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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5319-2022 R.G., avente ad oggetto: appello,
TRA già , in persona dei procuratori speciali, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana
APPELLANTE
CONTRO
, rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Nunziata Cinzia Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata sentenza n. 1087/2022 nel giudizio R.G. n. 4568/2020, pubblicata il
8.3.22, con la quale è stata accolta la domanda con la quale l'attore chiedeva la ripetizione della complessiva somma di € 886,00 oltre interessi.
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Torre Annunziata la deducendo che nel mese di aprile del Parte_1
2016 (01.04.2016), stipulava con la (oggi , il contratto di Parte_2 Pt_1 finanziamento n. 510521, mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 19.200,00 da rimborsare in 96 rate da € 200,00; che all'atto della sottoscrizione, il detto contratto prevedeva, a carico del contraente, a titolo di costi, il
1 pagamento dell'importo complessivo di € 1.702,00 (art. 3); nel mese di febbraio del
2020, il prestito veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della 46° rata;
tuttavia, non veniva effettuata la riduzione del costo totale del credito relativamente ai costi dovuti per la restante durata del contratto pari ad € 886,00; che la somma di €
886,00 veniva determinata dividendo i costi riportati nel contratto di mutuo per il numero di rate complessive (96) e moltiplicato per le residue rate (50).
Si costituiva in giudizio la deducendo la sua carenza di legittimazione Parte_1 passiva in relazione alla richiesta restitutoria di costi e commissioni incassati da soggetti terzi (oneri di intermediazione) e l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB per l'assenza della richiesta di estinzione anticipata, presupposto necessario per l'operatività della normativa richiamata.
Con la sentenza n. 1087/2022 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, accoglieva la domanda proposta dall'attore e condannava la alla restituzione, in favore del Pt_1 primo della somma di € 886,00.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello assumendo: - Parte_1
l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB e dell'art. 125 TUB vecchia formulazione e la carenza di prova in ordine alla richiesta di estinzione anticipata e del pagamento da parte del in quanto il contratto, era stato risolto anticipatamente, ai sensi CP_1 dell'art. 12, a seguito del verificarsi di un sinistro, indennizzato a (oggi Parte_2
dal datore di lavoro del con il pagamento del TFR ceduto a garanzia, Pt_1 CP_1 come da conteggio trasmesso al terzo debitore ceduto, a seguito del quale era stata trasmessa apposita liberatoria.
A dire dell'appellante, non sussistendo una richiesta di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, promanante dal cliente quale esercizio del diritto potestativo previsto dalle norme richiamate, queste ultime non potrebbero essere applicate alla fattispecie relativa invece alla diversa ipotesi di risoluzione anticipata per il sinistro d'impiego, ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante costituitosi in giudizio ha contestato l'avverso atto di appello chiedendone il rigetto.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2 Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, l'impugnazione risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Risulta incontestato tra le parti che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, invero, in data 12.02.2020, veniva comunicato a la cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro del cedente con il terzo debitore ceduto (doc. 4 fascicolo di parte di primo grado) motivo per cui l'odierna appellante provvedeva a trasmettere Pt_2 il conteggio “di estinzione anticipata” al datore di lavoro (doc. 5 fascicolo di parte di primo grado) che provvedeva al relativo pagamento, come risulta Pt_2 dall'apposita liberatoria (doc. 6 fascicolo di parte di primo grado). Nel Pt_2 conteggio di risoluzione, l'odierna appellante provvedeva a stornare solo gli interessi sulla rate non scadute al tasso scalare dell'operazione.
Risulta altresì incontestato tra le parti che, abbia operato l'art. 12 del contratto che, a differenza delle allegazioni dell'appellante, non prevede alcuna forma di risoluzione di contratto (che presuppone l'inadempimento di una delle parti che, nel caso di specie, non vi è stata) ma, semplicemente disciplina le ipotesi – come quella in esame – in cui il contratto di lavoro oggetto di cessione del quinto abbia termine prima della estinzione del mutuo;
in tale caso, il pagamento del debito residuo è sempre a carico del cedente che fa fronte al pagamento del residuo debito con il TFR versato dal datore di lavoro;
chiarito come vi sia stata effettivamente estinzione anticipata con restituzione dei soli interessi sulle rate non scadute, e che detta estinzione sia avvenuta con il TFR di spettanza del , deve essere disattesa l'eccezione della CP_1 [...] di inoperatività dell'art. 125 sexies TUB per mancata richiesta di estinzione Parte_1 anticipata presentata dalla parte : dalla lettura testuale dell'articolo in Controparte_1 commento emerge che “il consumatore può rimborsare in qualsiasi momento il finanziamento..” a prescindere dalla circostanza per la quale l'estinzione anticipata sia frutto di richiesta della parte o verificatasi per altra causa.
3 La conclusione per cui il diritto alla riduzione del costo del credito e alle relative restituzioni non può essere escluso qualora l'estinzione anticipata, (totale o parziale) del prestito sia avvenuta tramite il versamento del TFR è avvalorata dal testo dell'art.
DM 3 D.M. 8 luglio 1992 – in vigore all'epoca della stipula – secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo (…)”, con ciò chiarendo che la facoltà si esercita con il versamento del capitale residuo a prescindere dalla formale richiesta promanante dal debitore. In definitiva, la normativa non prevede alcuna
“richiesta” di estinzione anticipata quale presupposto per la ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza, ben potendo l'estinzione anticipata verificarsi per altra causa e, ciò nondimeno, avere diritto a quanto pagato in eccedenza.
L'art. 125 sexies, primo comma, T.U.B., Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede che in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione, è stata inserita dall'art. 1, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 23 aprile 2008 n. 2008/48/CE, la cui portata esatta è stata di recente precisata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019, C-383/18, nonché dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22.12.2022, investita della questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 11 octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, laddove prescrive che l'articolo 125- sexies, t.u.b., come riformato dal primo comma dello stesso decreto, si applichi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
L'art. 16, paragrafo1 della richiamata Direttiva CE, afferma il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, ad una riduzione del costo
4 totale del credito, il quale comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
“Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito», definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte»”. (Corte Cost. n. 263/2022).
Tale nozione di costo totale del credito, è stata riprodotta dell'art. 121, comma 1, lettera e), t.u.b., in aderenza al dettato europeo.
Secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte Costituzionale, nei primi anni di vigenza dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, la giurisprudenza di merito e l'ABF, hanno applicato la normativa in senso restrittivo, intendendo il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, limitato alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), con esclusione di quelle relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front). Tale interpretazione si fondava sulla teoria della giustificazione causale delle attribuzioni, sicché si ritenevano recuperabili i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento.
La d'Italia, dal canto suo, è intervenuta con normativa secondaria, Pt_1
(provvedimento del 9.02.2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2011, serie generale, n. 38), avallando l'interpretazione giurisprudenziale esistente in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero stati esclusivamente i costi cc.dd. recurring.
Tuttavia, il dibattito in tale ambito si è riaperto in seguito all'emanazione della sentenza
Lexitor della Corte di giustizia, 11 settembre 2019, in causa C-383/18, che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso “che il diritto
5 del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 36).
La Corte di giustizia precisa anche che “il riferimento alla riduzione dei costi si prestava
- nelle varie versioni linguistiche – a essere riferito tanto ai soli costi «che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto», quanto al metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, che deve operare «in proporzione alla durata residua del contratto»” (sentenza Lexitor, punto 24).
L'interpretazione della Corte di Giustizia si basa sulla necessità di apprestare una tutela elevata al consumatore, scongiurando rischi di abusi, considerato che la limitazione della riduzione del costo del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, con riduzione al minimo dei costi dipendenti dalla durata del contratto (sentenza Lexitor, punto 32).
Al contempo, la Corte ha precisato che tale l'interpretazione non penalizza in alcun modo i soggetti concedenti i credito, i quali beneficiano del diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, lasciando oltretutto liberi, in questo caso, oltre che del vantaggio di acquisizione anticipata della somma prestata, circostanza che gli consentirebbe di concludere un nuovo contratto di credito con ulteriori guadagni e benefici per il mercato.
Con il d.l. n. 73 del 2021, convertito nella legge n. 106 del 2021, il legislatore ha modificato la normativa vigente in senso maggiormente aderente alla citata pronuncia,
(nonostante si fosse comunque formata sul punto una giurisprudenza di merito favorevole, non ritenendo ostativo in tal senso il tenore letterale dell'art. 125 sexies t.u.b.), epurando il dato normativo dal riferimento alla durata residua del contratto ed incentrando il diritto alla restituzione sul costo totale del credito. Al contempo, il legislatore, nel precisare il regime intertemporale relativo alla modifica normativa intervenuta, stabilisce che ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 73/2021 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies, t.u.b. oltre
“che le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti”.
Il riferimento alla normativa secondaria è stato ritenuto dalla Consulta illegittimo per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., poiché fonda, (più che la normativa primaria della
6 cui interpretazione già si è parlato), la limitazione del diritto del cedente alle sole spese recurring, in contrasto con la Direttiva 2008.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, nel richiamare la Corte sovranazionale, precisa che la “sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 gennaio 2014, in causa C-429/12, Pohl, punto 30 e le sentenze ivi citate, nonché, di seguito, ex multis, 10 marzo 2022, in causa C-177/20, Grossmania, punto 41; 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, (da Controparte_2 ora: ETG), punto 88; 28 gennaio 2015, in causa C-417/13, Starjakob, punto 63)”, ciò alla luce dell'esigenza fondamentale di applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione Europea, di cui la Corte di Giustizia è garante ai sensi dell'art. 19 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Dunque, sulla scorta del chiarimento circa la portata delle sentenze della C.G.U.E. rese in via pregiudiziale e sulla base della dichiarazione di illegittimità del rinvio alle norme regolamentari della Banca d'Italia non residuano dubbi circa il diritto del finanziato di ottenere la restituzione della somma complessiva versata a titolo di costo totale del credito, all'atto di conclusione del contratto di mutuo.
Del pari, non vi sono dubbi sulla nullità della clausola contrattuale che escluda in rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 206/2005
(Cass. 14836/2024; Cass. 25977/2023); alcun rilievo, può assumere nel caso di specie, il pronunciamento del 09/02/23 della CGUE (nell'ambito del giudizio 555/21) poiché si riferisce “ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato". Ciò in quanto "i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di
7 riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata".
E' dunque questo l'elemento differenziale che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
L' "elevata" protezione del consumatore impone pertanto di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto
Finanziatore può arbitrariamente distribuire senza alcun potere di intervento del consumatore i costi "up front" e "recurring") e nel credito immobiliare, nel quale prevalgono le spese che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezione dell'Ente creditizio (perizia, spese notarili, imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Ebbene, nel caso di specie, va confermata la pronuncia di primo grado con cui il
Giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta da . Controparte_1
Le spese di lite della presente fase di reclamo vanno regolate in base al principio della soccombenza, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche. Lo scaglione di riferimento è quello previsto per i procedimenti di valore fino ad € 1.100,00. Vanno liquidate unicamente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, pari ad € 462,00 oltre accessori, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria in appello.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1087/2022 resa nel giudizio
R.G. n. 4568/2020 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 8.3.22 proposto dalla in persona del l.r.p.t. nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello;
8 2) condanna la alla refusione delle competenze di lite del Parte_1 presente grado del giudizio pari ad € 462,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario in favore del procuratore costituito;
3) condanna ex art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Torre Annunziata, il 25/02/2025.
Il Giudice Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. Provino Meles quale GOP addetto all'Ufficio.
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