Legge 27 febbraio 1955, n. 84

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneita'.
        Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.
      • Art. 2.
        A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modifiche.
      • Articolo 3
        Art. 3.
        I capitani ed i maggiori non prescelti per l'avanzamento e mantenuti in servizio permanente effettivo, a norma del precedente art. 1, non sono computati nelle aliquote di ruolo previste per l'avanzamento a scelta speciale dall' art. 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modifiche.