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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1279 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] l'[...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VECCHIARELLI MAURIZIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente Controparte_1 C.F._2
alla Via Ponti Rossi n.115
RESISTENTE contumace il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/01/2024 chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata ex art. 3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, , matrimonio celebrato in Napoli il Controparte_1
30.9.2000, allegando che tra le parti era intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.05.2022. Aggiungeva che, dall'unione delle parti, erano nati due figli: , nato il [...], e nato il [...]. Per_1 Per_2
La parte ricorrente chiedeva: - l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata materna e conferma del calendario previsto in separazione;
- la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente pari a 500,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso al convenuto , non Controparte_1
costituito, e del quale va pertanto dichiarata la contumacia, si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c..
All'udienza del 15.4.2025, il Giudice relatore designato dal Presidente procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava:
Superò di Via Santa Lucia, e non ho altri redditi oltre quelli che risultano dalle dichiarazioni dei redditi;
pago un fitto non registrato di euro 650,00 euro al mese, a breve andremo a vivere a casa di mia madre, che comunque è a sua volta in fitto, perché non riesco più a sostenere il costo del fitto, non sono proprietaria di nessun bene immobile;
il non vorrebbe divorziare, non so CP_1
se per mera ripicca o perché preferirebbe riconciliarsi con me, ma ciò non è possibile;
vive anche lui in fitto e se non erro paga 500 euro al mese, non è proprietario di beni immobili, quando ci siamo conosciuti era un giocatore di calcio professionista di serie minori, guadagnava circa
1000,00 euro al mese quando la famiglia era unita, da diversi anni invece fa l'allenatore di calcio di ragazzini e ha messo in piedi un'attività di scuola calcio, che sta ai Ponti Rossi e si chiama
“Culierso Academy”; non conosco i suoi guadagni, non so quanti allievi frequentano i suoi corsi, paga regolarmente il mantenimento per i figli di 450,00 euro al mese e li vede spesso;
ha Per_1
24 anni, vive in casa con me ed ha cominciato a lavorare da Zoomiguana, un anno fa circa è stato assunto e guadagna 900,00 euro al mese, ma non contribuisce alle spese familiari perché si mantiene da solo per tutto quel che gli serve, escluso il vitto, l'alloggio e le utenze che pago io anche per lui;
ha 14 anni e frequenta il primo anno dell'istituto tecnico commerciale Mario Per_2
Pagano, va bene a scuola ed ha un ottimo rapporto col padre, gioca anche lui a calcio e condividono questa passione oltre che il legame affettivo padre-figlio. Chiedo un mantenimento di
450,00 euro per perché non ce la faccio con meno, un ragazzo di 14 anni ha mille esigenze Per_2
e come detto, anche se ora lavora, le spese complessive per l'andamento della famiglia non Per_1 sono diminuite, anzi;
percepisco integralmente l'assegno unico per , di 202,00 euro al mese, Per_2
con il ci siamo accordati così, io guadagno scarsi 800,00 euro al mese, dipende dagli CP_1
straordinari e dai mesi>>.
Il Giudice relatore ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte costituita alla precisazione delle conclusioni, ordinando la discussione orale. Il difensore della ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni della separazione consensuale quanto all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e all'affidamento condiviso del figlio minore con Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
per il diritto dovere di visita del padre, tenuto conto dei sereni rapporti tra entrambi i genitori e il figlio minore, chiedeva che lo stesso fosse articolato in due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00, da individuarsi liberamente, fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 alla domenica alle 19.00 col padre, festività natalizie e pasquali equamente suddivise con entrambi i genitori e tre settimane da trascorrere col padre in estate, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro fine giugno;
attesa la sopravvenuta autonomia economica del figlio maggiorenne , chiedeva per il solo figlio minorenne , considerate Per_1 Per_2 le accresciute esigenze e le difficoltà economiche della madre, che fosse stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e conferma della percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico per il figlio, come da accordo tra i genitori intervenuto in precedenza.
