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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9642 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33451/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33451/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
Controparte_1 Pt_2
CONVENUTO
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. COLOMBO GIORGIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. M Ferrin Parte_1 Per l'avv. COLOMBO GIORGIA e Parte_2 l'avv. , oggi sostituito dall'avv. M Ferrin
Per l'avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO Controparte_2 e l'avv. , oggi sostituito dal dott Fabio Fronte
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33451/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 GIORGIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 2 presso il difensore Pt_2 avv. COLOMBO GIORGIA
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLOMBO GIORGIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 2 presso il difensore avv. COLOMBO GIORGIA Pt_2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8 presso il difensore avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO Pt_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori hanno impugnato la delibera dell'assemblea del Supercondominio del 20 giugno 2023, con cui sono stati approvati i lavori di riqualificazione della centrale termica e la relativa ripartizione delle spese.
Essi deducono l'illegittimità dell'addebito nei loro confronti, assumendo di non poter fruire dell'impianto centralizzato di riscaldamento per impossibilità tecnica di allaccio dovuta alla vetustà e rottura delle tubazioni che collegano la palazzina N alla centrale. A sostegno depositano perizia tecnica di parte (Ing. ) . Per_1
Il Supercondominio contesta la ricostruzione attorea, rilevando che il distacco risale a scelta consapevole degli stessi condomini, come da deliberazione del 6 febbraio 2020, mai impugnata, e sostiene la permanenza dell'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 1118 c.c. .
pagina 2 di 6 Senza necessità di seguito istruttori la causa viene trattenuta in decisione.
In relazione alla natura del distacco , le allegazioni attoree non consentono di qualificare il distacco dall'impianto centralizzato quale evento tecnico-sopravvenuto, né quale impossibilità materiale non imputabile.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che già nell'assemblea del 6 febbraio 2020, richiamata dal convenuto e non contestata dagli attori, i condomini della palazzina N avevano deliberato di non procedere alla riparazione del tratto di tubazione che collega l'edificio alla centrale termica, assumendo espressamente di voler “continuare a concorrere alle spese di manutenzione” dell'impianto comune;
tale deliberazione non è stata oggetto di impugnazione ed è quindi divenuta definitiva (v. note conclusive convenuto); la successiva scelta dei condomini di installare sistemi autonomi di riscaldamento nelle singole unità non risulta fondata su un accertamento tecnico dell'impossibilità di ripristinare il collegamento, bensì è stata scelta come modalità alternativa di gestione del servizio termico adottata a seguito della mancata esecuzione degli interventi di riparazione;
Inoltre, la perizia di parte prodotta dagli attori, che assume la non funzionalità del tratto di adduzione, è stata contestata dal convenuto in quanto, effettivamente, mera relazione di parte, priva di carattere tecnico-certificativo e depositata tardivamente, non idonea a dimostrare l'asserita impossibilità tecnica.
In considerazione di ciò non risulta provato che l'impianto centrale fosse oggettivamente inutilizzabile per cause sopravvenute non imputabili ai condomini della palazzina N;
risulta invece accertato che il mancato ripristino del tratto di tubazione sia dipeso da una scelta autonoma e consapevole dei condomini della palazzina N — scelta consolidatasi per effetto della mancata impugnazione della delibera 2020 — e non da un'impossibilità tecnica accertata;
Deve quindi escludersi che il distacco sia riconducibile alla categoria dei distacchi “necessitati” o
“coatti”, cui la giurisprudenza collega ipotesi di esenzione dalle spese straordinarie.
Ne consegue che il distacco del dall'impianto centralizzato deve qualificarsi Controparte_3 come distacco volontario, ancorché motivato da ragioni di convenienza economica o funzionale, con conseguente inquadramento nella disciplina dell'art. 1118, comma 4, c.c., che prevede l'obbligo di contribuire alle spese di manutenzione straordinaria e conservazione dell'impianto.
