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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/11/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 783/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. PP LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott. Matteo TORRETTA Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 783 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.10.2025, vertente
TRA (cf: ), cittadino italiano, nato a [...] Parte_1 C.F._1 Inferiore (SA) l'1.07.1982, residente in [...] ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Pagani (SA) alla piazza B, D'arezzo n. 11, presso lo studio dell'avv. Michela DE VIVO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge e chiede che le comunicazioni vengano effettuate al proprio indirizzo PEC: e/o a mezzo fax al num. 08118371473; Email_1
- parte attrice -
E
la parte convenuta (cf: ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] e residente in [...]
[...]
- parte convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: richiesta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 9.07.2024, ha Parte_2 proposto domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio civile contratto con in IB (Marocco) il giorno 28.11.2008 e trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Pagani al n. 6, P. II, S C, anno 2009.
Il ricorrente, dopo aver premesso:
1) che in data 28.11.2008, il sig. (disoccupato) e la sig.ra Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio civile a IB in Marocco, trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di Pagani al N. 6, P. II, S C, anno 2009;
2) che il matrimonio è stato celebrato in Marocco nel 2008 a soli due mesi circa dall'arrivo del a IB laddove il giovane, di appena 26 anni di età ed alla sua prima Parte_1 esperienza all'estero, si era recato con un conoscente del suo paese di origine, sposato con una donna marocchina, al fine di reperire lavoro;
3) che il ricorrente, all'epoca dei fatti, venne ospitato dalla famiglia della moglie del suo amico ed è proprio all'interno della famiglia ospitante che conobbe quella che di lì a poco sarebbe diventata la sua futura moglie;
4) che lo stesso, attratto dalla sig.ra si fece avanti al fine di intraprendere Persona_1 un'amicizia più profonda, ma gli venne spiegato dai signori che lo ospitavano che in Marocco le relazioni amorose si intessevano diversamente rispetto al modo di fare in Europa ed infatti occorreva un impegno serio e duraturo per poter frequentare le donne, per cui se il giovane voleva conoscere meglio la e frequentarla doveva sposarla;
CP_1
5) che, nel giro di pochissimo tempo, lo stesso nonostante la mancata conoscenza della lingua marocchina, la giovane età e la sua inesperienza, si trovò davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di IB insieme alla anche se dopo ciò ognuno Controparte_1 faceva rientro presso la propria abitazione;
6) che, dopo circa 5 giorni dalla celebrazione delle nozze marocchine, aveva fatto rientro in Italia convinto che la sua sposa lo seguisse, ma gli veniva riferito che lo avrebbe raggiunto nell'arco di poche settimane essendo necessario del tempo per sistemare delle cose personali;
7) che dopo il rientro in Italia aveva cercato, invano, di prendere contatti con la donna ma era riuscito a raggiungerla né telefonicamente né con altri mezzi, tanto che questa mancanza di riscontri aveva ingenerato nell'uomo la convinzione che fosse stato tutta una farsa;
8) che solo da pochi mesi nel richiedere alcuni certificati presso il Comune di residenza aveva scoperto dell'effettiva esistenza del “famoso matrimonio”, trascritto in Italia ex officio;
9) che tra le parti non era sorto mail il consortium totius vitae, né vi era stata mai convivenza né condivisione alcuna;
10) che la sig.ra non era mai arrivata in Italia a Pagani dal sig. , Controparte_1 Parte_1 né aveva ma con lui convissuto;
11) che, pertanto, costituiva sua intenzione ricominciare la propria vita senza i vincoli di un matrimonio inesistente e richiedere la separazione ed il successivo divorzio non appena fosse trascorso il periodo di tempo, previsto dall'art 3 l. n. 898/1970, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione.
2 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi. b) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto. c) Non disporre alcunché per l'assegno di mantenimento stante la totale assenza di convivenza tra i due coniugi. d) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.898/1970. e) Pronunciare, dopo il passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto regolarmente il proprio visto. All'udienza del 28.10.2025, compariva solamente la parte attrice unitamente al procuratore costituito nel suo interesse, il quale insisteva nell'accoglimento delle domande proposte, mentre regolarmente citata in giudizio, non si costituiva, sicché ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia. Il presidente relatore, dopo aver invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ed a procedere all'immediata discussione orale della causa, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. Il Tribunale, preso atto di ciò ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla dichiarazione della separazione tra i coniugi ed al recepimento delle condizioni indicate in ricorso. La natura delle questioni trattate impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successivo scioglimento del matrimonio civile proposta nella causa civile iscritta al R.G. n. 783/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
stante il matrimonio civile tra loro contratto in data 28.11.2008 a IB in
[...] Marocco e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pagani (SA) al N. 6, P. II, S C, anno 2009;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pagani (SA) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pagani (SA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente rel.
Dr. PP Leonardo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. PP LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott. Matteo TORRETTA Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 783 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.10.2025, vertente
TRA (cf: ), cittadino italiano, nato a [...] Parte_1 C.F._1 Inferiore (SA) l'1.07.1982, residente in [...] ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Pagani (SA) alla piazza B, D'arezzo n. 11, presso lo studio dell'avv. Michela DE VIVO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge e chiede che le comunicazioni vengano effettuate al proprio indirizzo PEC: e/o a mezzo fax al num. 08118371473; Email_1
- parte attrice -
E
la parte convenuta (cf: ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] e residente in [...]
[...]
- parte convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: richiesta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 9.07.2024, ha Parte_2 proposto domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio civile contratto con in IB (Marocco) il giorno 28.11.2008 e trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Pagani al n. 6, P. II, S C, anno 2009.
Il ricorrente, dopo aver premesso:
1) che in data 28.11.2008, il sig. (disoccupato) e la sig.ra Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio civile a IB in Marocco, trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di Pagani al N. 6, P. II, S C, anno 2009;
2) che il matrimonio è stato celebrato in Marocco nel 2008 a soli due mesi circa dall'arrivo del a IB laddove il giovane, di appena 26 anni di età ed alla sua prima Parte_1 esperienza all'estero, si era recato con un conoscente del suo paese di origine, sposato con una donna marocchina, al fine di reperire lavoro;
3) che il ricorrente, all'epoca dei fatti, venne ospitato dalla famiglia della moglie del suo amico ed è proprio all'interno della famiglia ospitante che conobbe quella che di lì a poco sarebbe diventata la sua futura moglie;
4) che lo stesso, attratto dalla sig.ra si fece avanti al fine di intraprendere Persona_1 un'amicizia più profonda, ma gli venne spiegato dai signori che lo ospitavano che in Marocco le relazioni amorose si intessevano diversamente rispetto al modo di fare in Europa ed infatti occorreva un impegno serio e duraturo per poter frequentare le donne, per cui se il giovane voleva conoscere meglio la e frequentarla doveva sposarla;
CP_1
5) che, nel giro di pochissimo tempo, lo stesso nonostante la mancata conoscenza della lingua marocchina, la giovane età e la sua inesperienza, si trovò davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di IB insieme alla anche se dopo ciò ognuno Controparte_1 faceva rientro presso la propria abitazione;
6) che, dopo circa 5 giorni dalla celebrazione delle nozze marocchine, aveva fatto rientro in Italia convinto che la sua sposa lo seguisse, ma gli veniva riferito che lo avrebbe raggiunto nell'arco di poche settimane essendo necessario del tempo per sistemare delle cose personali;
7) che dopo il rientro in Italia aveva cercato, invano, di prendere contatti con la donna ma era riuscito a raggiungerla né telefonicamente né con altri mezzi, tanto che questa mancanza di riscontri aveva ingenerato nell'uomo la convinzione che fosse stato tutta una farsa;
8) che solo da pochi mesi nel richiedere alcuni certificati presso il Comune di residenza aveva scoperto dell'effettiva esistenza del “famoso matrimonio”, trascritto in Italia ex officio;
9) che tra le parti non era sorto mail il consortium totius vitae, né vi era stata mai convivenza né condivisione alcuna;
10) che la sig.ra non era mai arrivata in Italia a Pagani dal sig. , Controparte_1 Parte_1 né aveva ma con lui convissuto;
11) che, pertanto, costituiva sua intenzione ricominciare la propria vita senza i vincoli di un matrimonio inesistente e richiedere la separazione ed il successivo divorzio non appena fosse trascorso il periodo di tempo, previsto dall'art 3 l. n. 898/1970, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione.
2 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi. b) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto. c) Non disporre alcunché per l'assegno di mantenimento stante la totale assenza di convivenza tra i due coniugi. d) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.898/1970. e) Pronunciare, dopo il passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto regolarmente il proprio visto. All'udienza del 28.10.2025, compariva solamente la parte attrice unitamente al procuratore costituito nel suo interesse, il quale insisteva nell'accoglimento delle domande proposte, mentre regolarmente citata in giudizio, non si costituiva, sicché ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia. Il presidente relatore, dopo aver invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ed a procedere all'immediata discussione orale della causa, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. Il Tribunale, preso atto di ciò ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla dichiarazione della separazione tra i coniugi ed al recepimento delle condizioni indicate in ricorso. La natura delle questioni trattate impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successivo scioglimento del matrimonio civile proposta nella causa civile iscritta al R.G. n. 783/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
stante il matrimonio civile tra loro contratto in data 28.11.2008 a IB in
[...] Marocco e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pagani (SA) al N. 6, P. II, S C, anno 2009;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pagani (SA) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pagani (SA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente rel.
Dr. PP Leonardo
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