Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/01/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5111 del 2024, proposto da
GE ST, Rodolfo Omar Zurino, rappresentati e difesi dall'avvocato Rodolfo Omar Zurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
del decreto n. 3110/2022 del 20 dicembre 2022 della Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il decreto n. 3110 del 20 dicembre 2022 – ormai definitivo non essendo stata proposta impugnazione - la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il ministero della giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, della somma di euro 1.334,34 oltre interessi legali a far tempo dal 13 dicembre 2022, a favore del signor GE ST, oltre spese di giudizio a favore dell’avvocato Zurino, dichiaratosi antistatario;
Premesso che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 21 ottobre 2024, il signor ST e l’avvocato Zurino denunciano che il ministero della giustizia non ha corrisposto quanto rispettivamente loro spettante e chiedono pertanto che il Tribunale lo condanni al pagamento di quanto dovuto in base al decreto, con nomina sin d’ora di un commissario che si sostituisca all’amministrazione in caso di sua ulteriore inerzia;
Ritenuto che il ricorso, in conformità ai precedenti del Tribunale, sia fondato e vada quindi accolto nei termini che saranno oltre precisati, dato che l’amministrazione, costituitasi in giudizio con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi;
Ritenuto quindi:
a) che debba ordinarsi all’amministrazione di procedere al pagamento di quanto dovuto a parte ricorrente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) che vada accolta la domanda avente ad oggetto la nomina di un commissario; quest’ultimo è nominato sin d’ora nella persona del Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia; il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) della legge 24 marzo 2001 n. 89, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano essere poste a carico dell’amministrazione secondo la regola della soccombenza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione in favore dei ricorrenti al decreto azionato di cui in epigrafe.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto, con onere per l’amministrazione di comunicare alla Segreteria della Sezione il nominativo del commissario designato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento a favore dell’avvocato Zurino delle spese di giudizio, che liquida in euro trecento, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO