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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dr.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 2740/2024 R.G., promossa da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LACHI Parte_1
VITTORIA e dell'Avv. LACHI MASSIMILIANO che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
e , elettivamente domiciliati presso lo CP_1 Controparte_2 studio dell'Avv. PAOLONI GABRIELLA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28.01.2025, lette le memorie autorizzate,
OSSERVA
Occorre, preliminarmente, evidenziare che, nel caso in esame, parte ricorrente agisce ai sensi dell' art. 1170 c.c. e, dunque, con l'azione di manutenzione nel possesso.
Ai sensi dell'art. 1170, comma primo, c.c., “(…) Chi è stato molestato nel possesso di un immobile (…) può (…) chiedere la manutenzione del possesso medesimo(…)”.
La molestia o turbativa nel possesso si verifica allorquando si pone in essere una qualsiasi ingerenza sulla cosa oggetto del possesso che determini una modificazione del possesso altrui o ne renda più disagevole l'esercizio.
In altre parole, si ha molestia nel possesso quando l'attività posta in essere è tale da incidere negativamente sulla facoltà di godimento del bene;
dunque la condotta che integra gli estremi della molestia e/o turbativa nel possesso deve rivolgersi contro
1 l'attività di godimento del ricorrente, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e/o scomodo.
Nel caso in esame, il ricorrente non sembra che abbia fornito la prova delle condotte descritte nel ricorso.
Ed, infatti, parte resistente oltre ad aver espressamente contestato le suddette condotte, ha anche contestato la corrispondenza alla realtà della foto riproducente una caldaia con i fili dell'alimentazione recisi ( cfr. all. 4 al ricorso).
A fronte di dette tempestive contestazioni, non ha fornito la Parte_1
prova dei propri assunti atteso che a sostegno della domanda ha avanzato esclusivamente una prova testimoniale inammissibile per incapacità in senso tecnico, ex art. 246 c.p.c., dell'unico teste chiamato a deporre;
ciò in quanto il teste Tes_1
è pacificamente risultato essere la moglie del ricorrente con lui convivente
[...]
nella abitazione di cui al ricorso e, pertanto, avente un evidente interesse attuale e concreto a partecipare al presente giudizio, ove si pensi che il ricorrente si duole di una asserita molestia nel possesso del bene da lui stesso abitato insieme alla moglie.
Quanto, poi, alle condotte emergenti dai video allegati alla prima memoria autorizzata depositata in data 05.02.2025, deve evidenziarsi che la condotta attribuibile al resistente , sebbene possa essere ritenuta di una certa gravità, non CP_1
sembra, tuttavia, di per sé, integrare gli estremi di una condotta qualificabile come molestia e/o turbativa nel possesso.
Ed, infatti, l'azione di colpire la parete dell'abitazione di cui al ricorso “(…) con
l'intento di smantellarla (…)” ( cfr. a pag. 6 della memoria depositata da parte ricorrente in data 05.02.2025) , sebbene possa avere una certa gravità, non sembra inquadrabile nella fattispecie astratta di cui all'art. 1170 c.c., costituendo un unico episodio, isolato nel tempo che non ostacola l'attività di godimento del bene, né modifica lo stato dei luoghi.
In altri termini, l'azione di cui sopra, costituendo, si ribadisce, un unico episodio, isolato nel tempo, che non modifica lo stato dei luoghi, non sembra qualificabile come una condotta che, di per sé, renda disagevole e/o scomodo il godimento del bene in quanto non ostacola l'attività di godimento del bene.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto la parte ricorrente non ha provato di essere stato molestato nel possesso del bene in parola;
ciò perché, da un lato,
2 non ha provato le condotte di cui al ricorso e, dall'altro, il singolo episodio, isolato nel tempo, riportato nel video di cui sopra non integra, di per sé, una condotta di molestia e/o turbativa nel possesso perché non modifica lo stato dei luoghi..
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giusti e gravi motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti, valutati nel complesso i motivi della controversia e la qualità delle parti.
P.Q.M.
visto l' art. 1170 c.c., rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Arezzo, 13/02/2025
IL GIUDICE dr.ssa Carmela Labella
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SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dr.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 2740/2024 R.G., promossa da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LACHI Parte_1
VITTORIA e dell'Avv. LACHI MASSIMILIANO che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
e , elettivamente domiciliati presso lo CP_1 Controparte_2 studio dell'Avv. PAOLONI GABRIELLA che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28.01.2025, lette le memorie autorizzate,
OSSERVA
Occorre, preliminarmente, evidenziare che, nel caso in esame, parte ricorrente agisce ai sensi dell' art. 1170 c.c. e, dunque, con l'azione di manutenzione nel possesso.
Ai sensi dell'art. 1170, comma primo, c.c., “(…) Chi è stato molestato nel possesso di un immobile (…) può (…) chiedere la manutenzione del possesso medesimo(…)”.
La molestia o turbativa nel possesso si verifica allorquando si pone in essere una qualsiasi ingerenza sulla cosa oggetto del possesso che determini una modificazione del possesso altrui o ne renda più disagevole l'esercizio.
In altre parole, si ha molestia nel possesso quando l'attività posta in essere è tale da incidere negativamente sulla facoltà di godimento del bene;
dunque la condotta che integra gli estremi della molestia e/o turbativa nel possesso deve rivolgersi contro
1 l'attività di godimento del ricorrente, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e/o scomodo.
Nel caso in esame, il ricorrente non sembra che abbia fornito la prova delle condotte descritte nel ricorso.
Ed, infatti, parte resistente oltre ad aver espressamente contestato le suddette condotte, ha anche contestato la corrispondenza alla realtà della foto riproducente una caldaia con i fili dell'alimentazione recisi ( cfr. all. 4 al ricorso).
A fronte di dette tempestive contestazioni, non ha fornito la Parte_1
prova dei propri assunti atteso che a sostegno della domanda ha avanzato esclusivamente una prova testimoniale inammissibile per incapacità in senso tecnico, ex art. 246 c.p.c., dell'unico teste chiamato a deporre;
ciò in quanto il teste Tes_1
è pacificamente risultato essere la moglie del ricorrente con lui convivente
[...]
nella abitazione di cui al ricorso e, pertanto, avente un evidente interesse attuale e concreto a partecipare al presente giudizio, ove si pensi che il ricorrente si duole di una asserita molestia nel possesso del bene da lui stesso abitato insieme alla moglie.
Quanto, poi, alle condotte emergenti dai video allegati alla prima memoria autorizzata depositata in data 05.02.2025, deve evidenziarsi che la condotta attribuibile al resistente , sebbene possa essere ritenuta di una certa gravità, non CP_1
sembra, tuttavia, di per sé, integrare gli estremi di una condotta qualificabile come molestia e/o turbativa nel possesso.
Ed, infatti, l'azione di colpire la parete dell'abitazione di cui al ricorso “(…) con
l'intento di smantellarla (…)” ( cfr. a pag. 6 della memoria depositata da parte ricorrente in data 05.02.2025) , sebbene possa avere una certa gravità, non sembra inquadrabile nella fattispecie astratta di cui all'art. 1170 c.c., costituendo un unico episodio, isolato nel tempo che non ostacola l'attività di godimento del bene, né modifica lo stato dei luoghi.
In altri termini, l'azione di cui sopra, costituendo, si ribadisce, un unico episodio, isolato nel tempo, che non modifica lo stato dei luoghi, non sembra qualificabile come una condotta che, di per sé, renda disagevole e/o scomodo il godimento del bene in quanto non ostacola l'attività di godimento del bene.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto la parte ricorrente non ha provato di essere stato molestato nel possesso del bene in parola;
ciò perché, da un lato,
2 non ha provato le condotte di cui al ricorso e, dall'altro, il singolo episodio, isolato nel tempo, riportato nel video di cui sopra non integra, di per sé, una condotta di molestia e/o turbativa nel possesso perché non modifica lo stato dei luoghi..
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giusti e gravi motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti, valutati nel complesso i motivi della controversia e la qualità delle parti.
P.Q.M.
visto l' art. 1170 c.c., rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Arezzo, 13/02/2025
IL GIUDICE dr.ssa Carmela Labella
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