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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18453 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
AN RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18453/2024 promossa congiuntamente da:
, nata nel REGNO UNITO il 25/05/1977 (CF: ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MAURO ARBOSTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Brescia
e
, nato a [...] 07/0171968 (CF: ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MAURO ARBOSTI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 8.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«I. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Brescia, il 18.04.2001, tra i sigg.ri e;
Parte_1 Controparte_1
II. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia di provvedere alla annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio rubricato nell'anno 2001 al n.83, P 1
III. dichiarare compensate le spese legali;
IV. i figli maggiorenni e resteranno nella abitazione coniugale, sita in Brescia, Persona_1 Per_2
Via Giacomo Corna Pellegrini n. 9, unitamente al sig. , legittimo affittuario;
Controparte_1
V. dato atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, così come la figlia , Persona_3 il sig. si farà carico in via esclusiva del mantenimento diretto del figlio;
Controparte_1 Per_1
VI. i sigg.ri e terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno Pt_1 CP_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Brescia, ad eccezione delle spese universitarie che saranno versate integralmente dalla sig.ra in Parte_1 favore del figlio , e quindi residuando pro quota ai genitori: Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
VII. i coniugi si danno atto che le somme depositate sul conto corrente n. 000105900133 intrattenuto presso UniCredit e intestato alla sola sig.ra , non rientranti nella comunione dei coniugi Parte_1
e, pertanto, resteranno integralmente di proprietà della stessa intestataria nulla essendovi da suddividere;
VIII. i coniugi si danno atto che le somme depositate sul conto corrente n. 42711144 intrattenuto presso Bper Banca e intestato ad entrambi i coniugi verrà estinto e il saldo, al netto delle spese di chiusura, rimarrà al marito;
IX. le parti si danno atto che le vetture in proprietà del sig. resteranno Controparte_1 integralmente di proprietà dell'intestatario esclusivo;
X. quanto al TFR maturato per le reciproche prestazioni lavorative durante il matrimonio, le parti si danno atto di nulla avere a che pretendere E la sig.ra si impegna a non richiedere alcun Parte_1 assegno divorzile nel caso in cui perda il proprio lavoro.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18/04/2001, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 2001, parte I, n. 83) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra. Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 436/2025 del 26.3.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non indipendente.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 celebrato a Brescia (BS) il 18/04/2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte I, n. 83;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
ST TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
AN RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18453/2024 promossa congiuntamente da:
, nata nel REGNO UNITO il 25/05/1977 (CF: ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MAURO ARBOSTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Brescia
e
, nato a [...] 07/0171968 (CF: ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MAURO ARBOSTI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 8.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«I. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Brescia, il 18.04.2001, tra i sigg.ri e;
Parte_1 Controparte_1
II. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia di provvedere alla annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio rubricato nell'anno 2001 al n.83, P 1
III. dichiarare compensate le spese legali;
IV. i figli maggiorenni e resteranno nella abitazione coniugale, sita in Brescia, Persona_1 Per_2
Via Giacomo Corna Pellegrini n. 9, unitamente al sig. , legittimo affittuario;
Controparte_1
V. dato atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, così come la figlia , Persona_3 il sig. si farà carico in via esclusiva del mantenimento diretto del figlio;
Controparte_1 Per_1
VI. i sigg.ri e terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno Pt_1 CP_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Brescia, ad eccezione delle spese universitarie che saranno versate integralmente dalla sig.ra in Parte_1 favore del figlio , e quindi residuando pro quota ai genitori: Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
VII. i coniugi si danno atto che le somme depositate sul conto corrente n. 000105900133 intrattenuto presso UniCredit e intestato alla sola sig.ra , non rientranti nella comunione dei coniugi Parte_1
e, pertanto, resteranno integralmente di proprietà della stessa intestataria nulla essendovi da suddividere;
VIII. i coniugi si danno atto che le somme depositate sul conto corrente n. 42711144 intrattenuto presso Bper Banca e intestato ad entrambi i coniugi verrà estinto e il saldo, al netto delle spese di chiusura, rimarrà al marito;
IX. le parti si danno atto che le vetture in proprietà del sig. resteranno Controparte_1 integralmente di proprietà dell'intestatario esclusivo;
X. quanto al TFR maturato per le reciproche prestazioni lavorative durante il matrimonio, le parti si danno atto di nulla avere a che pretendere E la sig.ra si impegna a non richiedere alcun Parte_1 assegno divorzile nel caso in cui perda il proprio lavoro.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18/04/2001, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 2001, parte I, n. 83) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra. Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 436/2025 del 26.3.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non indipendente.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 celebrato a Brescia (BS) il 18/04/2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte I, n. 83;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
ST TI