Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2019, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di erede della de cuius , e da -OMISSIS-, nella sola qualità di erede della suddetta, rappresentati e difesi dall’avv. -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Mantovano in AT, via Ufente 20 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it;
contro
Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata, in ragione della quota di proprietà detenuta dalla parte ricorrente, la presentazione di un progetto architettonico per la messa in sicurezza del fabbricato collabente sito in -OMISSIS-, identificato nel locale catasto al foglio -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Riferiscono gli odierni ricorrenti che nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido, tra -OMISSIS-, sorgono i resti di un antico fabbricato di notevoli dimensioni, conosciuto come “-OMISSIS-” e catastalmente identificato al foglio -OMISSIS-, che è stato distrutto durante l’ultimo conflitto mondiale e che è di proprietà di numerosi soggetti. Riferiscono altresì che con ordinanza sindacale contingibile e urgente prot. n. -OMISSIS- l’amministrazione civica odierna resistente aveva già ingiunto a tutti i proprietari del bene la sua messa in sicurezza per la presenza di un pericolo di crolli e di susseguenti rischi per la pubblica incolumità; tale ordinanza è stata impugnata da -OMISSIS- e -OMISSIS- innanzi a questo tribunale con ricorso n.r.g. -OMISSIS-.
Non essendo mai stato posto in esecuzione il suddetto provvedimento, con ordinanza sindacale contingibile e urgente prot. n. -OMISSIS- il Comune di Sant’Elia Fiumerapido ha nuovamente ordinato, tra l’altro, ai ricorrenti la presentazione di un progetto architettonico e strutturale per la messa in sicurezza, in ragione della quota di proprietà detenuta, del suddetto fabbricato collabente. La decisione de qua , in particolare, è stata assunta sulla base delle ragioni di tutela della pubblica incolumità rispetto al pericolo di crolli già divisate nella precedente ordinanza sindacale del 10 maggio 2010 – della quale il provvedimento del 7 marzo 2019 costituisce reiterazione – e di quelle ulteriormente rappresentate nella relazione di servizio della Polizia locale prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato accertato l’avvenuto crollo di parte della muratura interna del suddetto fabbricato. In quest’ultimo rapporto, poi, può anche leggersi che da muri perimetrali dell’immobile lungo via -OMISSIS- fuoriescono rami di alberature spontanee che spingono la muratura verso l’esterno e che nell’area più interna dei suddetti ruderi “ spicca una muratura in condizioni di precaria stabilità, con evidente inclinamento verso la sottostante -OMISSIS- ”, concludendosi che “ il potenziale distacco di pietre o crolli di porzioni del fabbricato ” costituisce pericolo per la pubblica incolumità.
Con il ricorso all’esame, notificato il 6 maggio 2019 e depositato il 4 giugno 2019, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di comproprietarie del fabbricato de quo , hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione sotto un primo profilo dell’art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed eccesso di potere, perché l’atto impugnato è una reiterazione di quello adottato il 10 maggio 2010 e il notevole tempo trascorso senza alcun sinistro avrebbe dovuto portare l’amministrazione a escludere l’esistenza di una situazione di pericolo imminente e non ad adottare un nuovo provvedimento contingibile e urgente;
II) violazione sotto un secondo profilo dell’art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, ed eccesso di potere, in quanto le circostanze riportate nella citata relazione di servizio dell’8 gennaio 2019 evocano un’ipotesi di pericolo generica, fondata sul mero timore dell’esistenza di ruderi, risalenti agli ultimi eventi bellici, al confine con strade aperte al pubblico transito, non essendovi in atti alcuna indagine tecnica volta ad accertare effettivamente la loro instabilità ed i concreti rischi per la pubblica viabilità, risolvendosi la relazione in un’osservazione a occhio nudo di uno stato di fatto risalente nel tempo e ininfluente, dato che il crollo è avvenuto all’interno del fabbricato de quo ;
III) violazione degli artt. 7 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, dei principi di partecipazione e del giusto procedimento, dato che l’amministrazione ha ingiunto indistintamente a tutti i comproprietari del bene la sua messa in sicurezza, senza specificare quale parte dell’immobile, che ha dimensioni ragguardevoli, sia fonte di pericolo per il traffico;
IV) violazione sotto un terzo profilo dell’art. 54, d.lgs. n. 267 cit., e del principio di proporzionalità, dato che avrebbe potuto essere adottata una misura riguardante la sola parte di fabbricato presentante rischi di cedimento o crollo e non un progetto di messa in sicurezza dell’intera costruzione che si estende per una considerevole distanza e superficie lungo la pubblica via.
Nelle more della celebrazione del giudizio, questo tribunale con sentenza-OMISSIS- ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso n.r.g. -OMISSIS-, stante l’avvenuta adozione del successivo ordine di messa in sicurezza del medesimo immobile e sostanzialmente analogo nel contenuto di quello del 10 maggio 2010.
Inoltre, in data 20 febbraio 2024 -OMISSIS- è deceduta e per l’effetto con atto depositato il 1° novembre 2024 -OMISSIS- e -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio in qualità di eredi della defunta madre, dichiarando la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato e può essere definito scrutinando favorevolmente il primo ed il secondo ordine di censure, che vertono sulla violazione dell’art. 54, d.lgs. n. 267 cit., e sul vizio di eccesso di potere, lamentando parte ricorrente l’avvenuto esercizio del potere di ordinanza al di fuori dei suoi presupposti legali.
Si premette che, in linea generale, le condizioni legittimanti l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267 cit., sono da ravvisare nella sussistenza di un “ pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità ”, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti e nella proporzionalità del provvedimento, non essendo possibile ricorrere a tale strumento “ per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità ” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2024 n. 8719; sez. V, 12 giugno 2017 n. 2847). Mediante il potere di ordinanza de quo è possibile intervenire anche per “ rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza ”, purché la situazione di pericolo permanga al momento dell’emanazione dell’atto (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2024 n. 8719; in termini v. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2024 n. 7919; sez. V, 8 gennaio 2024 n. 270). Inoltre, quanto all’accertamento in concreto della situazione di pericolo, la giurisprudenza sottolinea l’imprescindibilità di “ una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l’incolumità dei cittadini ” (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 gennaio 2024 n. 24) e soprattutto “ il rigoroso svolgimento di una compiuta e mirata istruttoria volta a riscontrare, attraverso una indagine che faccia emergere e dia adeguatamente conto della situazione di fatto da regolare, l’effettiva sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza cui si correla una situazione di effettivo e concreto pericolo ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2022 n. 1937; sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; sez. V, 23 settembre 2015 n. 4466; sez. III, 29 maggio 2015 n. 2697).
Nella specie, dalla documentazione versata in atti è innanzitutto incontroverso che l’attuale condizione di degrado in cui si trova il fabbricato di cui è causa risalga ad alcuni decenni fa – e segnatamente agli eventi del secondo conflitto mondiale – e che i ruderi in discorso non abbiano mai causato un concreto pericolo per la pubblica incolumità, essendovi unicamente evidenza di un crollo in una parte interna dell’interna dell’immobile. Ciò è confermato dal contegno serbato negli anni dalla stessa amministrazione procedente che, pur avendo adottato una prima ordinanza di messa in sicurezza il 10 maggio 2010, non ha poi ritenuto di provvedere d’ufficio alla sua esecuzione ex art. 54, comma 7, d.lgs. n. 267 cit., ed ha emesso un provvedimento reiterativo soltanto il 7 marzo 2019. Inoltre, anche dopo quest’ultima data, pur essendo ampiamente scaduto il termine di trenta giorni assegnato ai ricorrenti per procedere a quanto ordinato, il Sindaco di Sant’Elia Fiumerapido non ha disposto alcuna esecuzione in danno dell’ordinanza così adottata a tutela della pubblica incolumità.
Tali incontestabili circostanze fattuali tendono ad avvalorare la tesi sostenuta dalla parte ricorrente circa l’insussistenza di una situazione attuale di pericolo al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, che risale ormai a più di sei anni fa, e che si somma all’ulteriore periodo trascorso a partire dal 10 maggio 2010, quando per la prima volta si è provveduto in via d’urgenza, senza che sia mai accaduto alcun evento pregiudizievole per l’incolumità pubblica. Tale non può, infatti, considerarsi il cedimento di una muratura soltanto interna al fabbricato avvenuto l’8 gennaio 2019, non avendo ciò alcun nesso con luoghi o strade pubbliche. Del resto, la relazione di servizio dell’8 gennaio 2019, posta a fondamento del provvedimento qui impugnato, non è stata sottoscritta da un dipendente comunale munito di particolari competenze tecniche in materia di stabilità degli edifici e, quindi, anche sotto tale profilo, non soddisfa i requisiti di rigore nell’accertamento della situazione di pericolo per la pubblica incolumità che la ricordata giurisprudenza costantemente richiede per potersi procedere ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 cit.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto con susseguente annullamento del provvedimento impugnato ed assorbimento del terzo e quarto motivo di impugnazione.
In considerazione della vetustà dell’immobile diruto de quo , è comunque fatta salva la facoltà dell’amministrazione, all’esito di una più approfondita e mirata istruttoria tecnica, di prescrivere le misure necessarie a rimuovere eventuali specifiche e comprovate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di AT (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Sant’Elia Fiumerapido al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO