Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15874 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Barletta, Antonio Martini, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza della Repubblica, Guardia di Finanza – Comando Generale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento della Guardia di Finanza - Scuola Ispettori e Sovrintendenti - Ufficio Personale e AA.GG. - Sezione Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri prot. n.-OMISSIS- del 27.11.2025, recante il rigetto dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal sig. -OMISSIS- in data 30.10.2025, avente ad oggetto tutti gli atti del procedimento amministrativo per la valutazione del rinvio dal 95° corso “Argentera III” dell’allora f.a.M. -OMISSIS-, ovvero: Comunicazione punto caratteristico e notifica avvio del procedimento amministrativo finalizzato a valutare il rinvio dal corso (unitamente alla relata di notifica della stessa), memorie difensive prodotte dall’interessato, determinazione del Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione di positiva definizione del predetto procedimento amministrativo (unitamente alla relata di notifica della stessa);
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e, in particolare, per quanto di ragione e di interesse, dell’art. 5, co. 1, lett. i, del d.m. Finanze 29.10.1996, n. 603 e dell’art. 8, co. 5, lett. d, del d.P.R. 27.6.1992 n. 352, nella parte in cui precludono l’accesso ai chiesti documenti amministrativi). Con riserva di proporre motivi aggiunti;
Nonché accertamento e declaratoria del diritto di accesso, con il conseguente ordine alla Guardia di Finanza - Scuola Ispettori e Sovrintendenti e a qualsivoglia altra articolazione del detto Corpo che li detenga di esibire in visione e rilasciare in copia al ricorrente gli anzidetti documenti amministrativi, previo oscuramento di ogni dato sensibile; ovvero, in subordine, di esibire in visione al sig. -OMISSIS-, sempre previo oscuramento di ogni dato sensibile, i documenti amministrativi di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. PE RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente ha impugnato con altro ricorso pendente presso questa Sezione l’esito negativo del ricorso gerarchico al Comando Generale della Guardia di Finanza, ai sensi degli artt. 1 ss. del d.P.R. n. 1199/1971, avverso la determina dell’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- del 24.4.2024, che disponeva il suo rinvio d’autorità dalla frequenza del corso per avere riportato un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi, con proscioglimento dalla ferma volontaria contratta nel Corpo con decorrenza immediata, congiuntamente al provvedimento espulsivo del 24.4.2024, al verbale della Commissione per l’attribuzione del punto caratteristico del 15.1.2024, nonché alla nota della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila -OMISSIS- del 29.3.2024, concernente “ procedimento amministrativo ex art. 45 comma 2, lettera b) d.lgs. 199/1995 nei confronti del Mar. --OMISSIS- ”;
Rilevato che il ricorrente – dopo essere venuto a conoscenza della circostanza che altro militare della Guardia di Finanza (i.e., il f.a.M. -OMISSIS-), frequentatore del 95° corso “Argentera” ed in forza alla 7^ Compagnia della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila - aveva ricevuto anch’egli la comunicazione del punto caratteristico e la notifica dell’avvio del procedimento amministrativo per il rinvio dal corso per la medesima motivazione (punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi), che, dopo avere presentato memorie, ha visto accogliere i propri rilievi, con conseguente adozione, da parte del Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo della Guardia di Finanza, di una determinazione di definizione positiva (e cioè, senza applicazione del rinvio dal corso) del procedimento – ha chiesto di accedere, previo oscuramento di ogni dato ritenuto sensibile, agli atti del procedimento cui era stato assoggettato il predetto militare, ovverosia
i) alla comunicazione del punto caratteristico e alla notifica di avvio del procedimento amministrativo finalizzato a valutarne il rinvio dal corso (unitamente alla relata di notifica della stessa);
ii) alle memorie difensive prodotte dall’interessato;
iii) alla ricordata determinazione di positiva definizione del procedimento amministrativo de quo (unitamente alla relata di notifica della stessa);
Rilevato che la predetta istanza di accesso è stata respinta con il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 27.11.2025, adottato dall’Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza che viene in questa sede impugnato dal Sig. -OMISSIS- che chiede contestualmente all’Amministrazione di esibire in visione e rilasciare in copia tutti i documenti amministrativi richiesti;
Ritenuto che le motivazioni alla base del provvedimento di diniego – basato sulla lettera i), comma 1 dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 604/1996 (“ documenti concernenti i procedimenti di sospensione, di trasferimento per incompatibilità ambientale, dispensa, destituzione o decadenza dal servizio, nonché dei corrispondenti procedimenti previsti per il personale militare” ), che regolamenta le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso – in attuazione dell’art. 24, comma 2, legge 241/1990 e sulla lettera d), comma 3, art. 8 del d. P.R. n. 352 del 1992 – siano recessive rispetto alle prerogative difensive opposte da parte ricorrente, consistenti nella necessità di difendersi nel procedimento che ha portato al rinvio d’autorità dalla frequenza del corso per avere riportato un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi congiuntamente al provvedimento espulsivo del 24.4.2024 – sussistendo un nesso di stretta strumentalità tra l’ostensione dei documenti richiesti e la necessità del ricorrente di comprovare in giudizio la dedotta disparità di trattamento rispetto a posizioni analoghe, prevedendo il settimo comma che debba essere in ogni caso “ garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso proposto e disporre l’accesso ai documenti richiesti da parte ricorrente con istanza del 30.10.2025, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia, previo oscuramento dei dati personali non strettamente pertinenti a tutela della riservatezza dei terzi;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, ordina alla amministrazione resistente di consentire alla parte ricorrente la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti con l’istanza del 30 ottobre 2025 nei termini di cui in motivazione, previo oscuramento dei dati personali/sensibili del controinteressato e dei terzi ivi nominati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA ME, Presidente
PE RA, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE RA | RA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.