Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 400/2023 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 1934 del 31.5.2023 Oggetto: rideterminazione spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Luisa SANTO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 400.2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti Parte_1
Pierlucio e Francesca Napoli, domiciliatario
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dagli avv.ti Salvatore Graziuso,
Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli, domiciliatari
APPELLATO
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.6.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' si era ottenuto il CP_1
riconoscimento del diritto azionato (restituzione dell'importo di € 4.439,24)pagamento
Ha lamentato l'erroneità della decisione per l'operata compensazione delle spese di giudizio nonostante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato, per l'omessa specificazione, da parte del giudice, dei gravi motivi alla base della compensazione
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto per le tariffe professionali in relazione al valore corrispondente della controversia
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sul parziale avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado
Nella decisione resa non può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata;
a fronte della soccombenza dell' il giudice, sottraendosi alla CP_2
esplicitazione delle ragioni che hanno portato alla determinazione oggi censurata, ha adottato una mera clausola di stile (“..peculiarità della vicenda trattata..”) come inidonea a derogare al criterio normativo di ripartizione delle spese del giudizio.
Ciò posto, tenuto conto del valore della controversia (importo oggetto di restituzione), della circostanza che è mancata la fase di trattazione/istruzione (l'udienza ex art. 420 cpc non si è mai avuta perché sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dunque si è avuta una mera reiterazione di una fase dell'attività che caratterizza, ex art 4 comma 5 lett b) D.M. 55.2014, la fase introduttiva del giudizio) e l'attività seguita all'adozione del procedimento ex art 127 ter cpc è da comprendersi nella fase decisionale, reputa la corte che si possano liquidare al minimo tariffario € 886, anche in considerazione della semplicità e serialità della controversia.
In applicazione del principio della soccombenza l' è dunque tenuto al rimborso CP_1
delle spese di giudizio del I grado nel rispetto della tariffa professionale e così come sopra quantificate Le spese del presente grado sono a carico dell' soccombente e si liquidano tenuto CP_1
conto dei criteri di cui sopra (dunque con applicazione di un valore di € 886 e senza la fase dell'istruttoria che non v'è stata) in € 247, oltre accessori.
Nulla spetta per il richiesto aumento, ex art 4, comma 8 del cit. D.M., poiché i collegamenti ipertestuali non sono funzionali ai motivi d'appello.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del l'8.6.2023 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 31.5.2023 n. 1934 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, determina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 886, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Pierlucio e Francesca Napoli condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Pierlucio e Francesca Napoli
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 26.3.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI