CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3866/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2764/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 09420239004740484000 CATASTO-ALTRO 2023 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170013041763000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170013041763000 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942019001499202000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200018083322002 CATASTO-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1662/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A.3866/2024) per la riforma della sentenza n.2764/2024 pronunciata il 16/4/2024 dalla sezione sesta della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta
CC ,per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.0942239004740484 , emesso dall'Agenzia delle Entrate riscossione.
Il suddetto avviso è stato conseguente al mancato pagamento delle seguenti cartelle :
1) n.09420170013041783000;
2) n.0942019001499202000 ;
3 ) n. 094202000180833220002.
Tutte le suddette cartelle hanno riguardato imposte ipotecarie e catastali per gli anni 2011 e 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si precisa che per l'art.50 del DPR 602/1973,il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento .Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica , da effettuarsi con le modalità previse dall'art.26 dello stesso decreto 602 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica.
Tanto premesso, la CC ha eccepito, in primo grado, la mancata notifica degli atti presupposti
(cartelle sopra citate).
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha , invece, dimostrato che le tre cartelle sono state notificate nelle seguenti date: cartella di cui al suddetto n. 1 :notificata il 14/11/2017;
cartella di cui al suddetto n.2: notificata il 23/7/2019;
cartella di cui al suddetto n.3: notificata il 17/5/2022.
Tutte le cartelle sono state notificate nella sede parrocchiale a mani di un addetto al recapito.
Le suddette cartelle, poi, non sono state impugnate entro il termine perentorio previsto e, quindi, gli stessi primi Giudici hanno respinto ogni eccezione , sollevata dalla ricorrente ,reputando ormai consolidato ed irretrattabile l'ammontare richiesto con il contestato avviso di intimazione.
La CC ha prodotto il presente appello ripetendo le stesse argomentazioni, già esposte in primo grado e ,poi, rigettate , per come detto dai primi Giudici;
le cartelle prodromiche sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate dalla ricorrente.
Le cartelle che hanno preceduto l'avviso contestato non sono state impugnate e il credito in esse contenuto è diventato definitivo.
Per quanto detto, questa Corte conferma la sentenza di primo grado e rigetta l'appello della CC e la condanna al pagamento in solido a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione di euro 350,00 oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motivazione. Reggio
Calabria, 3 novembre 2025 Il Presidente Concettina Epifanio
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3866/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2764/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 09420239004740484000 CATASTO-ALTRO 2023 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170013041763000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170013041763000 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942019001499202000 CATASTO-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200018083322002 CATASTO-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1662/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A.3866/2024) per la riforma della sentenza n.2764/2024 pronunciata il 16/4/2024 dalla sezione sesta della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta
CC ,per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.0942239004740484 , emesso dall'Agenzia delle Entrate riscossione.
Il suddetto avviso è stato conseguente al mancato pagamento delle seguenti cartelle :
1) n.09420170013041783000;
2) n.0942019001499202000 ;
3 ) n. 094202000180833220002.
Tutte le suddette cartelle hanno riguardato imposte ipotecarie e catastali per gli anni 2011 e 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si precisa che per l'art.50 del DPR 602/1973,il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento .Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica , da effettuarsi con le modalità previse dall'art.26 dello stesso decreto 602 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica.
Tanto premesso, la CC ha eccepito, in primo grado, la mancata notifica degli atti presupposti
(cartelle sopra citate).
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha , invece, dimostrato che le tre cartelle sono state notificate nelle seguenti date: cartella di cui al suddetto n. 1 :notificata il 14/11/2017;
cartella di cui al suddetto n.2: notificata il 23/7/2019;
cartella di cui al suddetto n.3: notificata il 17/5/2022.
Tutte le cartelle sono state notificate nella sede parrocchiale a mani di un addetto al recapito.
Le suddette cartelle, poi, non sono state impugnate entro il termine perentorio previsto e, quindi, gli stessi primi Giudici hanno respinto ogni eccezione , sollevata dalla ricorrente ,reputando ormai consolidato ed irretrattabile l'ammontare richiesto con il contestato avviso di intimazione.
La CC ha prodotto il presente appello ripetendo le stesse argomentazioni, già esposte in primo grado e ,poi, rigettate , per come detto dai primi Giudici;
le cartelle prodromiche sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate dalla ricorrente.
Le cartelle che hanno preceduto l'avviso contestato non sono state impugnate e il credito in esse contenuto è diventato definitivo.
Per quanto detto, questa Corte conferma la sentenza di primo grado e rigetta l'appello della CC e la condanna al pagamento in solido a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione di euro 350,00 oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motivazione. Reggio
Calabria, 3 novembre 2025 Il Presidente Concettina Epifanio