Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 00302/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2016, proposto da
S.N.C. "I EL e GL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi, n. 62;
contro
Comune di L'Aquila in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Orsini e Andrea Liberatore, con domicilio eletto in L'Aquila, via San Bernardino n.6;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale per L'Abruzzo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. 57815 in data 4.6.2016 con il quale veniva ordinata l'immediata rimozione di materiali e l'adeguamento dell'area di cantiere all'autorizzazione temporanea per occupazione di suolo pubblico n. 329 del 6.11.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per L'Abruzzo;
Vista la memoria del 7.4.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto definirsi il giudizio con sentenza di improcedibilità e compensazione delle spese;
rilevato che non vi è stata opposizione ex adverso ;
ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile e di accogliere, stante la natura in rito della decisione, la domanda di compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO