TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8536 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 752/2024
tra
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Di Dio ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Napoli alla via Giuseppe Capaldo n.7, giusta procura in atti;
ricorrente e
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro De Chiara ed elett.te dom.ta in Napoli, alla via Scarlatti n. 188, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo:
- di essere stata assunta in data 15.03.2022 dalla
[...]
CP_1
- che solo due mesi dopo, in data 09.05.2022, la sua posizione veniva regolarizzata con contratto di tirocinio di sei mesi poi prorogato di altri sei mesi, fino al 30.04.2023;
- che in data 02.05.2023 veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato – part-time orizzontale, 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì con qualifica di addetta ad attività organizzative alle vendite ed inquadrata nel VII livello del CCNL Confcommercio;
- che, tuttavia, lavorava dal lunedì alla domenica dalle ore 08,00 orario di apertura del supermercato alle ore 20,30 orario di chiusura del supermercato con intervallo per il pranzo di un'ora al giorno, con una mezza-giornata libera alla settimana e 2 domeniche libere al mese;
- che in data 30.06.2023, durante un giorno di permesso autorizzato, veniva avvicinata da (responsabile Persona_1 di sede), il quale tentava di farle firmare un foglio;
- che tale foglio le veniva subito sottratto nel momento in cui lei si accingeva a constatarne il contenuto;
- che il riferiva che successivamente avrebbe Per_1 dovuto interloquire con il sig. (direttore del Controparte_2 supermercato);
- che il poi le comunicava che, per direttiva dei Per_1 sig.ri e , non si sarebbe dovuta recare sul posto di Pt_2 CP_2 lavoro il giorno successivo e la licenziava oralmente ed in tronco;
- che tentava di contattare il per avere Pt_2 spiegazioni, ma non otteneva risposta;
- che pochi giorni prima di essere licenziata, in data 21.06.2023, scopriva di essere in stato interessante;
- di aver comunicato la notizia ai suoi superiori gerarchici e;
Per_1 CP_2
- che in data 04 maggio 2023, la ricorrente stipulava contratto di locazione, al fine di avvicinarsi alla sede di lavoro proprio nella consapevolezza della stabilizzazione del suo rapporto di lavoro;
- che per l'intera durata del rapporto di lavoro e del tirocinio, ha svolto in maniera prevalente la mansione di
“addetta ad attività organizzative alle vendite” e che tali mansioni rientrano nel VI Livello del CCNL Confcommercio con la qualifica di operaio comune, essendo il VII livello destinato esclusivamente ai lavoratori addetti alle pulizie ed equivalenti;
- che non le venivano consegnate le buste paga relative ai mesi di maggio e giugno 2023 nonostante esplicitamente richieste;
- che percepiva, a fronte di oltre 48 ore settimanali di lavoro, la retribuzione mensile netta di € 900 per il mese di maggio 2023 e di € 600 per il mese di giugno 2023;
2 - che la società supera le soglie dimensionali dell'art. 18 della L. n. 300/70 in quanto impiega più di 15 dipendenti;
- che alla conclusione del rapporto lavorativo non le venivano corrisposti: i ratei di 13ma e di 14ma mensilità maturati, le ferie maturate e non godute, l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, le differenze per gli straordinari espletati, il TFR;
- che la società non provvedeva al regolare versamento dei contributi;
- che il motivo datoriale posto a base del licenziamento consisteva nel mancato superamento del periodo di prova;
- che l'art. 121 del CCNL Confcommercio per il sesto ed il settimo livello prevede un periodo di prova che non può superare la durata massima di 45 giorni e che, dal 02 maggio 2023, considerando i giorni di lavoro effettivo, tale termine massimo era spirato in data 22 giugno 2023;
- che l inviato ad opera del datore di lavoro in Pt_3 data 29.06.2023 dichiara la cessazione del rapporto a far data dal 24.06.2023, ma di fatto essa ha lavorato fino al 30 giugno 2023. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di:
A) dichiarare la nullità di ogni pattuizione e/o transazione importante rinuncia eventualmente sottoscritta dalla ricorrente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
B) In via principale accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento e per l'effetto condannare la in persona del CP_1 suo legale rapp.te p.t. a reintegrare la lavoratrice sig.ra
[...]
e a corrisponderle a titolo di risarcimento un'indennità Parte_1 corrispondente alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra, parametrato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali essendo stata la lavoratrice licenziata in periodo protetto (maternità) in forma orale e non essendo sussistente il motivo del mancato superamento del periodo di prova essendo la sig.ra stata assunta con contratto a tempo Parte_1 indeterminato solo a seguito di un anno di tirocinio;
nonché in caso di mancata reintegra condannare il datore al pagamento di un' indennità pari a 15 mensilità ex art. Art 2 L. n. 23/2015 (c.d. jobs act). Tutela reintegratoria piena
3 C) In subordine, accertare e dichiarare l'assenza del giustificato motivo soggettivo e/o di giusta causa, e per l'effetto condannare il datore di lavoro alla reintegra della lavoratrice Controparte_1 [...] nel posto di lavoro nonché al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condannare, altresì, il datore al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Riconoscere alla lavoratrice jn caso di mancata reintegra la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3. (ex art 3 co. 2 dlgs n. 23/2015 jobs act) tutela reintegratoria attenuata
D) Ancora in subordine accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità del licenziamento comminato all'istante e per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura quantificata dal giudice tra le 6, e le 36 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, così come stabilito dall'art 3, D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. jobs act) o altra somma che sarà quantificata nel corso del presente giudizio.
E) Ancora in subordine accertare e dichiarare che il licenziamento individuale è intimato in violazione delle procedure prescritte dalla legge e per l'effetto condannare il datore di lavoro ad un'indennità risarcitoria da un minimo di 2 fino ad un massimo di 12 mensilità parametrato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, se dovesse trattarsi di mera violazione procedimentale. Ex art. 4 Dlgs n. 23/2015 c.d. jobs act o altra somma che sarà quantificata nel corso del presente giudizio.
F) In ogni caso ed in via principale accertare e dichiarare la sussistenza dal 02.05.2023, di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato tra le parti e che le mansioni svolte dalla ricorrente rientrano in un sesto livello del CCNL CONFCOMMERCIO con la qualifica di operaio comune e non in un settimo livello;
per l'effetto condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive (nella misura quantificata nei conteggi o in quella diversa
4 somma quantificata in via equitativa dal Giudicante ex art. 2099 e 36 Cost.) maturate a titolo di:
differenze retributive per euro 3.619,34 come da allegati conteggi ed in caso di mancata reintegra condannare altresì il datore al pagamento:
dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per euro 869,44 e del TFR per euro 288,39;
G) Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di maturazione al soddisfo come per legge, per le causali ed i titoli analiticamente indicati negli allegati conteggi, che qui debbonsi ritenere integralmente ripetuti e trascritti, o nella diversa somma che l'Ill.mo G.d.L. riterrà di giusitizia;
H) Condannare altresì parte resistente ad un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno che il Giudice vorrà determinare in via equitativa per le motivazioni suesposte;
In ogni caso condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A e c.p.a, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo. Si costituiva in giudizio la che precisava che la parte Controparte_1 ricorrente aveva svolto con la società un tirocinio dal 9.5.2022 al 31.10.2022, prorogato il 28.10.2022 fino al 30.04.2023 e poi era stata assunta con lettera del 2.5.2023. Veniva, infine, licenziata il 29.6.2023 per mancato superamento del periodo di prova. Pertanto, tolti i sabati e le domeniche in cui la ricorrente non lavorava, i giorni lavorati risultavano essere 44. Alla data del licenziamento la ricorrente non sapeva di essere incinta motivo per cui non poteva saperlo nemmeno il datore di lavoro. Dunque, non poteva essere invocata l'illegittimità del licenziamento nel periodo protetto. Dopo il licenziamento, in ogni caso, veniva liquidata e pagata per tutto quanto maturato. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato e temerario, con condanna della parte ricorrente a pagare il doppio delle spese per temerarietà. In data 5.03.2024 veniva depositata dalla difesa di parte ricorrente ulteriore documentazione. Il Got in supplenza sul ruolo, esaminati gli atti depositati, all'udienza del 28.03.2024 acquisiva il certificato di nascita del figlio della ricorrente e rigettava l'acquisizione della documentazione relativa ai turni perché tardiva. La causa veniva, pertanto, interamente istruita dal predetto GOT ed infine, unicamente decisa all'odierna udienza, dal sottoscritto giudicante
5 nelle more rientrato sul proprio ruolo da altro incarico, con sentenza depositata telematicamente.
