Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare dei notai il divieto imposto dall'art. 28, comma primo, n. 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto ovvero la stessa nullità relativa. Pertanto, incorre nella violazione disciplinare di cui all'art. 28 citato il notaio che abbia ricevuto un atto di compravendita privo della dichiarazione prevista a pena di nullità dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, articolo 3, comma tredicesimo ter (dichiarazione dell'alienante di aver ottemperato agli obblighi fiscali).
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Gli atti “espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico” Quali conseguenze per la nullità degli atti notarili? E quali possono essere le cause di nullità di un atto notarile? La previsione dell'art. 28 l.n. serve ad impedire che il notaio incappi nel rischio di nullità virtuali rispetto alle quali difetti una certezza del vizio, sia per non punirlo laddove non sia stato quantomeno superficiale nello studio delle regole della fattispecie, sia per non creare nei notai un timore eccessivo di incappare nei rigori dell'art. 28 l.n. con conseguente rifiuto di stipulare atti che non siano manifestamente validi. Lo ha detto chiaramente Cass., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA NO, difensore di se stesso, con studio in 24121 BERGAMO VIA VERDI 12 ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ENRICO SIMILI;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 251/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sez. I^ Civile, emessa il 23/02/00 (R.R. Notai 1/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in udienza dal P.M. Dott. Dario CAFIERO, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge. Svolgimento del processo
La corte di appello di Brescia, con sentenza del 23.2.2000 confermava la sanzione a L 4.000 di ammenda irrogata dal Tribunale di Bergamo depositata il 30.11.1999, al notaio Adriano Sella per la violazione dell'art. 28 della l. n. 89/1913, consistente nell'addebito di aver ricevuto l'atto pubblico di compravendita n. 22110 racc. del 20.6.1997, privo della dichiarazione prevista a pena di nullità, dalla legge 26.6.1990, n. 165, art.3, c. 13 ter. Riteneva la corte, rigettando il relativo motivo di appello del notaio Sella, che, anche a voler seguire la più recente giurisprudenza della S.C., rientravano nell'ipotesi di cui all'art. 28, c. 1, n. 1 l. not., tutte le ipotesi di atti nulli ricevuti dal notaio, indipendentemente se trattavasi di nullità formali o sostanziali, ovvero se l'obbligatorio inserimento della dichiarazione dell'alienante di aver ottemperato agli obblighi fiscali obbediva ad interessi propri dello Stato Comunità ovvero a quelli dello Stato Amministrazione.
Secondo la Corte non poteva dubitarsi che la sanzione in questione per l'omessa dichiarazione dell'alienante fosse appunto quella della nullità dell'atto, esprimendosi in questi termini testuali la norma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il notaio Sella, che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 28 1. n. 89/1913.
Ritiene il ricorrente che non possa essere accettata l'equiparazione tra espressa proibizione dell'atto e nullità dello stesso, in quanto solo alla prima si riferisce l'art. 28, c. 1, n. 1, l. n. 89/1913. Secondo il ricorrente le norme che prevedono la sanzione della nullità si distinguono in norme proibitive e precettive, che impongono un obbligo per i destinatari, e norme ordinative, che prevedono un semplice onere per il destinatario che intenda ottenere determinati effetti negoziali, per cui, per atti "espressamente proibiti dalla legge" devono intendersi esclusivamente quelli che contrastano con norme proibitive e non quelli affetti da deficienze formali, anche se sanzionate con la nullità. Il divieto di cui all'art. 28 cit. ha ad oggetto esclusivamente il contenuto degli atti e non le loro forme;
l'art. 58 l.n., per alcune ipotesi di nullità degli atti per motivi redazionali, prevede sanzioni meno gravi di quelle ex art. 28 l.n., per cui l'interpretazione sostenuta violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 cost.; la norma in questione tutela interessi pubblicistici e non privatistici, come quelli dello Stato come Erario, che non sono interessi generali, ma interessi di governo dei pubblici poteri.
Ritiene il ricorrente che applicare l'art. 28 alle violazioni commesse nella fattispecie significherebbe effettuare un'applicazione analogica della norma, inammissibile come tale.
Inoltre, secondo il ricorrente, poiché la norma sanzionatrice è norma secondaria, essa presuppone necessariamente un'anteriore statuizione precettiva, mentre nella fattispecie la norma precettiva è intervenuta solo nel 1990, ne' la, dichiarazione, di cui all'art. 13 ter l.n. 165/1990 può essere considerata forma o elemento del contratto, essendo un elemento esterno allo stesso.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
L'art. 28, c. 1^, n. 1 l. 16.2.1913 n. 89, vieta al notaio di ricevere "atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico".
Come questa Corte ha già statuito (Cass. 11.11.1997, n. 11128; Cass. 4.11.1998, n. 11071; Cass. 19.2.1998, n. 1766; Cass. 12.4.2000, n.
4657) il divieto in questione attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto, con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa.
2.2. Detto orientamento merita di essere condiviso. Infatti il divieto di cui all'art. 28 n. 1 l. not. si riferisce solo a quegli atti che la legge, in considerazione del loro contenuto, ritenga di non dover riconoscere per la tutela di un interesse superiore, sottratto alla disponibilità della parte. Gli "atti proibiti dalla legge" sono, in sostanza, gli atti nulli (in questo senso Cass. S.U.
4.5.1989 n. 2084, che ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 28 n. 1 l. not. in caso di nullità di un atto di donazione per indeterminatezza dell'oggetto). La locuzione predetta, dato il suo carattere generale, individua tutte le ipotesi di nullità e quindi non solo quelle comprese nel 1^ c. dell'art. 1418 c.c.(atti contrari a norme imperative), ma anche quelle indicate nei commi successivi, poiché anche gli atti affetti da queste ultime nullità, a ben vedere, sono atti contrari a norme imperative.
Infatti la contrarietà a norma imperativa è ravvisabile se il divieto ha carattere assoluto, tale da non consentire possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuno dei destinatari della norma (Cass. 4.12.1982, n. 6601). Orbene, proprio perché l'art. 1418 in questione ai commi 2 e 3 individua ipotesi di nullità assolute, e come tali non ammettenti deroghe, l'atto che contenesse tali specifiche ipotesi di nullità sarebbe anche "contrario a norma imperativa".
2.3. Nè può ritenersi che l'atto debba essere "espressamente" proibito dalla legge, per cui la mancanza di una espressa proibizione si risolverebbe in una mancanza di un elemento della fattispecie legale di illecito.
Infatti, ove anche la norma imperativa non contenesse una espressa comminatoria di nullità dell'atto, la stessa dovrebbe pur sempre ritenersi "espressa" per effetto del combinato disposto costituito da detta norma imperativa ed il primo comma dell'art. 1418 c.c., che sanziona con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa. Ne consegue che l'avverbio "espressamente", che nell'art. 28 c. 1 n. 1 l. not. qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge" va inteso come "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418, I.c. c.c., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo dottrinale.
2.4. Tra gli atti nulli, rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie disciplinare di cui all'art. 28, c. 10, n. 1, l. not., vi sono anche quelli indicati dall'art. 58 l. not.
Anzi proprio dal combinato disposto di quest'ultima norma con il cit. art. 28 emerge che il divieto per il notaio di ricevere atti (art. 28, c. 10 n. 1) investe tutti gli atti comunque affetti da nullità. Infatti il divieto per il notaio di ricevere atti in cui il coniuge, i parenti o affini siano parti (art. 28, c. 17, n. 2) ovvero atti in cui gli stessi siano interessati (art. 28,c. 1, n. 3) si riferisce ad atti che non sono, "espressamente proibiti dalla legge" e neppure affetti da nullità secondo le norme codicistiche, ma che sono sanzionati da nullità solo per effetto dell'art. 58, c. 1^ n. 3, l. not..
3.1. In altri termini l'atto vietato al notaio è l'atto che contrasta con l'ordinamento ed il contrasto con l'ordinamento lo si ricava dalla sanzione della nullità assoluta, che la legge commina a quell'atto.
Ciò comporta che è irrilevante in questa sede la distinzione tra norme ordinative e norme proibitive, sostenuta dal ricorrente, ovvero quella tra nullità formali e nullità sostanziali.
Ove anche si accettasse la distinzione tra norme proibitive (prevedenti un obbligo di comportamento) e norme ordinative (prevedenti solo un onere), pur sostenuta da parte della dottrina, ciò potrebbe avere rilevanza solo in relazione alla tematica privatistica del contratto e quindi alla posizione delle parti. Per il notaio, invece, come per ogni pubblico ufficiale, tale distinzione non è concepibile: ove la legge richieda necessariamente uno schema legale tipico, a pena di nullità, egli non può che ricevere l'atto con quei requisiti formali e sostanziali, non essendo concepibile per il pubblico ufficiale una norma che gli prescriva un semplice onere.
Ciò che rileva è che l'atto, essendo fuori dallo schema legale tipico che la legge prevede come necessario ed indispensabile per attuare quelle modificazioni delle situazioni giuridiche volute dalle parti, si pone in contrasto con l'ordinamento, che lo sanziona con la nullità.
3.2. In questa ottica di doverosità del comportamento del pubblico ufficiale (nella specie il notaio), è irrilevante accertare, come pure propone il ricorrente, se il requisito dell'atto, richiesto inderogabilmente dalla legge, risponda ad interessi propri dello Stato Comunità o all'opposto dello Stato amministrazione, per dedurne che solo nel primo caso si potrebbe parlare di atti proibiti e non già di atti meramente nulli.
Infatti, a parte il rischio che potrebbe derivare dal ricollegare effetti tanto rilevanti alla certezza dei rapporti giuridici alla riconduzione, in molti casi opinabile, di una determinata norma impositiva all'uno piuttosto che agli altri degli ambiti segnalati, va osservato, per quanto sopra detto, che è sufficiente apprezzare la natura imperativa o meno della norma che si assume violata e che tale natura deve riconoscersi tutte le volte in cui il comando dalla stessa posto sia assoluto e non suscettibile di esenzione per taluno dei soggetti cui si rivolge. L'art. 1418 c.c. nel ricollegare la sanzione della nullità alla violazione di norme imperative non fa distinzioni fra le ragioni, gli scopi o i fini che il legislatore si è proposto nell'apprestare quell'insieme di presidi all'effettività della norma, che appunto qualificano la stessa come imperativa.
4. Con riferimento alla fattispecie in esame va osservato che con l'art. 3, c. 13 ter, del d.l. 27 aprile 1990 n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, è stato disposto che gli atti pubblici tra vivi di trasferimento o di costituzione di diritti reali su unità immobiliari urbane devono contenere o avere allegata la dichiarazione della parte dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. Il successivo comma 13 quater dispone che "L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista dal comma tredicesimo ter, è causa di nullità
dell'atto".
Ne consegue che l'omissione di detta dichiarazione, nell'atto ricevuto dal notaio, essendo sanzionata con la nullità, integra la violazione dell'art. 28, c. 1, n. 1, l. n. 89/1913. 5. Neppure può essere condiviso l'assunto che la norma di cui all'art. 28 cit., essendo norma sanzionatrice, non potrebbe sanzionare un comportamento legislativamente previsto solo in tempo successivo, in quanto sarebbe sorta prima la sanzione e poi il precetto da osservare.
Infatti l'art. 28 in questione (che non determina la sanzione, prevista invece dall'art. 138 l. not.) contiene ben chiaro il precetto per il notaio ed esso è appunto "non ricevere atti espressamente proibiti dalla legge" (da intendersi nel senso sopra detto).
Quali siano poi i vari atti vietati è rimandato di volta in volta alla volontà del legislatore secondo le esigenze che questi valuterà nel tempo, ne' può individuarsi un modello "storico" di atto al quale ancorare in modo definitivo ed immodificabile il divieto posto dalla norma.
In altri termini il precetto è chiaro ed è coevo alla sanzione, ma dalle norme successive vanno attinti solo gli elementi destinati a precisare la fattispecie in concreto.
In altri termini si ha un fenomeno simile a quello che in materia penale è definito come "norma penale in bianco" (ad es. art. 650 c.p.), della cui costituzionalità non si è dubitato in quella sede
(cfr. Corte Cost. 5.7.1971, n. 168), per cui a maggior ragione non può dubitarsene in questa sede disciplinare.
6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 3 c. 13 ter e quater l. n. 165/1990 e 28 l. n. 89/1913. Ritiene il ricorrente che, stante la natura sostanzialmente individuale dell'interesse protetto (Stato - Amministrazione) e non collettiva, nella fattispecie non sussisterebbe una vera e propria nullità dell'atto, ma solo l'inefficacia dello stesso. Nella fattispecie la dichiarazione di cui alla l. n. 165/1990 non atterrebbe ad un requisito dell'atto, ma costituirebbe un quid pluris, estraneo all'atto, operante come condicio iuris dello stesso.
7.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Non vi è dubbio che, in astratto, il legislatore avrebbe potuto configurare la dichiarazione in questione come una condizione di efficacia del contratto, ma ciò rientrava nella sua discrezionalità. Nella fattispecie egli ha chiaramente detto nell'art. 3 c. 13 quater che la mancanza della dichiarazione determina la nullità dell'atto.
Nè, di fronte a tale chiara disposizione normativa, può ritenersi che non trattasi di nullità, perché relativa ad elemento esterno al contenuto contrattuale.
Va, infatti, rilevato che il terzo c. dell'art. 1418 statuisce che "Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge", ricomprendendo in questa ampia formula ogni ipotesi. di nullità, purché specificamente prevista, anche se fondata su elementi esterni al contratto.
