Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 18.02.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2191/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Barbato presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Alcide de Gasperi n. 145; appellante
E
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso Controparte_1 dall' avv. Emilio Balletti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via dei
Mille n. 16; appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, impugnava la sentenza n. 331 del Parte_1
2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere: “
1. Accertamento che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato dal Gennaio 2004 al 18.02.2020, nonostante le fittizie interruzioni contrattuali e nonostante i fittizi motivi di volta in volta addotti per legittimare
l'apposizione del termine 2. Accertamento della insussistenza di tutti i motivi di volta in volta addotti per legittimare l'apposizione del termine, con onere della prova a carico della parte datoriale e, di conseguenza, accertamento dell'abusivo ed illegittimo ricorso al contratto a termine 3. Condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive indicate
In particolare, evidenziava:
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 1 D.lgs. n.81/2015 dell'art. 32, comma
4, legge n. 183/2010 (così come modificato dall'art. 54, L. 134 del 20.08.2012) ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, c. 1, punto 2 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art 6, comma 2, l. 604/66. Sulla sussistenza del diritto al risarcimento danni ex art. 32, comma 5
l.183/2010 per abusiva reiterazione contratti a termine (cd. risarcimento danno comunitario), posto che il Giudice di prime cure non aveva considerato che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati (COA) fossero enti pubblici non economici locali, come previsto dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per cui, in caso di abuso del contratto di lavoro a tempo determinato, il dipendente avesse diritto solo al risarcimento del danno comunitario e che tale tutela fosse svincolata dall'impugnativa nel doppio termine decadenziale, prevista esclusivamente per la richiesta di conversione a tempo indeterminato.
Aggiungeva che l'esistenza di plurimi rapporti potesse essere presa in considerazione per valutare la sussistenza di un abuso e il superamento dei limiti massimi di durata stabiliti dalla legge, anche in caso di decadenza dall'azione rispetto all'impugnazione di taluno di essi e di avere, comunque, tempestivamente impugnato l'ultimo contratto a termine, avendo spedito la relativa missiva in data 14 agosto 2020, e cioè al 178° giorno dalla cessazione del contratto avutasi il 18 febbraio 2020, e poi depositato il ricorso in data 20 gennaio 2021, al 159° giorno successivo all'impugnativa stragiudiziale, ampiamente nei 180 gg, di legge.
Richiamava sul punto la sentenza n. 8830 del 14 aprile 2020, con la quale le SS. UU. della
Suprema Corte avevano statuito che l'impugnativa del licenziamento deve ritenersi tempestiva qualora sia spedita con raccomandata entro il termine di decadenza, essendo irrilevante il momento della ricezione della dichiarazione da parte del datore di lavoro, principio valido per tutti gli atti unilaterali recettizi con termine decadenziale, quali appunto l'impugnativa ex art. 28 comma 1 d. lgs. n.81/15 e quella ex art. 32 comma 4 l. 183/2010.
Con riferimento, poi, alla data di ricezione dell'atto, avvenuta l'1.09.2020, evidenziava la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 co. 2 d. l. n.18/20, applicabile ratione temporis, per l'epidemia da COVID - 19.
Sosteneva anche che erroneamente il giudice di prime cure avesse ritenuto non valida l'impugnativa prodotta in giudizio, in quanto priva di sottoscrizione, poichè la missiva effettivamente spedita era stata ritualmente firmata dalla e, peraltro, non era stata Pt_1
neanche prodotta dalla controparte.
Richiamava sul punto l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come per la lettera di licenziamento e per l'impugnativa), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa (cfr. Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000) nel giudizio pendente nei confronti dell'altro contraente o nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (come il licenziamento e l'impugnativa ex art. 28 d.lgs. 81/15);
-Violazione ed errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. “disponibilità delle prove” e 116
c.p.c. “valutazione delle prove” con riferimento ai documenti prodotti ed al testimoniale raccolto in ordine al mancato riconoscimento delle rivendicate differenze retributive, come da conteggio, per l'attività lavorativa prestata, senza regolarizzazione, durante i periodi intercorrenti tra i contratti a termine e le proroghe dal 13 aprile 2015 al 18 febbraio 2020, avendo i testi confermato le circostanze a fondamento della domanda.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che chiedeva la reiezione del gravame. CP_2
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello va parzialmente accolto.
Come riassunto dal primo giudice, intercorrevano tra le parti:
-contratto del 23.04.12 della durata di un anno, poi prorogato fino al 21.04.15 della durata complessiva di 36 mesi;
-contratto del 3.07.15 della durata di un anno, poi prorogato fino al luglio 2017, della durata complessiva di circa 2 anni;
-contratto del 9.10.17 della durata di un anno;
-contratto del 19.02.19 della durata di un anno.
È pacifico che l'unica impugnativa della sia quella relativa al contratto concluso il Pt_1
19.02.2020 per la durata di un anno, che la stessa produceva in copia non sottoscritta, unitamente a quella delle ricevute della raccomandata in partenza datata 14.08.2020 e dell'avviso di ricevimento datato 1.09.2020.
Dall'esame dei suddetti atti e di tutti gli altri elementi processuali, la Corte ritiene che non potesse essere accolta l'eccezione dell'ente di non aver ricevuto l'atto e della sua inidoneità ai fini prospettati, in quanto non sottoscritto dalla parte, come, invece, statuito dal primo giudice che dichiarava la decadenza dall'azione.
È stato, invero, precisato che “La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento” (Cfr. Cass. n. 964 del 2025) o di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cfr. Cass. n. 511 del 2019).
Pertanto, in difetto di specifiche allegazioni e prove, poteva ritenersi accertato che in data
1.09.2020 fosse pervenuta all'Ordine la lettera esibita in velina dalla Pt_1
Con riferimento, poi, alla carenza di sottoscrizione, la Corte ritiene che fosse onere dell'ente dare prova della circostanza eccepita.
Con argomentazioni applicabili anche al caso di specie, invero, è stato precisato che “In tema
d'impugnativa di licenziamento individuale, è a carico del lavoratore la prova dell'avvenuta impugnazione con atto scritto nel termine … spetta invece al datore di lavoro che eccepisca l'inidoneità di tale atto a conseguire gli effetti (nella specie, per mancanza di sottoscrizione) fornire la relativa dimostrazione.” (Cfr. Cass. n. 22517 del 2004 ).
La Suprema Corte, in motivazione, sul punto chiariva che, del resto, “Una volta spedita e pervenuta al destinatario la lettera di impugnazione è solo questi che ne ha la disponibilità; ed è lui solo che può dimostrare, producendo l'originale, che lo stesso non sia firmato.” (Cfr.
Cass. n. 22517 del 2004, cit.).
Pertanto, avendo l'ente dichiarato che “non esiste giammai alcuna missiva spedita da controparte recante “la sottoscrizione di pugno della , che, peraltro, sempre Pt_1
Contr diversamente da quanto assunto nell'avverso gravame, il appellato non risulta neanche aver ricevuto, né comunque ha giammai dichiarato “di averla ricevuta il 01 settembre 2020”, tenuto, invece, conto della presunzione di conoscenza sopra detta e della deduzione di non avere a disposizione l'atto (circostanza preclusiva anche di un intervento ai sensi dell'art. 421 c.p.c.), deve concludersi che di fatto non assolvesse all'onere della prova che l'atto spedito dalla e ricevuto dall'Ordine non fosse firmato. Pt_1
Rispetto alla data di cessazione dell'ultimo contratto (18.02.2020), l'impugnativa era anche tempestivamente spedita (in data 14.08.2020), in base al termine stragiudiziale, pacificamente applicabile al caso in esame, di 180 giorni, di cui all'art. 28, comma 1, D. Lgs.
81/2015 e successive modificazioni e integrazioni.
Si rileva, invero, che, con identità di ratio, è stato precisato che “L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che …
l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36
Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti.”
(Cass. SS.UU. n. 8830 del 2010).
Tali considerazioni rendono superflua anche la considerazione che dopo la cessazione del rapporto (18.02.2020) vi fosse stato un periodo di sospensione dei termini per la pandemia da COVID - 19.
Tutto ciò premesso, dinanzi ad una rituale impugnazione dell'ultimo dei contratti, l'istante chiedeva valutarsi l'abuso dello strumento contrattuale ai fini del risarcimento del danno.
Sul punto si evidenzia che non costituisce un novum in appello la qualificazione come comunitario del danno invocato, posto che con il ricorso di primo grado la invocava Pt_1 in generale il risarcimento per l'illegittimo utilizzo dello strumento contrattuale a termine, che il giudice di prime cure già qualificava come comunitario in sentenza.
Pacifica la natura giuridica dell'Ordine, è stato precisato che “Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità.” (Cfr. Cass n. 2175 del 2021).
In tale ottica, pur non essendo possibile, come sopra detto, la formalizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, neanche richiesta, il risarcimento del danno spettante al lavoratore va inteso in senso di “danno comunitario” come tale non soggetto ad alcun onere della prova, salva la possibilità di dimostrare un maggior pregiudizio patito.
Nel caso in esame, l'unico contratto impugnato era della durata di un anno ma giungeva dopo una serie di contratti iniziati nel 2012, come sopra detto, dei quali, seppur non impugnati e non continuativi, può tenersene conto ai fini della valutazione del complessivo sviluppo lavorativo intercorso tra le parti.
E' stato, invero, precisato che “In tema di successione di contratti a termine, l'impugnazione rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell'esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se l'attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un'ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-681/18 (alla luce della quale va interpretato l'art. 1 del d.lgs. 368 del
2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla
l. n. 78 del 2014, "ratione temporis" applicabile).” (Cfr. Cass. n. 15226 del 2023).
Inoltre, “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di successione di contratti a tempo determinato, trova applicazione il limite di trentasei mesi di durata complessiva, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici” (Cfr. Cass.
n. 10571 del 2024).
Pertanto, anche a prescindere dalla disamina della causale di ciascun contratto a termine e della sua effettività, attività comunque preclusa per i contratti precedenti in virtù della maturata decadenza, il rapporto intercorso tra le parti e regolamentato da contratti a tempo determinato, durava svariati mesi, ben superiori a 36.
In applicazione della tutela risarcitoria menzionata, tenuto conto del numero degli anni lambiti dai contratti a termine, della natura e delle dimensioni del datore di lavoro, l'Ordine va condannato al pagamento di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dal lavoratore, determinata - partendo dalla paga lorda mensile percepita nell'ultimo anno di lavoro precario, pacificamente individuata in € 683,56, ed operando i conteggi come illustrati dalla parte appellante (x 13 : 12) - in € 740,46 x 8 = € 5.923,68 oltre interessi dalla data della presente decisione, che liquida il danno, al soddisfo.
Quanto al secondo motivo di appello, poi, a fronte di vari contratti e della pacifica corresponsione dell'indennità di disoccupazione, l'istante avrebbe dovuto fornire una rigorosa prova dei periodi lavorati, della durata dell'impegno e dell'obbligo connesso e le dichiarazioni dei testi non apportavano significativi elementi nel senso appena detto, posto che sul punto:
riferiva: “Ricordo che tra un contratto e l'altro, un paio di volte, è capitato Testimone_1
che la ricorrente non abbia lavorato per alcuni giorni ma non so dire con precisione i periodi e le date”;
riferiva: “nei periodi tra la scadenza di un contratto e la sottoscrizione di Parte_2
un altro poteva capitare che lei venisse sporadicamente a darci una mano. Più che altro per
i servizi esterni: noi predisponevamo le raccomandate, preparavamo le ricevute e lei andava alla Posta. ADR: è capitato che anche io l'abbia chiamata per andare a fare dei servizi. Non ricordo con precisione perché è passato un po' di tempo. ADR: la ricorrente più che altro faceva un lavoro di ausiliario: posava i fascicoli nei faldoni, andava alla Posta, portava le domande già preparate da noi al casellario e le andava a ritirare, posava i documenti nei fascicoli, metteva su nostro incarico i fascicoli nei faldoni. Mansioni esecutive, tutti gli adempimenti li facevamo noi. Si occupava di mansioni pratiche che noi le indicavamo. Non compilava le raccomandate, non predisponeva domande, nulla. ADR: le direttive gliele davamo un po' tutti: io, il collega, il Presidente, qualche consigliere. ADR: nei periodi tra un contratto e l'altro è capitato che abbia svolto tutte le mansioni che ho descritto. ADR: nei periodi tra un contratto e l'altro veniva a chiamata più che altro, non aveva un orario, ma comunque è venuta”;
riferiva: “ci sono stati dei periodi in cui la sig.ra non veniva tutti i Tes_2 Tes_3 Pt_1 giorni al Consiglio ma veniva chiamata anche da noi dell'Ufficio quando c'era necessità, come ad esempio andare alla posta;
ADR: Sono stati i consiglieri e il presidente a dire a noi dipendenti che se c'era l'esigenza potevamo chiamare la sig.ra … È capitato anche Pt_1
a me di chiamare la ricorrente per andare a fare dei servizi … Preciso che la presenza della Contr sig.ra negli uffici del in alcuni periodi non era giornaliera. ADR: In alcuni Pt_1
periodi veniva solo se e quando veniva chiamata, il che poteva accadere mai o una o due volte a settimana a seconda delle esigenze. Non c'era una regola fissa. ADR: Preciso che per tutto il periodo ha svolto sempre le stesse mansioni che, per lo più, consistevano nell'andare alla posta e sistemare i fascicoli personali degli avvocati.”
In altri termini, i testi fornivano elementi frammentari o episodici oltre che estremamente imprecisi dei fatti di causa, in assenza anche di riferimenti temporali sufficienti a supportare la prospettazione della sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti così come dedotto.
Pur a fronte di mansioni esecutive, semplici e ripetitive, quali potevano essere quelle di riordinare fascicoli, recarsi all'ufficio postale, l'istante, oltre a fornire una dettagliata prova della quantità e qualità del lavoro svolto, avrebbe dovuto anche offrire elementi sintomatici della subordinazione, quali l'obbligo di rispettare un orario, di comunicare gli impedimenti, di giustificare le assenze e di attenersi alle direttive impartite, tutti tratti che non sono assolutamente emersi.
Del resto, è stato precisato che “In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, è idoneo ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione
e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale” (Cfr. Cass. n. 25204 del 2013, n. 3912 del 2020).
Peraltro, è il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro che ha l'onere processuale (art. 2697 c.c.) di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Le spese del doppio grado, per l'accoglimento parziale della domanda e la pluralità di questioni affrontate, anche con richiamo a giurisprudenza successiva al deposito del ricorso di prime cure, possono essere compensate per metà e seguono la soccombenza per la residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al pagamento nei confronti di della somma di € 5.923,68 oltre interessi Parte_1
dalla data della presente decisione;
compensa per metà le spese del doppio grado e condanna l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al pagamento della residua metà che liquida per il primo grado in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, e per il presente grado in € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 18.02.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente