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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 15385 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. ALESSI CHRISTIAN) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_1
(Avv. Giuseppe Schifani) Controparte_2
resistenti
All'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Completa di dispositivo e motivi della decisione
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229022153009/000, notificata in data
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 6.11.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620150053650626,
rispetto al quale dichiara cessata la materia del contendere, e alla cartella di pagamento n. 29620170027989359, di cui dichiara prescritto il credito;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e . CP_1
◊condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_3
compensa per la metà e liquida nella restante parte in euro 656,00, oltre spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l , proponendo CP_1 Controparte_4
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229022153009/000
notificata addì 6.11.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620150053650626 di euro 887,24 presumibilmente notificata in data
27.11.2017 ( ), e alla cartella di pagamento n. 29620170027989359 di euro CP_1
882,25 presumibilmente notificata in data 14.11.2017 ( ) relativa a contributi CP_1
contenenti premi assicurativi ed accessori di pertinenza anno 2015 e 2016 CP_1
relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali attività od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo Controparte_4
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiarare l'avvenuto sgravio della cartella di pagamento n.
29620150053650626000, in virtù della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) giusta estratto di ruolo depositato agli atti con declaratoria, in riferimento al detto titolo,
della cessazione della materia del contendere e, per la restante parte, il rigetto del ricorso stante la correttezza della notifica della cartella di pagamento n.
29620170027989359000.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
Ciò posto, va innanzitutto rilevata la cessata materia del contendere in relazione alle somme portata nella cartella di pagamento n. 29620150053650626000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. Tale pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ciò è
avvenuto nel caso di specie;
infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L. n.
197/2022 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di
importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché
compresi nelle definizioni di cui all'art.3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16-bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge28
giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate,
su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di
cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15
giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie
scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i
necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate
anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame dell'estratto di ruolo concernente il predetto titolo, allegato dal Concessionario nella propria memoria difensiva (cfr. all. note , risulta CP_3
che gli importi di ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra il 01/01/2000 e il
31/12/2015), non superano la soglia di € 1.000,00.
Essendo automaticamente annullati i carichi previdenziali della cartella n.
29620150053650626000, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati titoli e le spese di lite compensate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis, C.
Cass. 22650/08).
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ***
Con la presente opposizione, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Va, innanzitutto, osservato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_5
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Configurano, altresì, una opposizione agli atti esecutivi: il vizio di violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, rappresentando un'ipotesi di decadenza di carattere procedimentale (Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 5963/2018; Cass. n. 27726/2019) e il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria.
Orbene, i vizi lamentati risultano tardivamente proposti, perché l'opposizione è stata proposta in data 14/12/2023, dunque oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(avvenuta in data 6/11/2023).
Inoltre, il ricorrente, eccependo, quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva, la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente impositore. Deve, infatti, rilevarsi come alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di
riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di
fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione,
anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al
solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio”.
Con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva,
invero, che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (c.f.r. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte,
con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022 ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà
del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Laddove, dunque il contribuente faccia valere, come nella specie, i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella, l'opposizione è ammissibile, anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Venendo al merito dell'opposizione, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente con riferimento alla cartella n. 29620170027989359000.
Al riguardo è opportuno ricordare come l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, abbia espressamente sancito che: “Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Conseguentemente, era onere di parte opposta dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale) anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1°
luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020
a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni. Infatti, occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi (per 541 giorni), sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione del termine di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale che,
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro come ritenuto anche dalla locale Corte d'Appello (Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024)
è al massimo di 311 giorni.
Ciò detto, per quanto riguarda la cartella n. 29620170027989359000 il concessionario della riscossione non ha dato prova di avere regolarmente notificato la stessa. Dall'esame della relata di notifica si osserva che la cartella è stata notificata via PEC all'indirizzo Email_1
Si tratta all'evidenza di un indirizzo pec di altro soggetto diverso dal ricorrente che non è attribuibile al ricorrente medesimo che ha dichiarato di non avere mai avuto contezza della predetta notifica poiché la PEC non era nella propria disponibilità. Il
concessionario non ha prodotto alcuna documentazione che attesti la riferibilità del predetto indirizzo al né risulta che lo stesso abbia comunicato alcun Pt_1
domicilio digitale all . Ne consegue, pertanto, che la suddetta cartella non possa CP_3
ritenersi validamente notificata e il credito in essa portato relativo ai premi anni
2015 e 2016 appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità di , per CP_3
compensare le spese di lite tra la ricorrente e CP_1
Considerata la parziale cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento ex lege di una parte delle cartelle opposte, appare equo compensare per la metà le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo e si pongo a carico di
. CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 04/11/2025.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 10 -
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 15385 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. ALESSI CHRISTIAN) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_1
(Avv. Giuseppe Schifani) Controparte_2
resistenti
All'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Completa di dispositivo e motivi della decisione
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229022153009/000, notificata in data
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 6.11.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620150053650626,
rispetto al quale dichiara cessata la materia del contendere, e alla cartella di pagamento n. 29620170027989359, di cui dichiara prescritto il credito;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e . CP_1
◊condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_3
compensa per la metà e liquida nella restante parte in euro 656,00, oltre spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l , proponendo CP_1 Controparte_4
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229022153009/000
notificata addì 6.11.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620150053650626 di euro 887,24 presumibilmente notificata in data
27.11.2017 ( ), e alla cartella di pagamento n. 29620170027989359 di euro CP_1
882,25 presumibilmente notificata in data 14.11.2017 ( ) relativa a contributi CP_1
contenenti premi assicurativi ed accessori di pertinenza anno 2015 e 2016 CP_1
relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali attività od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo Controparte_4
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiarare l'avvenuto sgravio della cartella di pagamento n.