L'assunto attoreo secondo cui il distacco dall'impianto centralizzato comporterebbe l'esonero da ogni forma di contribuzione alle spese straordinarie o alle spese fisse del servizio di riscaldamento non è conforme né al dato normativo, né all'orientamento consolidato della giurisprudenza.
L'art. 1118, comma 4, c.c. stabilisce che:
“Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato […] purché dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”
La norma distingue chiaramente tra uso dell'impianto (facoltà rinunciabile), e titolarità sulla parte comune (non rinunciabile). La rinuncia riguarda esclusivamente la fruizione, non la comproprietà dell'impianto, né l'obbligazione propter rem ad esso connessa. pagina 3 di 6 Il principio è stato costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, come richiamato dal convenuto nelle proprie difese (Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2016, n. 23756), la Corte ribadisce che la rinuncia all'uso “non incide sulla titolarità della comproprietà dell'impianto”, né può escludere la partecipazione alle “spese straordinarie e di messa a norma”.)
Ne discende che l'obbligo di contribuzione deriva direttamente dalla proprietà della cosa comune, non dall'uso effettivo dell'impianto.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie: la palazzina N rimane comproprietaria dell'impianto di riscaldamento centralizzato del;
il distacco dall'uso non ha prodotto un effetto Controparte_2 ablativo della quota di comproprietà sull'impianto; l'impianto centrale, oggetto dei lavori deliberati il 20.6.2023, continua a costituire un bene comune destinato a conservare la propria efficienza anche in vista di un eventuale futuro riallaccio.
Pertanto, il è tenuto a contribuire sia alle spese di manutenzione Controparte_3 straordinaria, che alle spese di conservazione e alle spese di messa a norma della centrale termica a prescindere dall'effettiva utilizzazione del servizio.
Anche a voler ritenere provato (e non lo è) che l'impianto non fosse pienamente funzionale per il solo tratto afferente alla palazzina N, ciò non inciderebbe sull'obbligo di contribuzione;
infatti l'obbligo dipende dalla comproprietà del bene, non dalla sua fruizione, l'impianto, in quanto struttura unitaria, necessita di interventi di conservazione che giovano alla funzionalità complessiva del supercondominio, il condomino distaccato mantiene la potenzialità del riallaccio, presupposto che giustifica la permanenza dell'obbligazione contributiva.
Gli attori hanno chiesto di essere esonerati anche dalla quota involontaria del riscaldamento, sostenendo di non beneficiare, in alcun modo, della dispersione termica proveniente dall'impianto centralizzato del e ritenendo quindi ingiustificata la loro partecipazione ai costi fissi Controparte_2 del servizio La domanda non può essere accolta.
Nel sistema delineato dal d.lgs. 102/2014, dalle norme tecniche UNI/CTI e dalla giurisprudenza, la quota involontaria rappresenta la porzione di spesa che è indipendente dai consumi individuali, è strettamente connessa ai costi strutturali dell'impianto centralizzato, determinata dalle dispersioni termiche dell'intera rete,e dai costi di gestione minima dell'impianto (es.: mantenimento pressione, circolazione, controlli, manutenzione ordinaria minima).
Si tratta quindi di una spesa che deriva non dall'utilizzo, ma dalla mera esistenza e operatività dell'impianto comune. il condomino distaccato, infatti, conserva la titolarità dell'impianto comune, il distacco dall'uso non incide sulla partecipazione ai costi fissi, il pagamento della quota involontaria costituisce un'obbligazione propter rem connessa al diritto reale di comproprietà.
Tale impostazione è perfettamente coerente con l'art. 1118, comma 2 e 4, c.c., che distingue tra rinuncia all'uso (ammissibile) e rinuncia alla comproprietà (inammissibile).
Gli attori sostengono che la palazzina N non riceverebbe alcun beneficio termico, essendo edificio separato.
pagina 4 di 6 Tuttavia, non è stata fornita prova tecnica indipendente dell'assoluta assenza di dispersioni provenienti dalle parti comuni dell'impianto; si ribadisce, la perizia di parte non contiene misurazioni, verifiche energetiche o calcoli di trasmissione termica tali da dimostrare in modo rigoroso l'isolamento termico totale;
nessun elemento è stato introdotto per dimostrare che la rete principale dell'impianto non produca comunque effetti termici, diretti o indiretti, ai locali della palazzina N.
Anche qualora si volesse ipotizzare una dispersione minima o non apprezzabile, l'esonero dalla quota involontaria non potrebbe comunque essere riconosciuto.
La quota involontaria non remunera il calore “ricevuto” dal singolo, ma la partecipazione all'impianto, il costo di mantenimento della rete, la quota di funzionamento minimo necessaria alla gestione della centrale e delle sue tubazioni, l'esistenza stessa di un impianto comune cui il condomino, per sua libera scelta, può in ogni momento richiedere di riallacciarsi. il condomino distaccato non perde il diritto di riallaccio e, proprio per tale potenzialità, mantiene l'obbligo di contribuire al mantenimento del bene comune.
Si ritiene, in conclusione, che non ricorra alcuna delle condizioni eccezionali richieste per escludere la partecipazione alla quota fissa del servizio, la quota involontaria del riscaldamento è stata , quindi, correttamente imputata anche agli attori, in quanto.
La domanda di esonero deve essere pertanto rigettata.
In merito alla delibera impugnata si osserva che tale delibera non incide sui criteri generali di ripartizione;
rientra, pertanto, nella categoria delle deliberazioni annullabili, non nulle, e come tale è sindacabile solo per vizi specifici, qui insussistenti. ( Cass., S.U., n. 9839/2021)
Le ragioni poste dagli attori a fondamento dell'impugnazione risultano, per i motivi sopra esposti, infondate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 33451/2023, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta integralmente le domande attoree proposte da e dal Parte_1 [...]
; Controparte_4
2. Dichiara valida ed efficace la delibera assembleare del del Controparte_2 Parte_2 20 giugno 2023;
3. Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in € 50,00 per spese ed € 5800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
4. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Milano, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33451/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
Controparte_1 Pt_2
CONVENUTO
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. COLOMBO GIORGIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. M Ferrin Parte_1 Per l'avv. COLOMBO GIORGIA e Parte_2 l'avv. , oggi sostituito dall'avv. M Ferrin
Per l'avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO Controparte_2 e l'avv. , oggi sostituito dal dott Fabio Fronte
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33451/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 GIORGIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 2 presso il difensore Pt_2 avv. COLOMBO GIORGIA
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLOMBO GIORGIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 2 presso il difensore avv. COLOMBO GIORGIA Pt_2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COMPAGNONI 8 presso il difensore avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO Pt_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori hanno impugnato la delibera dell'assemblea del Supercondominio del 20 giugno 2023, con cui sono stati approvati i lavori di riqualificazione della centrale termica e la relativa ripartizione delle spese.
Essi deducono l'illegittimità dell'addebito nei loro confronti, assumendo di non poter fruire dell'impianto centralizzato di riscaldamento per impossibilità tecnica di allaccio dovuta alla vetustà e rottura delle tubazioni che collegano la palazzina N alla centrale. A sostegno depositano perizia tecnica di parte (Ing. ) . Per_1
Il Supercondominio contesta la ricostruzione attorea, rilevando che il distacco risale a scelta consapevole degli stessi condomini, come da deliberazione del 6 febbraio 2020, mai impugnata, e sostiene la permanenza dell'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 1118 c.c. .
pagina 2 di 6 Senza necessità di seguito istruttori la causa viene trattenuta in decisione.
In relazione alla natura del distacco , le allegazioni attoree non consentono di qualificare il distacco dall'impianto centralizzato quale evento tecnico-sopravvenuto, né quale impossibilità materiale non imputabile.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che già nell'assemblea del 6 febbraio 2020, richiamata dal convenuto e non contestata dagli attori, i condomini della palazzina N avevano deliberato di non procedere alla riparazione del tratto di tubazione che collega l'edificio alla centrale termica, assumendo espressamente di voler “continuare a concorrere alle spese di manutenzione” dell'impianto comune;
tale deliberazione non è stata oggetto di impugnazione ed è quindi divenuta definitiva (v. note conclusive convenuto); la successiva scelta dei condomini di installare sistemi autonomi di riscaldamento nelle singole unità non risulta fondata su un accertamento tecnico dell'impossibilità di ripristinare il collegamento, bensì è stata scelta come modalità alternativa di gestione del servizio termico adottata a seguito della mancata esecuzione degli interventi di riparazione;
Inoltre, la perizia di parte prodotta dagli attori, che assume la non funzionalità del tratto di adduzione, è stata contestata dal convenuto in quanto, effettivamente, mera relazione di parte, priva di carattere tecnico-certificativo e depositata tardivamente, non idonea a dimostrare l'asserita impossibilità tecnica.
In considerazione di ciò non risulta provato che l'impianto centrale fosse oggettivamente inutilizzabile per cause sopravvenute non imputabili ai condomini della palazzina N;
risulta invece accertato che il mancato ripristino del tratto di tubazione sia dipeso da una scelta autonoma e consapevole dei condomini della palazzina N — scelta consolidatasi per effetto della mancata impugnazione della delibera 2020 — e non da un'impossibilità tecnica accertata;
Deve quindi escludersi che il distacco sia riconducibile alla categoria dei distacchi “necessitati” o
“coatti”, cui la giurisprudenza collega ipotesi di esenzione dalle spese straordinarie.
Ne consegue che il distacco del dall'impianto centralizzato deve qualificarsi Controparte_3 come distacco volontario, ancorché motivato da ragioni di convenienza economica o funzionale, con conseguente inquadramento nella disciplina dell'art. 1118, comma 4, c.c., che prevede l'obbligo di contribuire alle spese di manutenzione straordinaria e conservazione dell'impianto.
L'assunto attoreo secondo cui il distacco dall'impianto centralizzato comporterebbe l'esonero da ogni forma di contribuzione alle spese straordinarie o alle spese fisse del servizio di riscaldamento non è conforme né al dato normativo, né all'orientamento consolidato della giurisprudenza.
L'art. 1118, comma 4, c.c. stabilisce che:
“Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato […] purché dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”
La norma distingue chiaramente tra uso dell'impianto (facoltà rinunciabile), e titolarità sulla parte comune (non rinunciabile). La rinuncia riguarda esclusivamente la fruizione, non la comproprietà dell'impianto, né l'obbligazione propter rem ad esso connessa. pagina 3 di 6 Il principio è stato costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, come richiamato dal convenuto nelle proprie difese (Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2016, n. 23756), la Corte ribadisce che la rinuncia all'uso “non incide sulla titolarità della comproprietà dell'impianto”, né può escludere la partecipazione alle “spese straordinarie e di messa a norma”.)
Ne discende che l'obbligo di contribuzione deriva direttamente dalla proprietà della cosa comune, non dall'uso effettivo dell'impianto.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie: la palazzina N rimane comproprietaria dell'impianto di riscaldamento centralizzato del;
il distacco dall'uso non ha prodotto un effetto Controparte_2 ablativo della quota di comproprietà sull'impianto; l'impianto centrale, oggetto dei lavori deliberati il 20.6.2023, continua a costituire un bene comune destinato a conservare la propria efficienza anche in vista di un eventuale futuro riallaccio.
Pertanto, il è tenuto a contribuire sia alle spese di manutenzione Controparte_3 straordinaria, che alle spese di conservazione e alle spese di messa a norma della centrale termica a prescindere dall'effettiva utilizzazione del servizio.
Anche a voler ritenere provato (e non lo è) che l'impianto non fosse pienamente funzionale per il solo tratto afferente alla palazzina N, ciò non inciderebbe sull'obbligo di contribuzione;
infatti l'obbligo dipende dalla comproprietà del bene, non dalla sua fruizione, l'impianto, in quanto struttura unitaria, necessita di interventi di conservazione che giovano alla funzionalità complessiva del supercondominio, il condomino distaccato mantiene la potenzialità del riallaccio, presupposto che giustifica la permanenza dell'obbligazione contributiva.
Gli attori hanno chiesto di essere esonerati anche dalla quota involontaria del riscaldamento, sostenendo di non beneficiare, in alcun modo, della dispersione termica proveniente dall'impianto centralizzato del e ritenendo quindi ingiustificata la loro partecipazione ai costi fissi Controparte_2 del servizio La domanda non può essere accolta.
Nel sistema delineato dal d.lgs. 102/2014, dalle norme tecniche UNI/CTI e dalla giurisprudenza, la quota involontaria rappresenta la porzione di spesa che è indipendente dai consumi individuali, è strettamente connessa ai costi strutturali dell'impianto centralizzato, determinata dalle dispersioni termiche dell'intera rete,e dai costi di gestione minima dell'impianto (es.: mantenimento pressione, circolazione, controlli, manutenzione ordinaria minima).
Si tratta quindi di una spesa che deriva non dall'utilizzo, ma dalla mera esistenza e operatività dell'impianto comune. il condomino distaccato, infatti, conserva la titolarità dell'impianto comune, il distacco dall'uso non incide sulla partecipazione ai costi fissi, il pagamento della quota involontaria costituisce un'obbligazione propter rem connessa al diritto reale di comproprietà.
Tale impostazione è perfettamente coerente con l'art. 1118, comma 2 e 4, c.c., che distingue tra rinuncia all'uso (ammissibile) e rinuncia alla comproprietà (inammissibile).
Gli attori sostengono che la palazzina N non riceverebbe alcun beneficio termico, essendo edificio separato.
pagina 4 di 6 Tuttavia, non è stata fornita prova tecnica indipendente dell'assoluta assenza di dispersioni provenienti dalle parti comuni dell'impianto; si ribadisce, la perizia di parte non contiene misurazioni, verifiche energetiche o calcoli di trasmissione termica tali da dimostrare in modo rigoroso l'isolamento termico totale;
nessun elemento è stato introdotto per dimostrare che la rete principale dell'impianto non produca comunque effetti termici, diretti o indiretti, ai locali della palazzina N.
Anche qualora si volesse ipotizzare una dispersione minima o non apprezzabile, l'esonero dalla quota involontaria non potrebbe comunque essere riconosciuto.
La quota involontaria non remunera il calore “ricevuto” dal singolo, ma la partecipazione all'impianto, il costo di mantenimento della rete, la quota di funzionamento minimo necessaria alla gestione della centrale e delle sue tubazioni, l'esistenza stessa di un impianto comune cui il condomino, per sua libera scelta, può in ogni momento richiedere di riallacciarsi. il condomino distaccato non perde il diritto di riallaccio e, proprio per tale potenzialità, mantiene l'obbligo di contribuire al mantenimento del bene comune.
Si ritiene, in conclusione, che non ricorra alcuna delle condizioni eccezionali richieste per escludere la partecipazione alla quota fissa del servizio, la quota involontaria del riscaldamento è stata , quindi, correttamente imputata anche agli attori, in quanto.
La domanda di esonero deve essere pertanto rigettata.
In merito alla delibera impugnata si osserva che tale delibera non incide sui criteri generali di ripartizione;
rientra, pertanto, nella categoria delle deliberazioni annullabili, non nulle, e come tale è sindacabile solo per vizi specifici, qui insussistenti. ( Cass., S.U., n. 9839/2021)
Le ragioni poste dagli attori a fondamento dell'impugnazione risultano, per i motivi sopra esposti, infondate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 33451/2023, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta integralmente le domande attoree proposte da e dal Parte_1 [...]
; Controparte_4
2. Dichiara valida ed efficace la delibera assembleare del del Controparte_2 Parte_2 20 giugno 2023;
3. Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in € 50,00 per spese ed € 5800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
4. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Milano, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 6 di 6