7.2. Nè può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, peraltro solo in sede di memoria, che nella fattispecie si tratterebbe solo di nullità relativa.
Infatti, a parte la con siderazione che la categoria della nullità relativa è contestata da autorevole dottrina, che ravvisa in siffatta ipotesi una fattispecie di annullabilità del contratto, va, in ogni caso, osservato che elemento sintomatico della nullità relativa è che essa non possa essere fatta valere da chiunque ne' rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.), ma solo dalla parte a cui la legge assegna detta facoltà espressamente ed esclusivamente. Nella fattispecie, poiché l'art. 3, c. 13 quater d.l. n. 90/1990 (come modif.), non limita la facoltà di far valere la nullità ivi prevista solo in favore di determinati soggetti (sia esso anche lo Stato come amministrazione), detta nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata d'ufficio dal giudice. In altri termini trattasi di nullità assoluta.
8. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 3 c. 13 ter e quater l. n. 165/1990 e dell'art. 28 l. n. 89/1913, in relazione ad applicazione analogica dell'art. 40 l. n. 47/1985. Assume il ricorrente che la corte di appello ha omesso di motivare in merito all'assunta suscettibilità di conferma o convalida dei negozi mancanti della dichiarazione ex art. 3, c. 13 ter, cit., in analogia con quanto previsto dall'art. 40, l. n. 47/1985. Ritiene il ricorrente che la natura di mero completamento formale della dichiarazione in questione, estranea al contenuto dell'atto, fanno ritenere abnorme, al vaglio di un giudizio di costituzionalità, la sanzione prevista dal legislatore, se la si compara con quanto previsto dall'art. 40 l. n. 47/1985, che prevede la possibilità di un atto di conferma (con l'indicazione della concessione, anche se in sanatoria) del precedente atto nullo, che secondo la giurisprudenza esclude la punibilità del notaio rogante. Tanto veniva censurato sul presupposto fattuale che nella specie detti atti di conferma erano stati effettuati ed alligati agli atti processuali.
9.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Quanto al difetto di motivazione denunciabile in Cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., va rilevato che esso concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione, ovvero fornendone una inadeguata, illogica e contraddittoria, la Corte di cassazione, ben può nell'esercizio del suo potere correttivo, attribuitole dall'art. 384, c. 20, c.p.c., sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 9.4.1990, n. 2940).
9.2. Ne consegue che la censura in questione, attenendo ad una mancata applicazione analogica dell'art. 40 l. n. 87/1985, in tema di sanatoria di atto nullo, va esaminata esclusivamente sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritiene questa Corte di non poter condividere la censura. Infatti il principio generale previsto dall'art. 1423 c.c. è che "il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente".
Ne consegue che, perché le parti possano addivenire ad un nuovo assetto degli interessi che non poterono aver vita mediante un negozio affetto da nullità assoluta, occorre che il negozio venga rinnovato, nel senso di compierlo ex novo, per sottrarlo all'influenza della preesistente situazione di antigiuridicità, non potendo questo scopo conseguirsi ne' mediante conferma ne' mediante convalida del negozio nullo, con atto di ricognizione documentale che elimini la causa di nullità (Cass. 30.3.1963, n. 799), stante l'espresso disposto dell'art. 1423 c.c., salvo che la legge non preveda espressamente un'eccezionè a dettò principio. Pertanto, costituendo la conferma o la convalida di un atto nullo, un'ipotesi normativa eccezionale rispetto alla "regola", per essa non è possibile l'interpretazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.). Da ciò deriva che esattamente la sentenza impugnata non ha applicato analogicamente nella fattispecie la norma dell'art. 40 l. n. 47/1985, in tema di conferma di atto nullo per mancata indicazione della concessione edilizia.
9.3. Il ricorrente adombra un dubbio di costituzionalità della l. n. 165/1990 per non aver previsto il legislatore, anche in questo caso di omissione di dichiarazione, una possibilità di conferma dell'atto, come nell'ipotesi di cui all'art. 40 1. n. 47/1985, pur senza sollevare specificamente un'eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 l. n. 165/1990. In ogni caso detto dubbio di incostituzionalità è manifestamente infondato.
Infatti tenutò conto che la regola è la non possibilità della convalida di un negozio nullo, rientra nella discrezionalità del legislatore individuare quali siano le ipotesi in cui è opportuno prevedere un'eccezione a tale regola.
In ogni caso la materia (urbanistica) disciplinata dalla l. n. 47/1985 è profondamente diversa da quella (tributaria) disciplinata dall'art. 3 l. n. 165/1990, per cui manifestamente non si individua una violazione dell'art. 3 della Cost.. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001