29620150053650626000, in virtù della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) giusta estratto di ruolo depositato agli atti con declaratoria, in riferimento al detto titolo,
della cessazione della materia del contendere e, per la restante parte, il rigetto del ricorso stante la correttezza della notifica della cartella di pagamento n.
29620170027989359000.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
Ciò posto, va innanzitutto rilevata la cessata materia del contendere in relazione alle somme portata nella cartella di pagamento n. 29620150053650626000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. Tale pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ciò è
avvenuto nel caso di specie;
infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L. n.
197/2022 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di
importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché
compresi nelle definizioni di cui all'art.3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16-bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge28
giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate,
su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di
cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15
giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie
scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i
necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate
anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame dell'estratto di ruolo concernente il predetto titolo, allegato dal Concessionario nella propria memoria difensiva (cfr. all. note , risulta CP_3
che gli importi di ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra il 01/01/2000 e il
31/12/2015), non superano la soglia di € 1.000,00.
Essendo automaticamente annullati i carichi previdenziali della cartella n.
29620150053650626000, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere in relazione ai menzionati titoli e le spese di lite compensate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis, C.
Cass. 22650/08).
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ***
Con la presente opposizione, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Va, innanzitutto, osservato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_5
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Configurano, altresì, una opposizione agli atti esecutivi: il vizio di violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, rappresentando un'ipotesi di decadenza di carattere procedimentale (Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 5963/2018; Cass. n. 27726/2019) e il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria.
Orbene, i vizi lamentati risultano tardivamente proposti, perché l'opposizione è stata proposta in data 14/12/2023, dunque oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(avvenuta in data 6/11/2023).
Inoltre, il ricorrente, eccependo, quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva, la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente impositore. Deve, infatti, rilevarsi come alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di
riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di
fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione,
anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al
solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio”.
Con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva,
invero, che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (c.f.r. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte,
con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022 ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà
del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Laddove, dunque il contribuente faccia valere, come nella specie, i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella, l'opposizione è ammissibile, anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Venendo al merito dell'opposizione, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente con riferimento alla cartella n. 29620170027989359000.
Al riguardo è opportuno ricordare come l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, abbia espressamente sancito che: “Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Conseguentemente, era onere di parte opposta dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale) anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1°
luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020
a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni. Infatti, occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi (per 541 giorni), sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione del termine di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale che,
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro come ritenuto anche dalla locale Corte d'Appello (Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024)
è al massimo di 311 giorni.
Ciò detto, per quanto riguarda la cartella n. 29620170027989359000 il concessionario della riscossione non ha dato prova di avere regolarmente notificato la stessa. Dall'esame della relata di notifica si osserva che la cartella è stata notificata via PEC all'indirizzo Email_1
Si tratta all'evidenza di un indirizzo pec di altro soggetto diverso dal ricorrente che non è attribuibile al ricorrente medesimo che ha dichiarato di non avere mai avuto contezza della predetta notifica poiché la PEC non era nella propria disponibilità. Il
concessionario non ha prodotto alcuna documentazione che attesti la riferibilità del predetto indirizzo al né risulta che lo stesso abbia comunicato alcun Pt_1
domicilio digitale all . Ne consegue, pertanto, che la suddetta cartella non possa CP_3
ritenersi validamente notificata e il credito in essa portato relativo ai premi anni
2015 e 2016 appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità di , per CP_3
compensare le spese di lite tra la ricorrente e CP_1
Considerata la parziale cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento ex lege di una parte delle cartelle opposte, appare equo compensare per la metà le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo e si pongo a carico di
. CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 04/11/2025.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 10 -
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro