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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 405/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna
Orlando all'esito dell'udienza del giorno 16/01/2025, tenutasi ex artt. 128 e 281 sexies cpc con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Sammartano, elettivamente domiciliato in Trapani, via XXX Gennaio n. 82, presso il difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Margherita Cammarata, elettivamente domiciliata in Trapani, G.
Verdi n. 7, presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Entrambi i procuratori concludono con la richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere essendosi le parti accordate nel procedimento di mediazione espletato in corso di causa.
Pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data Parte_1
27/01/2023 convenendo in giudizio per ivi sentire Controparte_1
ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata di € 6.169,83 per il mancato pagamento alla ex moglie del secondo rateo semestrale di € 6.000,00 dell'assegno divorzile,
come concordato dalle parti nell'ambito del giudizio svoltosi avanti il Tribunale di
Trapani portante RG 2712/18 e conseguentemente dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto;
con vittoria di spese di lite.
Costituitasi la convenuta opposta ha contestato tutto quanto chiesto e dedotto da controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dall'attore opponente e conseguentemente rigettarsi tutte le domande dallo stesso spiegate, infondate in fatto ed in diritto;
con condanna alle spese di lite.
Le parti già alla prima udienza venivano invitate al bonario componimento della vicenda, verificata la concreta possibilità di trovare un accordo, i procuratori venivano invitati a fare presenziare le parti ad un incontro di mediazione a cui il
Tribunale inviava le parti in mediazione ex officio.
All'udienza del giorno 16/01/2025 entrambi i procuratori hanno rappresentato nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex artt. 127 ter e
128 cpc, come novellato dall'art. 3, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 31 ottobre 2024,
n. 164, che le parti in mediazione hanno trovato un accordo come da verbale di avvenuta conciliazione depositato telematicamente da parte attrice opponente in data
06/08/2024 ove le partii hanno anche stabilito la compensazione delle spese del giudizio;
quindi, hanno precisato le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione
Pagina 2 di 5 della materia del contendere.
* * *
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere del giudizio civile non è espressamente prevista nel codice di rito, contrariamente a quanto accade nel processo amministrativo e tributario. Si tratta infatti di un istituto di chiara elaborazione giurisprudenziale, al quale si fa ricorso tutte le volte in cui nel corso del processo si verifichi un evento - di natura processuale o sostanziale - in grado di incidere sull'oggetto del giudizio, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. L'utilizzo di tale formula nel processo civile consente di realizzare esigenze di economia processuale, atteso che - una volta verificatosi uno degli eventi idonei ad incidere sul giudizio in corso - viene meno la necessità della pronuncia del giudice (che sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad uno scopo pratico) in precedenza richiesta.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, inoltre, consente di regolare le spese del processo sulla base del principio di cd. soccombenza virtuale,
per cui le spese possono essere poste a carico della parte che sarebbe stata soccombente se non si fosse verificato il fatto sopravvenuto.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è riconosciuta e ammessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno riconosciuto che "la cessazione della materia del contendere del giudizio civile
costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla
naturale definizione del giudizio" (Cass., S.U., 28.9.2000, n. 1048).
Pagina 3 di 5 Con tale pronuncia si riconosce la possibilità di adottare tale formula anche d'ufficio, tutte le volte in cui sopravvenga nel corso del giudizio una situazione,
riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che abbia eliminato le posizioni di contrasto tra le parti stesse, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice sulle domande e deduzioni inizialmente formulate.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infatti, l'accordo trovato dalle parti e le rispettive reciproche rinunce fanno venir meno il fondamento sul quale era stata incoata la presente causa.
Tali fatti sono stati confermati, nell'ultima udienza tenuta a trattazione scritta,
dai procuratori delle parti che hanno concluso la causa con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel caso in questione, quindi, parte attrice opponente e parte convenuta opposta, volontariamente hanno disposto dei diritti inerenti alle rispettive posizioni processuali anche oggetto del presente giudizio e, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere concordemente, esplicitamente e volontariamente, hanno rinunciato a quanto eventualmente reciprocamente spettante.
La sopra esposta richiesta rende inutile la pronuncia sulle domande proposte da parte attrice opponente.
È inutile, pertanto, anche la pronuncia sulla eventuale nullità e/o inefficacia del precetto opposto.
Pagina 4 di 5 Come detto, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483).
Nel caso di specie, tuttavia, le parti hanno rinunciato al prosieguo della causa e ad ogni rispettiva domanda, quindi, anche a quella relativa alla condanna alle spese di lite per cui esplicitamente si sono accordati in mediazione per la compensazione.
Sul punto, comunque, non può non rilevarsi che nessuna istruttoria è stata compiuta per l'accertamento dell'eventuale accoglimento o meno delle domande proposte e della conseguente soccombenza virtuale.
Alla luce delle sopra espresse considerazioni, e tenuto conto del motivo per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere e tenuto conto dell'accordo delle parti sulle spese, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza emessa a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 128 e 281 sexies c.p.c. e pubblicata tramite deposito telematico il giorno 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Giovanna Orlando
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna
Orlando all'esito dell'udienza del giorno 16/01/2025, tenutasi ex artt. 128 e 281 sexies cpc con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 405/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Sammartano, elettivamente domiciliato in Trapani, via XXX Gennaio n. 82, presso il difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Margherita Cammarata, elettivamente domiciliata in Trapani, G.
Verdi n. 7, presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Entrambi i procuratori concludono con la richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere essendosi le parti accordate nel procedimento di mediazione espletato in corso di causa.
Pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data Parte_1
27/01/2023 convenendo in giudizio per ivi sentire Controparte_1
ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata di € 6.169,83 per il mancato pagamento alla ex moglie del secondo rateo semestrale di € 6.000,00 dell'assegno divorzile,
come concordato dalle parti nell'ambito del giudizio svoltosi avanti il Tribunale di
Trapani portante RG 2712/18 e conseguentemente dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto;
con vittoria di spese di lite.
Costituitasi la convenuta opposta ha contestato tutto quanto chiesto e dedotto da controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dall'attore opponente e conseguentemente rigettarsi tutte le domande dallo stesso spiegate, infondate in fatto ed in diritto;
con condanna alle spese di lite.
Le parti già alla prima udienza venivano invitate al bonario componimento della vicenda, verificata la concreta possibilità di trovare un accordo, i procuratori venivano invitati a fare presenziare le parti ad un incontro di mediazione a cui il
Tribunale inviava le parti in mediazione ex officio.
All'udienza del giorno 16/01/2025 entrambi i procuratori hanno rappresentato nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex artt. 127 ter e
128 cpc, come novellato dall'art. 3, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 31 ottobre 2024,
n. 164, che le parti in mediazione hanno trovato un accordo come da verbale di avvenuta conciliazione depositato telematicamente da parte attrice opponente in data
06/08/2024 ove le partii hanno anche stabilito la compensazione delle spese del giudizio;
quindi, hanno precisato le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione
Pagina 2 di 5 della materia del contendere.
* * *
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere del giudizio civile non è espressamente prevista nel codice di rito, contrariamente a quanto accade nel processo amministrativo e tributario. Si tratta infatti di un istituto di chiara elaborazione giurisprudenziale, al quale si fa ricorso tutte le volte in cui nel corso del processo si verifichi un evento - di natura processuale o sostanziale - in grado di incidere sull'oggetto del giudizio, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. L'utilizzo di tale formula nel processo civile consente di realizzare esigenze di economia processuale, atteso che - una volta verificatosi uno degli eventi idonei ad incidere sul giudizio in corso - viene meno la necessità della pronuncia del giudice (che sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad uno scopo pratico) in precedenza richiesta.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, inoltre, consente di regolare le spese del processo sulla base del principio di cd. soccombenza virtuale,
per cui le spese possono essere poste a carico della parte che sarebbe stata soccombente se non si fosse verificato il fatto sopravvenuto.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è riconosciuta e ammessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno riconosciuto che "la cessazione della materia del contendere del giudizio civile
costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla
naturale definizione del giudizio" (Cass., S.U., 28.9.2000, n. 1048).
Pagina 3 di 5 Con tale pronuncia si riconosce la possibilità di adottare tale formula anche d'ufficio, tutte le volte in cui sopravvenga nel corso del giudizio una situazione,
riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che abbia eliminato le posizioni di contrasto tra le parti stesse, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice sulle domande e deduzioni inizialmente formulate.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infatti, l'accordo trovato dalle parti e le rispettive reciproche rinunce fanno venir meno il fondamento sul quale era stata incoata la presente causa.
Tali fatti sono stati confermati, nell'ultima udienza tenuta a trattazione scritta,
dai procuratori delle parti che hanno concluso la causa con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel caso in questione, quindi, parte attrice opponente e parte convenuta opposta, volontariamente hanno disposto dei diritti inerenti alle rispettive posizioni processuali anche oggetto del presente giudizio e, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere concordemente, esplicitamente e volontariamente, hanno rinunciato a quanto eventualmente reciprocamente spettante.
La sopra esposta richiesta rende inutile la pronuncia sulle domande proposte da parte attrice opponente.
È inutile, pertanto, anche la pronuncia sulla eventuale nullità e/o inefficacia del precetto opposto.
Pagina 4 di 5 Come detto, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483).
Nel caso di specie, tuttavia, le parti hanno rinunciato al prosieguo della causa e ad ogni rispettiva domanda, quindi, anche a quella relativa alla condanna alle spese di lite per cui esplicitamente si sono accordati in mediazione per la compensazione.
Sul punto, comunque, non può non rilevarsi che nessuna istruttoria è stata compiuta per l'accertamento dell'eventuale accoglimento o meno delle domande proposte e della conseguente soccombenza virtuale.
Alla luce delle sopra espresse considerazioni, e tenuto conto del motivo per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere e tenuto conto dell'accordo delle parti sulle spese, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza emessa a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 128 e 281 sexies c.p.c. e pubblicata tramite deposito telematico il giorno 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Giovanna Orlando
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