Art. 7. Patti per il soccorso 1. Le risorse di cui all' articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,03 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio.
3. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale.
4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sara' stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 si veda nelle note all'art. 2.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio.
3. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale.
4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sara' stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 si veda nelle note all'art. 2.