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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/08/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 522 /2018 promossa da:
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
in proprio e nella qualità di soci amministratori della
P. VA , Controparte_1 P.IVA_1
tutti con il patrocinio dell'avv. DESANTIS GIOIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASOLI ANGIOLO in Perugia, via Catani n.106, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
-APPELLANTI=
contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. VALDINA PIER FRANCESCO e dell'avv. VALDINA RODOLFO,
elettivamente domiciliata in PIAZZA ITALIA n.4 PERUGIA, presso il difensore avv.
VALDINA PIER FRANCESCO;
-APPELLATA=
OGGETTO: altre azioni di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI:
per parte appellante come all'atto di appello;
per la parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_1
in proprio e nella qualità di soci amministratori della Parte_2
hanno adito l'intestata Corte Controparte_1
di Appello al fine di sentir riformare la sentenza n.1904/2017 emessa dal Tribunale di
Perugia il 6.12.2017, che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1889/2015 Tribunale di Perugia proposta dagli ingiunti, nonché attuali appellanti, e li aveva condannati al pagamento delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, ha resistito all'impugnazione Controparte_3
deducendo l'infondatezza dell'appello proposto ed ha concluso in conformità, chiedendo altresì la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 10.1.2019 il procuratore degli appellanti ha prodotto sentenza dichiarativa di fallimento della e dei suoi amministratori Controparte_1
pagina 2 di 4 illimitatamente responsabili;
la Corte ha disposto l'interruzione della causa a norma dell'art. 300 cpc.
La causa non è stata più riassunta.
*****
Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 305 cpc.
All'udienza del 10.1.2019 è stata dichiarata l'interruzione della causa per l'intervenuto fallimento degli appellanti.
A norma di legge “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi” (art. 305 cpc) e nella fattispecie il termine “a quo” decorre dalla data dell'udienza in cui è stato dichiarato e portato a conoscenza di tutte le parti l'evento interruttivo, cioè il fallimento degli appellanti.
Ciò posto risultano trascorsi oltre sei anni dall'emissione dell'ordinanza di interruzione pronunciata in udienza, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa,
quindi ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 codice di rito.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale delle parti in causa – che con la loro inerzia hanno dimostrato di non aver avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio – per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e in proprio e nella qualità di soci
[...] Parte_2
amministratori della nei Controparte_1
confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_3
- visto l'art. 305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
pagina 3 di 4 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 28 Agosto 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 522 /2018 promossa da:
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
in proprio e nella qualità di soci amministratori della
P. VA , Controparte_1 P.IVA_1
tutti con il patrocinio dell'avv. DESANTIS GIOIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASOLI ANGIOLO in Perugia, via Catani n.106, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di appello;
-APPELLANTI=
contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. VALDINA PIER FRANCESCO e dell'avv. VALDINA RODOLFO,
elettivamente domiciliata in PIAZZA ITALIA n.4 PERUGIA, presso il difensore avv.
VALDINA PIER FRANCESCO;
-APPELLATA=
OGGETTO: altre azioni di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI:
per parte appellante come all'atto di appello;
per la parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_1
in proprio e nella qualità di soci amministratori della Parte_2
hanno adito l'intestata Corte Controparte_1
di Appello al fine di sentir riformare la sentenza n.1904/2017 emessa dal Tribunale di
Perugia il 6.12.2017, che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1889/2015 Tribunale di Perugia proposta dagli ingiunti, nonché attuali appellanti, e li aveva condannati al pagamento delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, ha resistito all'impugnazione Controparte_3
deducendo l'infondatezza dell'appello proposto ed ha concluso in conformità, chiedendo altresì la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 10.1.2019 il procuratore degli appellanti ha prodotto sentenza dichiarativa di fallimento della e dei suoi amministratori Controparte_1
pagina 2 di 4 illimitatamente responsabili;
la Corte ha disposto l'interruzione della causa a norma dell'art. 300 cpc.
La causa non è stata più riassunta.
*****
Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 305 cpc.
All'udienza del 10.1.2019 è stata dichiarata l'interruzione della causa per l'intervenuto fallimento degli appellanti.
A norma di legge “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi” (art. 305 cpc) e nella fattispecie il termine “a quo” decorre dalla data dell'udienza in cui è stato dichiarato e portato a conoscenza di tutte le parti l'evento interruttivo, cioè il fallimento degli appellanti.
Ciò posto risultano trascorsi oltre sei anni dall'emissione dell'ordinanza di interruzione pronunciata in udienza, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa,
quindi ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 codice di rito.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale delle parti in causa – che con la loro inerzia hanno dimostrato di non aver avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio – per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e in proprio e nella qualità di soci
[...] Parte_2
amministratori della nei Controparte_1
confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_3
- visto l'art. 305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
pagina 3 di 4 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 28 Agosto 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 4 di 4