Raccolte le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo che il Tribunale, oltre la pronuncia sullo status, disciplinasse i rapporti tra le parti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e conferma delle statuizioni della separazione con riferimento al diritto di visita paterno. Chiedeva, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore venisse determinato in € 350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 12.05.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine all'affidamento del minore e al diritto diritto-dovere del padre di frequentare il Per_2
figlio - del quale non si è proceduto all'ascolto, ritenuto superfluo atteso il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale già in atto in un quadro di consolidato legame padre figlio in cui non si ravvisa alcuna criticità, tanto sotto il profilo affettivo quanto in ordine all'adeguata condivisione di spazi e tempi, grazie ad un clima familiare sereno caratterizzato da assenza di contrasti riguardo ai figli – può senz'altro confermarsi il regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente del minore presso la madre, cui pertanto resta anche assegnata la casa familiare, e disciplina delle visite secondo il calendario indicato dalla ricorrente, che con ogni evidenza non ha registrato difficoltà e che comunque deve intendersi come disciplina minima, suscettibile di ampie integrazioni concordate tra il padre e , oramai autonomo per età nella Per_2
relazione col genitore, che di seguito si riporta:
- il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, dalle 16.00 alle 20.00, individuati liberamente, in assenza di accordo il lunedì e mercoledì, nonché a fine settimana alternati dalle
19.00 del venerdì alle 19.00 della domenica;
- tre settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
- festività natalizie e pasquali equamente suddivise tra i genitori e modulate secondo la regola dell'alternanza;
Quanto alle determinazioni economiche, con riguardo al primogenito maggiorenne, si Per_1
osserva che il giovane ha iniziato a svolgere attività lavorativa con regolare contratto percependo una modesta retribuzione, e continua a vivere con la madre, la quale si fa carico di fornirgli vitto e alloggio;
la sopravvenuta indipendenza economica del predetto comporta il venire meno dell'obbligo contributivo paterno, come richiesto anche dalla ricorrente in sede di conclusioni.
Per quanto riguarda invece il minore , si osserva che non esiste certo un criterio automatico Per_2 per la determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento, né lo stesso è soggetto al principio della domanda, ma bisogna improntare la decisione a criteri di valutazione elastici che tengano conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica, della necessità di fare fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, tenendo conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti equamente tra i genitori o prevalentemente dall'uno o dall'altro; l' tenuta sempre CP_2
ad improntare le proprie decisioni al principio intangibile di diritto che riconosce ai figli il diritto ad essere mantenuti al meglio delle possibilità dei genitori garantendo loro lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori.
Ciò posto, raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, va evidenziato che la ricorrente ha dedotto e documentato la propria modesta condizione economica, percependo la cassiera part time presso un supermercato, una retribuzione mensile di circa 800,00 euro, Pt_1
che non le consente più, considerato il notorio e generalizzato aumento del costo della vita, neanche di pagare il canone di locazione dell'appartamento dove vive con entrambi i figli, tanto da indurla a progettare di trasferire il nucleo familiare presso sua madre, anch'ella tuttavia tenuta a pagare il fitto di casa, per alleggerire il magro bilancio domestico della voce di spesa più consistente;
il resistente, rimanendo contumace, nulla ha provato in ordine alle sue attuali capacità economiche, mentre la ha riferito che lo stesso, già calciatore professionista in serie minori, ha messo Pt_1
su un'attività di scuola calcio “Culierso Academy” che evidentemente, avendo egli sempre provveduto regolarmente al pagamento di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, gli consente di disporre di risorse economiche sufficienti a soddisfare gli obblighi economici nei confronti della prole concordati all'epoca della separazione consensuale;
orbene, considerato che per la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore si deve fare riferimento non solo alle risorse economiche di entrambi i genitori, ma anche e soprattutto alle esigenze del figlio, si rileva che l'importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale per due figli allora entrambi bisognosi del mantenimento genitoriale appare oggi adeguato alle esigenze e necessità del solo figlio minore, considerato il tempo trascorso e la crescita del figlio, rispetto al precedente provvedimento che disciplinava gli obblighi contributivi, fattore che notoriamente e di regola giustifica ex se un aumento dell'assegno, in relazione alle accresciute esigenze materiali di un adolescente, senza bisogno di specifica dimostrazione;
si stima equo pertanto determinare quale contributo al mantenimento del figlio minore , con decorrenza dalla domanda, un assegno di Per_2
€ 450,00 mensili, in quanto compatibile con la capacità contributiva del , come dimostrata CP_1
dal regolare assolvimento dei suoi doveri economici negli ultimi tre anni.
