Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2024, proposto da
2i Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9026175B3C, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Sciume', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Cesare Cereda, Marco Radice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Alice Castello, Comune di Borgo D’Ale, Comune di Buronzo, Comune di Guardabosone, Comune di Postua, Comune di Ailoche, Comune di Andorno Micca, Comune di Benna, Comune di Biella, Comune di Bioglio, Comune di Borriana, Comune di Callabiana, Comune di Camandona, Comune di Camburzano, Comune di Campiglia Cervo, Comune di Candelo, Comune di Caprile, Comune di Casapinta, Comune di Castelletto Cervo, Comune di Cavaglià, Comune di Cerrione, Comune di Coggiola, Comune di Cossato, Comune di Crevacuore, Comune di Curino, Comune di Donato, Comune di Dorzano, Comune di Gaglianico, Comune di Gifflenga, Comune di Graglia, Comune di Lessona, Comune di Magnano, Comune di Massazza, Comune di Mezzana Mortigliengo, Comune di Miagliano, Comune di Mongrando, Comune di Mottalciata, Comune di Muzzano, Comune di Netro, Comune di Occhieppo Inferiore, Comune di Occhieppo Superiore, Comune di Pettinengo, Comune di Piatto, Comune di Piedicavallo, Comune di Pollone, Comune di Ponderano, Comune di Portula, Comune di Pralungo, Comune di Pray, Comune di Quaregna Cerreto, Comune di Ronco Biellese, Comune di Rosazza, Comune di Sagliano Micca, Comune di Sala Biellese, Comune di Salussola, Comune di Sandigliano, Comune di Sordevolo, Comune di Strona, Comune di Tavigliano, Comune di Ternengo, Comune di Tollegno, Comune di Torrazzo, Comune di Valdengo, Comune di Vallanzengo, Comune di Valdilana, Comune di Valle San Nicolao, Comune di Veglio, Comune di Verrone, Comune di Vigliano Biellese, Comune di Villanova Biellese, Comune di Zimone, Comune di Zubiena e Comune di Zumaglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
i) degli atti di gara e relativi allegati della procedura per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Biella” – CIG9026175B3C, per come riassunti dalla Provincia di Biella, in qualità di stazione appaltante, con l’“Avviso – Bando di gara n. 32 del 22/08/2024” pubblicato, nella medesima data, sull’albo pretorio della Provincia di Biella e successivamente sulla G.U.R.I. 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 105 del 6/9/24;
ii) in particolare, dell’“Avviso – Bando di gara n. 32 del 22/08/2024” pubblicato, nella medesima data, sull’albo pretorio della Provincia di Biella e successivamente sulla G.U.R.I. 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 105 del 6/9/24 e del relativo documento denominato “Modalità di presentazione offerte e timing di gara riassunzione procedura” ;
iii) del Bando di gara relativo alla procedura in oggetto, così come rettificato in relazione all’art.19, lett. l), con l’Avviso pubblicato nella G.U.C.E. S199 del 14/10/22 n. 567412-2022-IT ;
iv) del Disciplinare di gara e di tutti gli allegati al Bando di gara;
v) della comunicazione della Provincia di Biella trasmessa a mezzo pec in data 6/9/24;
vi) dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante a seguito della riassunzione della gara in oggetto e, in particolar modo, del chiarimento relativo al timing di gara e alle modalità di presentazione delle offerte;
vii) di tutte le delibere e degli atti conseguenti e presupposti adottati della Provincia di Biella e/o dai Comuni dell’ambito territoriale “Biella” (allo stato non conosciuti);
viii) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuto;
in via subordinata, per la condanna
ix) al risarcimento per equivalente dell’ingiusto danno subito e subendo in conseguenza dell’esecuzione (anche solo parziale) dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Biella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente, con memorie depositate in giudizio in data 9.12.2024 e 2.1.2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite;
Atteso che la sopravvenuta rettifica della disciplina di gara è satisfattiva dell’interesse sotteso al ricorso in esame, cosicché sussistono effettivamente i presupposti della cessazione della materia del contendere;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante la complessità delle questioni dedotte e valutato il comportamento conciliativo della Provincia di Biella, la quale è comunque tenuta al rimborso del contributo unificato corrisposto dalla società istante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio, con la precisazione che il contributo unificato deve essere rimborsato alla ricorrente dalla Provincia di Biella.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO