta carenza di riscontri probatori a sopporto. Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata la domanda riconvenzionale e che venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Sulle allegazioni delle parti e sui documenti prodotti, la causa è stata assunta in decisione pagina 2 di 5 all'udienza del 26.6.2025 ex art. 281 sexies 3c., c.p.c.
L'opposizione appare infondata.
Innanzitutto dev'essere respinta l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Tale eccezione risulta infondata, sia in fatto che in diritto, posto che il decreto è stato emesso sulla base di fatture commerciali di vendita dei servizi di trasporto regolarmente emesse e documentate dall'opposta per le spedizioni acquistate dall'opponente e dalla stessa debitamente eseguite. Peraltro, a riprova di quanto precede, giova segnalare che dalla documentazione prodotta in atti dall'opponente non risulta che, al momento della riconsegna delle merci ai destinatari, sia stata formulata da parte degli stessi alcuna espressa riserva all'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1698 c.c.
Quanto al merito, la convenuta ricorrente nel giudizio monitorio ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per le prestazioni relative al trasporto di merci.
Rispetto all'azione proposta, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori risulta regolato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in forza dei quali spetta a chi agisce domandando il risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si asserisce essere totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno e il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di aver adempito esattamente la prestazione o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero a causa di altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea. La giurisprudenza ha disposto che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere probatorio, va altresì ricordato che, per effetto del disposto di cui all'art. 115
c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il
Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
pagina 3 di 5 A fronte del contratto di trasporto in essere tra le parti, l'opponente ha contestato l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della convenuta opposta domandando in riconvenzionale l'accertamento dell'insussistenza dell'importo dovuto a causa dei ritardi subiti e la condanna della stessa al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – conseguenti all'inesatto adempimento. Le allegazioni dell'opponente sono però rimaste all'esito del giudizio del tutto sfornite di sostegno. E di fatti, l'inesatto adempimento della prestazione non risulta neanche adeguatamente allegato, attesa la mancata allegazione di documentazione che consenta, da un lato, di evincere in modo chiaro e analitico il lamentato scostamento delle tariffe rispetto a quelle concordate con l'opposta, nonché di poter quantificare quale sia stato (e se via sia stato) eventualmente il quid pluris che l'opponente avrebbe in tesi dovuto versare per le spedizioni effettuate da operatori diversi rispetto all'opposta, e che, da altro lato, consenta di individuare anche solo in astratto la asserita
“abnormità” dei ritardi rispetto alla inesatta esecuzione delle prestazioni di trasporto contestate. Tale ultima contestazione risulta ad ogni modo ex se priva di rilievo non essendo stato convenzionalmente pattuito tra le parti un termine essenziale per la consegna della merce ai destinatari ai sensi dell'art. 1457 c.c. e non essendo stata, comunque, data prova della non scarsa importanza dell'inadempimento lamentato rispetto all'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c. Ad abundantiam, anche laddove fosse stato ammesso l'inesatto adempimento della convenuta rispetto al regolamento contrattuale vigente tra le parti, la domanda risarcitoria formulata dalla opponente in via riconvenzionale appare comunque infondata sia nell'an che nel quantum del risarcimento richiesto nonché in relazione al nesso causale con il dedotto inadempimento. La parte opponente, di fatti, non solo non ha provato alcunché ma non ha tanto meno specificatamente allegato quali sarebbero gli esborsi subiti in connessione causale con la condotta inadempiente contestata alla convenuta opposta. Le medesime considerazioni valgono anche rispetto al danno all'immagine lamentato dalla opponente.
Si impone pertanto all'esito del giudizio il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 9775/2024 e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
pagina 4 di 5 3) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese del procedimento che liquida in 8.433 euro oltre oneri di legge.
Milano, 26 giugno 2025
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Giulia Loi.
Il Giudice dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO FABRICATORE e CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 21C NAPOLI presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Controparte_2 P.IVA_2
PARISI elettivamente domiciliato in Galleria Unione 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si opponeva CP_1 al decreto ingiuntivo nr. 9775/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 12/07/2024, con cui, su ricorso della società le veniva ingiunto il pagamento della somma di Controparte_2
71.527,69 euro, oltre interessi moratori e spese, in forza del contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto prestazioni di trasporto. Eccepiva: in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, essendo stata emessa l'ingiunzione sulla base di fatture solo asseritamente insolute;
nel merito, l'illegittimità della pretesa creditoria per l'insussistenza del credito vantato dall'opposta in via monitoria. Veniva contestato all'opposta l'inesatto adempimento del contratto avente ad oggetto il trasporto, a cura della stessa, di prodotti italiani acquistati da cittadini residenti all'estero tramite ordini telematici effettuati sul canale “Mammapack”. Nella specie, l'opponente lamentava il verificarsi di una serie di disservizi che avevano portato all'applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle concordate tra le parti e alla causazione di ritardi abnormi e ingiustificati nella spedizione dei prodotti con conseguente ripetizione della spedizione stessa e/o la restituzione degli importi ricevuti. A fronte di ciò l'opponente proponeva anche una domanda riconvenzionale al fine di ottenere: (i) l'accertamento della insussistenza di parte dell'importo ingiunto a fronte del danno cagionato dai servizi resi con ritardo e quantificato in euro 11.558,00; (ii) nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inesatto adempimento da parte della convenuta–opposta delle relative obbligazioni contrattuali. I danni venivano quantificati rispettivamente in euro 151.232,70 – quale somma derivante dalle variazioni tariffarie applicate dalle società di spedizione cui la stessa si rivolgeva per ovviare ai disservizi asseritamente cagionati dall'opposta - e in euro 59.000,00 per il danno all'immagine subito dall'impresa a fronte dei medesimi disservizi. Alla luce di quanto sopra, l'opponente domandava che venisse disposta la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che venisse disposta la riduzione dell'importo dalla stessa dovuto con condanna al pagamento degli importi sopra indicati a titolo di risarcimento danno con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale: in primo luogo, contestava l'eccezione preliminare insistendo sulla sussistenza dei presupposti di legge per la emissione del decreto ingiuntivo;
in secondo luogo e nel merito, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria in ragione del contratto di trasporto inter partes con il quale le venivano affidate molteplici prestazioni di trasporto le quali risultavano correttamente eseguite e per le quali erano state emesse le fatture azionate in sede monitoria per un importo pari a euro 71.527,69 e, peraltro, non precedentemente contestate. Per tali ragioni, eccepiva l'insussistenza dell'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali contestatole nonché l'inconferenza dei riscontri documentali prodotti a sostegno della avversa pretesa;
da ultimo, contestava la domanda riconvenzionale per infondatezza nell'an e nel quantum debeatur della pretesa risarcitoria, nonché per l'assoluta carenza di riscontri probatori a sopporto. Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata la domanda riconvenzionale e che venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
Sulle allegazioni delle parti e sui documenti prodotti, la causa è stata assunta in decisione pagina 2 di 5 all'udienza del 26.6.2025 ex art. 281 sexies 3c., c.p.c.
L'opposizione appare infondata.
Innanzitutto dev'essere respinta l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Tale eccezione risulta infondata, sia in fatto che in diritto, posto che il decreto è stato emesso sulla base di fatture commerciali di vendita dei servizi di trasporto regolarmente emesse e documentate dall'opposta per le spedizioni acquistate dall'opponente e dalla stessa debitamente eseguite. Peraltro, a riprova di quanto precede, giova segnalare che dalla documentazione prodotta in atti dall'opponente non risulta che, al momento della riconsegna delle merci ai destinatari, sia stata formulata da parte degli stessi alcuna espressa riserva all'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1698 c.c.
Quanto al merito, la convenuta ricorrente nel giudizio monitorio ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per le prestazioni relative al trasporto di merci.
Rispetto all'azione proposta, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori risulta regolato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in forza dei quali spetta a chi agisce domandando il risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si asserisce essere totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno e il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di aver adempito esattamente la prestazione o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero a causa di altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea. La giurisprudenza ha disposto che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere probatorio, va altresì ricordato che, per effetto del disposto di cui all'art. 115
c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte sancendo espressamente che il
Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
pagina 3 di 5 A fronte del contratto di trasporto in essere tra le parti, l'opponente ha contestato l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della convenuta opposta domandando in riconvenzionale l'accertamento dell'insussistenza dell'importo dovuto a causa dei ritardi subiti e la condanna della stessa al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – conseguenti all'inesatto adempimento. Le allegazioni dell'opponente sono però rimaste all'esito del giudizio del tutto sfornite di sostegno. E di fatti, l'inesatto adempimento della prestazione non risulta neanche adeguatamente allegato, attesa la mancata allegazione di documentazione che consenta, da un lato, di evincere in modo chiaro e analitico il lamentato scostamento delle tariffe rispetto a quelle concordate con l'opposta, nonché di poter quantificare quale sia stato (e se via sia stato) eventualmente il quid pluris che l'opponente avrebbe in tesi dovuto versare per le spedizioni effettuate da operatori diversi rispetto all'opposta, e che, da altro lato, consenta di individuare anche solo in astratto la asserita
“abnormità” dei ritardi rispetto alla inesatta esecuzione delle prestazioni di trasporto contestate. Tale ultima contestazione risulta ad ogni modo ex se priva di rilievo non essendo stato convenzionalmente pattuito tra le parti un termine essenziale per la consegna della merce ai destinatari ai sensi dell'art. 1457 c.c. e non essendo stata, comunque, data prova della non scarsa importanza dell'inadempimento lamentato rispetto all'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c. Ad abundantiam, anche laddove fosse stato ammesso l'inesatto adempimento della convenuta rispetto al regolamento contrattuale vigente tra le parti, la domanda risarcitoria formulata dalla opponente in via riconvenzionale appare comunque infondata sia nell'an che nel quantum del risarcimento richiesto nonché in relazione al nesso causale con il dedotto inadempimento. La parte opponente, di fatti, non solo non ha provato alcunché ma non ha tanto meno specificatamente allegato quali sarebbero gli esborsi subiti in connessione causale con la condotta inadempiente contestata alla convenuta opposta. Le medesime considerazioni valgono anche rispetto al danno all'immagine lamentato dalla opponente.
Si impone pertanto all'esito del giudizio il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 9775/2024 e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
pagina 4 di 5 3) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese del procedimento che liquida in 8.433 euro oltre oneri di legge.
Milano, 26 giugno 2025
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Giulia Loi.
Il Giudice dott. Caterina Centola
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