********* Il ricorso risulta solo parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare deve rilevarsi come oggetto della presente sentenza sono unicamente il rapporto di lavoro, la sua risoluzione e le conseguenze della stessa così come cristallizzato nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria di costituzione e che ogni sopravvenienza è estranea al presente giudizio. Nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento, ed altresì di avere svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta per tutto il periodo indicato, con l'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto e con lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili al livello VI del CCNL di categoria. Con riguardo proprio alle mansioni svolte deve riportarsi la relativa declaratoria contrattuale. Al livello VII in cui risulta inquadrata la parte ricorrente, la relativa declaratoria contrattuale statuisce che: A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1. addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2. garzone. Al livello VI, invece, appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. CP_3
5. conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ; CP_4
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
6 17. pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami: a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Con riferimento, quindi, sia alle contestazioni riguardanti le mansioni svolte, ma anche quelle riguardanti l'orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente appare dirimente l'esame delle risultanze della prova testimoniale assunta. All'udienza del 21 novembre 2024 veniva escusso il teste
[...]
che dichiarava Confermo che la ricorrente è stata dipendente Tes_1 della società per un periodo di prova ma non ricordo le CP_1 date;
Preciso che un periodo è stata tirocinante e poi è stata assunta con prova ma non ricordo il tipo di contratto”; la società che rappresento si occupa di cash & carry e supermercati;
io non sono presente nei singoli punti vendita;
la ricorrente ha lavorato nel punto vendita sito in Napoli via Vicinale Campanile 156 ma non posso precisare le mansioni, ovvero se si occupasse della cassa o della sistemazione scaffali, che la stessa svolgeva nel punto vendita;
Le direttive erano impartite dal signor che è un consulente esterno che si occupa di tutto Parte_4 quello che non riesco a fare personalmente nella gestione aziendale;
Non conosco l'orario osservato dalla ricorrente;
Non conosco la retribuzione percepita;
Preciso che ho circa 70 dipendenti e non posso ricordarmi la posizione di ciascuno di loro avendo un consulente del lavoro che si occupa della questione amministrativa;
Che io ricordi la ricorrente ha ricevuto tutto quanto le spettasse come tutti i dipendenti;
La ricorrente è stata licenziata per una condotta non conforme in particolare si era assentata per due/tre giorni senza motivazione e considerato che era in periodo di prova è stata licenziata;
null'altro so Alla stessa udienza del 21 novembre 2024 veniva escusso anche il teste , che riferiva: Mia moglie ha lavorato per la Tes_2 Per_2 società resistente “Super Food” un supermercato sito in Napoli - Pianura via Campanile 148 mi sembra;
Ha cominciato a marzo/aprile2022 a nero;
maggio 2022 fino ad aprile 2023 con contratto di tirocinio part-time, un contratto a tempo indeterminato maggio 2023 fino al 28/06/2023; Preciso che mia moglie ha ricevuto un solo contratto ma non so se quello di tirocinio o quello a tempo indeterminato e non so
7 quale dei due ho visto;
Mia moglie si occupava di sistemazione degli scaffali reparto detersivi e detergenti o della cassa a seconda delle esigenze;
Le direttive venivano impartite dal signor o il Persona_3 signor che è il braccio destro del titolare signor Controparte_5 [...]
; Nel periodo part-time mia moglie osservava il seguente orario Tes_1 dalle 08:00 di mattina alle 14:30 senza pausa pranzo distribuito su tutta la settimana compresa la domenica, con una domenica di riposo ogni 15 giorni;
nel periodo a tempo indeterminato invece osservava il seguente orario dalle 08:00 fino alle 14:00 circa, con un'ora per il pranzo, e dalle 15:00 fino alla chiusura alle ore 20:30 distribuito su tutta la settimana con due mezze giornate libere al mese;
Ad inizio giugno 2023 mia moglie ha comunicato al signor e al signor di essere incinta CP_2 Per_1 chiedendo di occuparsi solo della cassa e non del reparto detergenti (detersivi e varie) perché oggetti troppo pesanti per le sue condizioni;
Il giorno 28 e 29 giugno mia moglie ha chiesto un paio di giorni per effettuare il trasloco che le sono stati concessi;
Il giorno 29 mia moglie venne convocata all'interno dal signor e sollecitata a Per_1 sottoscrivere un documento, di cui non conosco il contenuto, la stessa dopo essersi consultata con me non ha sottoscritto il predetto che è stato ritirato dal signor;
In quella occasione il signor ha Per_1 Per_1 comunicato a mia moglie di non venire più al lavoro: Mia moglie ha inviato un messaggio al titolare signor per chiarimenti e per Pt_2 sapere cosa fare, ma non ha avuto mai risposta;
Durante il part-time percepiva circa 600,00 mentre durante full-time 900,00; Mia moglie ha ricevuto solo una parte del TFR e mi sembra non altro;
Abbiamo saputo che dalla documentazione risultava come data di cessazione rapporto il 24 giugno;
Preciso che nonostante la comunicazione, avvenuta ai primi di giugno 2023, delle sue condizioni, fino alla fine del rapporto mia moglie ha sempre svolte le stesse mansioni ovvero cassa e sistemazione scaffali reparto detersivi e detergenti. All'udienza del 5 giugno 2025 veniva escusso il teste Testimone_3 che dichiarava: Sono una cliente del supermercato sito in Napoli Pianura via Campanile, se non mi sbaglio, denominato SUPER FOOD;
Conosco la ricorrente perché la stessa era addetta alla cassa o in alternativa era scaffalista;
preciso che ho vista la stessa lavorare in più reparti mettendo nei ripiano la merce;
Ciò se non ricordo male risale a circa due anni fa;
Ad un certo punto non ho più visto la ricorrente e a mia domanda mi è stato risposto da altra dipendente che era stata mandata via perché incinta;
In genere io mi reco intorno alle 10 al supermercato immagino che aprisse intorno alle 8:00 – 8:30 e chiudesse intorno alle 20:30/21:00
8 come gli altri supermercati;
Non conosco con precisione i turni di lavoro del supermercato ma posso dire che la ricorrente faceva turni mattutini o pomeridiani;
In questi turni era ricompresa anche la domenica;
Non sapevo che fosse incinta è una notizia che ho appreso da altro dipendente come ho detto sopra. Alla stessa udienza del 5 giugno 2025 veniva escusso anche il teste che riferiva: Sono stato dipendente della società Persona_1 resistente e collega della ricorrente;
ho svolto mansioni CP_1 scaffalista con piccola responsabilità di aperura del supermercato. Lavoro oggi per la –. Ho lavorato circa un Controparte_6 anno e mezzo tra il 2021/2022 con la ricorrente;
La ricorrente era cassiera e scaffalista all'occorrenza; La ricorrente è stata licenziata, non ricordo quando e mi sembra perché ci fossero delle assenze ingiustificate;
Non conosco il tipo di contratto né se fosse a tempo pieno o part- time;
Ricordo che fosse tirocinante;
l'orario di lavoro era distribuito su tutta la settimana dal lunedì alla domenica con turni;
Preciso che il supermercato apriva alle 8:00 e chiudeva alle 20:30 circa;
Non ricordo in particolare i turni dei tirocinanti;
Non ero a conoscenza della circostanza che la ricorrente fosse incinta;
Null'altro so. Osserva, allora, il giudicante come, all'esito della prova svolta tutti i testi abbiano fornito dichiarazioni conformi con riguardo alle mansioni effettivamente svolte dalla parte ricorrente durante l'intero periodo lavorativo. E' emerso, infatti, che la stessa era cassiera e scaffalista all'occorrenza (cfr. dichiarazioni , collega della Persona_1 ricorrente). Tale circostanza veniva confermata anche dalla teste Tes_3
cliente del supermercato in questione, che sosteneva che la
[...] ricorrente era addetta alla cassa o in alternativa era scaffalista;
preciso che ho visto la stessa lavorare in più reparti mettendo nei ripiani la merce. Osserva dunque il Tribunale come al VII livello, quello di inquadramento della parte ricorrente, secondo la declaratoria contrattuale su riportata, appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti. Pertanto, considerando le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, la stessa avrebbe dovuto essere inquadrata nel richiesto VI livello del CCNL di categoria, in cui sono inseriti i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche e in cui rientra anche l'operaio comune.
9 Con riguardo, invece, all'orario effettivamente svolto dalla parte ricorrente, nessuno dei testi ha riferito con la necessaria precisione le scansioni e le cadenze della prestazione dell'attività lavorativa prestata dalla parte ricorrente. All'esito dell'istruttoria non è stato dunque provato lo svolgimento di un periodo e/o, di un orario di lavoro maggiore e/o comunque diverso rispetto a quello contrattualmente pattuito, col conseguente mancato adempimento da parte ricorrente agli oneri probatori sulla stessa gravanti, ex art. 2697 c.c.. Il Tfr, invece, risulta essere stato regolarmente pagato, come da bonifico depositato dalla difesa della parte resistente (cfr. all. 5). Quanto al recesso dal rapporto di lavoro, vale evidenziare che è pacifico che la ricorrente sia stata licenziata durante il periodo di gravidanza. La società si difende esclusivamente allegando di non aver avuto conoscenza dello stato di gravidanza e sostenendo che il licenziamento sia avvenuto per mancato superamento del periodo di prova il 29.6.2023, anche se poi dal mod. rettificato in pari data il licenziamento Pt_3 risulta per Giustificato Motivo Soggettivo. Sotto il profilo dei motivi del licenziamento, il datore di lavoro non ha fornito alcuna prova di alcuna contestazione disciplinare notificata alla dipendente precedente e prodromica alla lettera di licenziamento. Dalla documentazione depositata da parte ricorrente, inoltre, risulta che la lettera di licenziamento, sebbene riporti la data del 24.06.2023, sia stata spedita solo in data 01.07.2023 e peraltro mai consegnata alla ricorrente in quanto il destinatario risultava irreperibile. Con riguardo alla mancata conoscenza del datore di lavoro dello stato di gravidanza della ricorrente, osserva il giudicante come tale circostanza sia del tutto indifferente rispetto all'esito del licenziamento atteso che diversamente opinando verrebbe elusa la norma posta a tutela del superiore interesse della lavoratrice madre. La tutela della maternità ha il proprio fondamento giuridico negli artt. 3 e 37 della Costituzione: in particolare l'art. 37 prevede che “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. […]”. La Corte Costituzionale, proprio a partire da questi articoli, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, Legge 30 dicembre 1971, n. 1204
“per violazione degli art. 3 e 37 cost., […] nella parte in cui prevede la
10 temporanea inefficacia, anziché la nullità del licenziamento della lavoratrice, nel periodo di gestazione e di puerperio, fino al compimento del primo anno di vita del bambino” (cfr. Corte Cost. 8 febbraio 1991, n. 61). In particolare, il licenziamento intimato in un periodo in cui la lavoratrice era in stato di gravidanza, anche nel caso di inconsapevolezza del datore di lavoro, che non ha ricevuto un certificato medico attestante la situazione personale della dipendente, costituisce un recesso “contra legem”. Ad avviso della S.C. infatti, L'art. 14 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri), pur prescrivendo determinate formalità quanto alla redazione ed alla produzione del certificato di gravidanza, non collega alcuna sanzione all'inosservanza di tali requisiti formali, sicché la lavoratrice (illegittimamente licenziata) può presentare tale certificato anche in allegato al ricorso con il quale impugna il licenziamento ed ancora espressamente che: … secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il divieto di licenziamento di cui alla L. n. 1204 del 1971, art. 2 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto - che è affetto da nullità a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991 - comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi del D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 4 (Cass. 20 maggio 2000 n. 6595) (cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 5749, in data 3 marzo 2008, est. Stile). Il licenziamento è dunque nullo stante la previsione testuale dell'art. 54 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel quale sono confluite tutte le disposizioni previgenti. Quanto alle conseguenze sanzionatorie dell'accertata nullità, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la lavoratrice, oltre a pagare i relativi danni commisurati all'ultima retribuzione di fatto. Tanto, alla stregua dell'art. 2 del d. lgs. 23/2015, intitolato “Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale”, che recita: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri
11 casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. Se è ritenuto pacifico in giurisprudenza che sia nullo il licenziamento della lavoratrice, si discute, di contro, circa il diritto alle retribuzioni maturate a seguito del licenziamento, ma prima della presentazione del certificato di gravidanza. Il comma 3 dell'art. 4 del D.p.R. 25 novembre 1976 n. 1026 statuisce che “La mancata prestazione di lavoro durante il periodo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, o gratifica natalizia” (in tal senso, Cass. 20 maggio 2000, n. 2595). Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, che ha precisato che “Il datore di lavoro è [...] tenuto a risarcire la lavoratrice licenziata, versando le retribuzioni maturate non dalla data di comunicazione del recesso, ma da quella di presentazione materiale del certificato di gravidanza” (Cass. 3 marzo 2008, n. 5749). In conclusione, il licenziamento intimato alla lavoratrice in caso di gravidanza, implica, ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato di gravidanza della lavoratrice, la reintegra nel posto di lavoro ed il
12 pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla data di effettiva cessazione del rapporto ma con decorrenza dalla presentazione della certificazione attestante appunto lo stato di gravidanza. Osserva, allora, il giudicante come sia documentato in atti che solo in data 28 luglio 2023 la società abbia avuto formale comunicazione del certificato di gravidanza (cfr. allegati n.ri 9 e 13 della produzione di parte ricorrente), la convenuta va condannata a reintegrare la ricorrente nel posto precedentemente occupato ed a pagare a titolo risarcitorio le retribuzioni maturate dal 28 luglio 2023 e fino all'effettiva reintegra, da commisurarsi sulla base dell'ultima retribuzione da calcolarsi sulla base del VI livello CCNL e pari ad € 1.322,10, come da conteggi depositati anche dalla difesa di parte ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione ai difensori anticipatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- accerta il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel VI livello CCNL Commercio sin dalla costituzione del rapporto di lavoro avvenuta in data 02.05.2023 e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento delle relative differenze di retribuzione pari ad € 203,36;
- dichiara la nullità del recesso e per l'effetto ordina alla società convenuta la reintegra della parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate dal 28 luglio 2023 sino alla data di effettiva reintegra, commisurate all'ultima retribuzione da calcolarsi sulla base del corretto inquadramento nel VI livello CCNL, pari ad € 1.405,89;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna la società convenuta al pagamento alla parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00 oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 20 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
13