Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 06/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA n. _7_/2026
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell’art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A C O N
C O N T E S T U A LE M O T I V A Z I O N E
nel giudizio iscritto al N.R.G. 21490, sul ricorso depositato il 18 marzo 2024 da Omissis, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale dell’Avv. Ignazio Sposito (pec:
avvocatosposito@pec.it) del Foro di Nola, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:
INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione Generale, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall’Avv. Lilia Bonicioli dell’Avvocatura interna;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Viale Brigate Partigiane , n. 2, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, da cui è rappresentata e difesa, contumace;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Viale Brigate Partigiane , n. 2, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, da cui è rappresentata e difesa, contumace;
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Viale Brigate Partigiane , n. 2, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, da cui è rappresentata e difesa, contumace;
udita all’odierna udienza l’Avv. Bonicioli che si è riportata alle conclusioni in atti;
F A T T O e D I R I T T O 1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1671,4 - 52 - 392 c.g.c./171, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell’art. 111 Cost.
2. Il Sig. Omissis nel proprio ricorso, regolarmente notificato a tutte le parti resistenti, lamenta la mancata integrale rivalutazione del proprio trattamento pensionistico, chiedendo, in via pregiudiziale, di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione interpretativa di conformità o contrasto dell’art. 1309-310 L. 29 dicembre 2022, n. 197 (con cui è stato rideterminato, in via transitoria, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni con la previsione di una sola aliquota di retribuzione variabile) con il principio di non discriminazione in base all’età come espresso dall’art. 211 della Carta di Nizza e con l’art. 592 Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 883, secondo cui «se per l’aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite nell’art. 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo»; chiede, inoltre, di sollevare congiuntamente questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo per contrasto con gli artt.
3/36/38/53 della Carta Fondamentale; nel merito, la condanna dell’INPS alla rifusione della somma non corrisposta in attuazione della normativa contestata con il risarcimento del danno nel frattempo subito.
3. Si é costituito in giudizio l’INPS, il quale, dopo avere pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza dell’interesse ad agire, ha chiesto il rigetto del medesimo.
4. Dopo una prima assegnazione, operata il 26 marzo 2024, a seguito del trasferimento del magistrato interessato ad altra sede, con decreto presidenziale del 16 settembre 2025, è stato individuato questo giudice – persona fisica come nuovo assegnatario del fascicolo.
5. All’odierna udienza pubblica il difensore del ricorrente non si è presentato. L’Avv. Bonicioli ha insisto per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
6. Il ricorso deve ritenersi inammissibile per assoluta genericità dei fatti dedotti nel medesimo al punto di non fare comprendere a quale tipologia di pensione si riferisca (se liquidata con il sistema retributivo, o quello misto, ovvero quello contributivo) né, tanto meno, di consentire di verificare la legittimazione passiva di alcuni dei soggetti citati (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), limitandosi, nelle conclusioni finali, a chiedere la condanna nei confronti della «Amministrazione convenuta» (quindi, necessariamente,. Solo una, altrimenti il ricorrente avrebbe parlato di «Amministrazioni convenute») senza indicare neppure quale sia, tra le quattro resistenti, quella effettivamente competente.
Solo per completezza di motivazione, si rileva che l’art.
101 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 915 c.g.c., non si applica, per costante giurisprudenza (ex pluribus, Cass. 29 settembre 2015, n. 19372; Id., 4 marzo 2019, n. 6218) alle «questioni di esclusiva rilevanza processuale del cui controllo le stesse parti sono preventivamente onerate, dovendo avere autonoma consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l’ammissibilità dell’esercizio giudiziale delle domande ».
6. L’avvenuta soluzione in rito giustifica, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione, A C C E R T A e D I C H IA R A L’inammissibilità del ricorso proposto da Omissis.
Spese compensate.
Il Giudice Cons. Alessandro Benigni Depositata in udienza il 6 febbraio 2026.