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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2024, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 316 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Elisa Romano Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 316/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. SANGALLI ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/07/1965
Con il patrocinio dell'Avv. COMASCHI MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE DEPOSITATO NEL FASCICOLO
TELEMATICO. PARTE RESISTENTE: COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE DEPOSITATO NEL FASCICOLO
TELEMATICO.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile il giorno 2.7.2015 in Giussago (PV). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso del 15.2.2024, ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi Parte_1 con addebito al resistente e vittoria di spese.
In data 9.4.2024 si è costituita la controparte che, a propria volta, ha domandato dichiararsi la separazione dei coniugi con rigetto della domanda di addebito.
Su istanza congiunta delle parti, che dichiaravano di avere raggiunto un accordo nelle more del giudizio, l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. era sostituita con l'assegnazione di termine per il deposito di note scritte.
Nel termine stabilito, le parti hanno depositato conclusioni congiunte chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate:
- i coniugi - entrambi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle rispettive necessita, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- i coniugi si danno reciproco assenso ai fini del rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
La camera di consiglio si è tenuta il 28/05/2024.
***
La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate dalle parti, che non risultano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e possono pertanto essere recepite.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in Giussago il 2.7.2015, trascritto nei registri dello stato civile
[...] del Comune medesimo Atto n. 2, parte II, anno 2015);
Pag. 2 prende atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e in grado di provvedere alle rispettive necessita, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento;
prende atto che i coniugi si danno reciproco assenso ai fini del rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 28/05/2024
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi
Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Elisa Romano Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 316/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. SANGALLI ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/07/1965
Con il patrocinio dell'Avv. COMASCHI MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE DEPOSITATO NEL FASCICOLO
TELEMATICO. PARTE RESISTENTE: COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE DEPOSITATO NEL FASCICOLO
TELEMATICO.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile il giorno 2.7.2015 in Giussago (PV). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso del 15.2.2024, ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi Parte_1 con addebito al resistente e vittoria di spese.
In data 9.4.2024 si è costituita la controparte che, a propria volta, ha domandato dichiararsi la separazione dei coniugi con rigetto della domanda di addebito.
Su istanza congiunta delle parti, che dichiaravano di avere raggiunto un accordo nelle more del giudizio, l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. era sostituita con l'assegnazione di termine per il deposito di note scritte.
Nel termine stabilito, le parti hanno depositato conclusioni congiunte chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate:
- i coniugi - entrambi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle rispettive necessita, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- i coniugi si danno reciproco assenso ai fini del rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
La camera di consiglio si è tenuta il 28/05/2024.
***
La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate dalle parti, che non risultano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e possono pertanto essere recepite.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in Giussago il 2.7.2015, trascritto nei registri dello stato civile
[...] del Comune medesimo Atto n. 2, parte II, anno 2015);
Pag. 2 prende atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e in grado di provvedere alle rispettive necessita, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento;
prende atto che i coniugi si danno reciproco assenso ai fini del rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 28/05/2024
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi
Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
Pag. 3