Le spese straordinarie occorrenti per il minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, devono essere ripartite tra i genitori nella misura del 50%, con rinvio per relationem al protocollo stipulato in data
7.3.2018, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Infine il Collegio ritiene necessario stabilire, quanto all'assegno unico per il minore pari a 202,00 euro mensili, interamente percepito dalla sinora per accordo col , che lo stesso Pt_1 CP_1
continui ad essere riscosso integralmente dalla madre, in quanto genitore che maggiormente si fa carico dell'accudimento quotidiano del figlio e provvede a bisogni ed esigenze immediate del medesimo;
ed invero, anche in regime di affido condiviso del figlio minore, tale statuizione non è in contrasto col dettato normativo quando corrisponde, come nel caso di specie in cui il genitore collocatario è in difficoltà economica a garantire persino l'esigenza primaria dell'abitazione, a ratio e finalità sociale della norma (cfr. Cassazione Sez. I Ord.22.2.2025 n. 4672).
Avuto riguardo alla natura della controversia e considerata la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a
Napoli il 30.9.2000 (atto n. 177, p. II, s. A sez. A anno 2000)
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso Per_2 la madre, cui resta pertanto anche assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto-dovere di visita paterno come indicata in motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata;
• pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minore , con decorrenza dalla domanda, la somma di euro 450,00 da corrispondere a Per_2 Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ed annualmente
[...]
secondo gli indici Istat, oltre per il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data
7.3.2018 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale COA;
• dispone che il 100% dell'assegno unico per il minore sia riscosso dalla madre Persona_3
Parte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• spese irripetibili. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1279 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] l'[...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VECCHIARELLI MAURIZIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente Controparte_1 C.F._2
alla Via Ponti Rossi n.115
RESISTENTE contumace il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/01/2024 chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata ex art. 3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, , matrimonio celebrato in Napoli il Controparte_1
30.9.2000, allegando che tra le parti era intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.05.2022. Aggiungeva che, dall'unione delle parti, erano nati due figli: , nato il [...], e nato il [...]. Per_1 Per_2
La parte ricorrente chiedeva: - l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata materna e conferma del calendario previsto in separazione;
- la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente pari a 500,00€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso al convenuto , non Controparte_1
costituito, e del quale va pertanto dichiarata la contumacia, si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c..
All'udienza del 15.4.2025, il Giudice relatore designato dal Presidente procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava:
Superò di Via Santa Lucia, e non ho altri redditi oltre quelli che risultano dalle dichiarazioni dei redditi;
pago un fitto non registrato di euro 650,00 euro al mese, a breve andremo a vivere a casa di mia madre, che comunque è a sua volta in fitto, perché non riesco più a sostenere il costo del fitto, non sono proprietaria di nessun bene immobile;
il non vorrebbe divorziare, non so CP_1
se per mera ripicca o perché preferirebbe riconciliarsi con me, ma ciò non è possibile;
vive anche lui in fitto e se non erro paga 500 euro al mese, non è proprietario di beni immobili, quando ci siamo conosciuti era un giocatore di calcio professionista di serie minori, guadagnava circa
1000,00 euro al mese quando la famiglia era unita, da diversi anni invece fa l'allenatore di calcio di ragazzini e ha messo in piedi un'attività di scuola calcio, che sta ai Ponti Rossi e si chiama
“Culierso Academy”; non conosco i suoi guadagni, non so quanti allievi frequentano i suoi corsi, paga regolarmente il mantenimento per i figli di 450,00 euro al mese e li vede spesso;
ha Per_1
24 anni, vive in casa con me ed ha cominciato a lavorare da Zoomiguana, un anno fa circa è stato assunto e guadagna 900,00 euro al mese, ma non contribuisce alle spese familiari perché si mantiene da solo per tutto quel che gli serve, escluso il vitto, l'alloggio e le utenze che pago io anche per lui;
ha 14 anni e frequenta il primo anno dell'istituto tecnico commerciale Mario Per_2
Pagano, va bene a scuola ed ha un ottimo rapporto col padre, gioca anche lui a calcio e condividono questa passione oltre che il legame affettivo padre-figlio. Chiedo un mantenimento di
450,00 euro per perché non ce la faccio con meno, un ragazzo di 14 anni ha mille esigenze Per_2
e come detto, anche se ora lavora, le spese complessive per l'andamento della famiglia non Per_1 sono diminuite, anzi;
percepisco integralmente l'assegno unico per , di 202,00 euro al mese, Per_2
con il ci siamo accordati così, io guadagno scarsi 800,00 euro al mese, dipende dagli CP_1
straordinari e dai mesi>>.
Il Giudice relatore ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte costituita alla precisazione delle conclusioni, ordinando la discussione orale. Il difensore della ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni della separazione consensuale quanto all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e all'affidamento condiviso del figlio minore con Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
per il diritto dovere di visita del padre, tenuto conto dei sereni rapporti tra entrambi i genitori e il figlio minore, chiedeva che lo stesso fosse articolato in due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00, da individuarsi liberamente, fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 alla domenica alle 19.00 col padre, festività natalizie e pasquali equamente suddivise con entrambi i genitori e tre settimane da trascorrere col padre in estate, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro fine giugno;
attesa la sopravvenuta autonomia economica del figlio maggiorenne , chiedeva per il solo figlio minorenne , considerate Per_1 Per_2 le accresciute esigenze e le difficoltà economiche della madre, che fosse stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e conferma della percezione integrale da parte della madre dell'assegno unico per il figlio, come da accordo tra i genitori intervenuto in precedenza.
Raccolte le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo che il Tribunale, oltre la pronuncia sullo status, disciplinasse i rapporti tra le parti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e conferma delle statuizioni della separazione con riferimento al diritto di visita paterno. Chiedeva, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore venisse determinato in € 350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 12.05.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine all'affidamento del minore e al diritto diritto-dovere del padre di frequentare il Per_2
figlio - del quale non si è proceduto all'ascolto, ritenuto superfluo atteso il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale già in atto in un quadro di consolidato legame padre figlio in cui non si ravvisa alcuna criticità, tanto sotto il profilo affettivo quanto in ordine all'adeguata condivisione di spazi e tempi, grazie ad un clima familiare sereno caratterizzato da assenza di contrasti riguardo ai figli – può senz'altro confermarsi il regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente del minore presso la madre, cui pertanto resta anche assegnata la casa familiare, e disciplina delle visite secondo il calendario indicato dalla ricorrente, che con ogni evidenza non ha registrato difficoltà e che comunque deve intendersi come disciplina minima, suscettibile di ampie integrazioni concordate tra il padre e , oramai autonomo per età nella Per_2
relazione col genitore, che di seguito si riporta:
- il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, dalle 16.00 alle 20.00, individuati liberamente, in assenza di accordo il lunedì e mercoledì, nonché a fine settimana alternati dalle
19.00 del venerdì alle 19.00 della domenica;
- tre settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
- festività natalizie e pasquali equamente suddivise tra i genitori e modulate secondo la regola dell'alternanza;
Quanto alle determinazioni economiche, con riguardo al primogenito maggiorenne, si Per_1
osserva che il giovane ha iniziato a svolgere attività lavorativa con regolare contratto percependo una modesta retribuzione, e continua a vivere con la madre, la quale si fa carico di fornirgli vitto e alloggio;
la sopravvenuta indipendenza economica del predetto comporta il venire meno dell'obbligo contributivo paterno, come richiesto anche dalla ricorrente in sede di conclusioni.
Per quanto riguarda invece il minore , si osserva che non esiste certo un criterio automatico Per_2 per la determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento, né lo stesso è soggetto al principio della domanda, ma bisogna improntare la decisione a criteri di valutazione elastici che tengano conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica, della necessità di fare fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, tenendo conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti equamente tra i genitori o prevalentemente dall'uno o dall'altro; l' tenuta sempre CP_2
ad improntare le proprie decisioni al principio intangibile di diritto che riconosce ai figli il diritto ad essere mantenuti al meglio delle possibilità dei genitori garantendo loro lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori.
Ciò posto, raffrontando le rispettive situazioni economiche delle parti, va evidenziato che la ricorrente ha dedotto e documentato la propria modesta condizione economica, percependo la cassiera part time presso un supermercato, una retribuzione mensile di circa 800,00 euro, Pt_1
che non le consente più, considerato il notorio e generalizzato aumento del costo della vita, neanche di pagare il canone di locazione dell'appartamento dove vive con entrambi i figli, tanto da indurla a progettare di trasferire il nucleo familiare presso sua madre, anch'ella tuttavia tenuta a pagare il fitto di casa, per alleggerire il magro bilancio domestico della voce di spesa più consistente;
il resistente, rimanendo contumace, nulla ha provato in ordine alle sue attuali capacità economiche, mentre la ha riferito che lo stesso, già calciatore professionista in serie minori, ha messo Pt_1
su un'attività di scuola calcio “Culierso Academy” che evidentemente, avendo egli sempre provveduto regolarmente al pagamento di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, gli consente di disporre di risorse economiche sufficienti a soddisfare gli obblighi economici nei confronti della prole concordati all'epoca della separazione consensuale;
orbene, considerato che per la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore si deve fare riferimento non solo alle risorse economiche di entrambi i genitori, ma anche e soprattutto alle esigenze del figlio, si rileva che l'importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale per due figli allora entrambi bisognosi del mantenimento genitoriale appare oggi adeguato alle esigenze e necessità del solo figlio minore, considerato il tempo trascorso e la crescita del figlio, rispetto al precedente provvedimento che disciplinava gli obblighi contributivi, fattore che notoriamente e di regola giustifica ex se un aumento dell'assegno, in relazione alle accresciute esigenze materiali di un adolescente, senza bisogno di specifica dimostrazione;
si stima equo pertanto determinare quale contributo al mantenimento del figlio minore , con decorrenza dalla domanda, un assegno di Per_2
€ 450,00 mensili, in quanto compatibile con la capacità contributiva del , come dimostrata CP_1
dal regolare assolvimento dei suoi doveri economici negli ultimi tre anni.
Le spese straordinarie occorrenti per il minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, devono essere ripartite tra i genitori nella misura del 50%, con rinvio per relationem al protocollo stipulato in data
7.3.2018, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Infine il Collegio ritiene necessario stabilire, quanto all'assegno unico per il minore pari a 202,00 euro mensili, interamente percepito dalla sinora per accordo col , che lo stesso Pt_1 CP_1
continui ad essere riscosso integralmente dalla madre, in quanto genitore che maggiormente si fa carico dell'accudimento quotidiano del figlio e provvede a bisogni ed esigenze immediate del medesimo;
ed invero, anche in regime di affido condiviso del figlio minore, tale statuizione non è in contrasto col dettato normativo quando corrisponde, come nel caso di specie in cui il genitore collocatario è in difficoltà economica a garantire persino l'esigenza primaria dell'abitazione, a ratio e finalità sociale della norma (cfr. Cassazione Sez. I Ord.22.2.2025 n. 4672).
Avuto riguardo alla natura della controversia e considerata la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a
Napoli il 30.9.2000 (atto n. 177, p. II, s. A sez. A anno 2000)
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso Per_2 la madre, cui resta pertanto anche assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto-dovere di visita paterno come indicata in motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata;
• pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minore , con decorrenza dalla domanda, la somma di euro 450,00 da corrispondere a Per_2 Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ed annualmente
[...]
secondo gli indici Istat, oltre per il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data
7.3.2018 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale COA;
• dispone che il 100% dell'assegno unico per il minore sia riscosso dalla madre Persona_3
Parte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• spese irripetibili. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti