TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/10/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2689/2022
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
MA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2689/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FO TU
ATTORE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Renato Rugiero
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “in via preliminare: 1) Accogliere l'istanza cautelare e sospendere l'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata, sussistendo i presupposti di legge;
in via principale 2) accogliere il primo motivo della presente opposizione, statuendo e dichiarando la giuridica inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata, effettuata dalla resistente
[...]
, da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
3) accogliere il Controparte_1 secondo motivo di opposizione e ritenere e dichiarare che non è stata notificata la cartella di pagamento n. 10020110044841837000 presupposta alla intimazione impugnata, e, per l'effetto: a) ritenere e dichiarare inesistente la pretesa patrimoniale derivante del ruolo trasfuso nella presupposta cartella di pagamento n. richiamata nella
pagina 1 di 5 intimazione di pagamento per cui è causa;
b) ritenere e dichiarare decaduta la convenuta dalla notifica della cartella e, per l'effetto Controparte_1 estinto il carico erariale;
c) ritenere e dichiarare la nullità del procedimento e annullare
l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento , in essa richiamata;
4) accogliere il terzo motivo di opposizione, ritenere e dichiarare prescritto il carico erariale derivante dalla presupposta cartella di pagamento n.
10020110044841837000 e per l'effetto, annullare intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla prodromica cartella di pagamento in essa richiamata;
In subordine 5) laddove la convenuta esattore provasse la notifica Controparte_1 della cartella di pagamento presupposta, accogliere il terzo motivo di opposizione, e ritenere e dichiarare prescritto il carico erariale, per la prescrizione maturata successivamente alla notifica di detta cartella e, per l'effetto, annullare l'intimazione impugnata, limitatamente ad essa;
In ulteriore subordine 6) accogliere il quarto e quinto motivo di opposizione , e annullare l'intimazione opposta per difetto di motivazione. Con vittoria di spese, e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” per l' : “in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare formulata Controparte_1 ex adverso, non ricorrendo nella fattispecie i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris;
nel merito: rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata in fatto e diritto e non provata;
in ogni caso: con condanna dell'attore alla refusione delle spese e compensi di avvocato per il presente giudizio, oltre accessori di legge o, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, con compensazione delle spese di giudizio in quanto nessuna azione esecutiva in danno dell'opponente è stata intrapresa dall' .”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla pagina 2 di 5 trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art 615 c.p.c., ritualmente notificato alle parti convenute, la impugnava l'intimazione di Parte_1 pagamento n.100000020229003472089/000, limitatamente alla cartella esattoriale n.
1002011004484841837000 di € 17.848,15, (nella quale era stato trasfuso il ruolo formato dal di Cava dè Tirreni, per canone acqua anni 2007 e 2008) in essa CP_2 richiamata, al fine di far accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato, sia per omessa rituale notifica dell'atto presupposto, sia per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. A sostegno della domanda eccepiva 1) l'inesistenza giuridica della notifica della intimazione di pagamento effettuata dall' , in quanto effettuata tramite CP_3 un indirizzo pec non ricompreso nei pubblici elenchi;
2) la decadenza della notifica della cartella di pagamento per violazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 602/1973; 3)
l'estinzione del credito;
4) l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per la formazione del ruolo esattoriale trasfuso nella cartella di pagamento n. 10020110044841837000 e richiamato nella intimazione di pagamento impugnata;
5) l'inesigibilità della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione. 6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 24
Costituzione e dell'art. 7 legge 212/2000; 7) la nullità della intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 Legge
212/2000 per mancata motivazione sugli interessi applicati.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio restava contumace il Controparte_4
mentre si costituiva l la quale riteneva provata
[...] Controparte_1
l'avvenuta notifica della cartella impugnata, ragion per cui alcuna prescrizione era maturata, né era intervenuta alcuna decadenza dal diritto di riscossione dei crediti per cui è causa.
Nelle more del giudizio l'attore dava atto che, con sentenza n. 375/2025, resa all'esito del giudizio RGE 4207/2022 e oramai passata in giudicato, il dott. aveva statuito CP_5
pagina 3 di 5 l'annullamento della intimazione di pagamento (ivi impugnata) relativamente al credito di euro 17.930,98 di cui alla cartella n. 10020110044841837000, ovvero la stessa che viene impugnata nel presente giudizio,
La domanda merita accoglimento.
Con la cennata pronuncia giudiziale, peraltro, passata in giudicato, il dr. , seppur CP_5 investito dell'impugnativa di una intimazione di pagamento differente da quella oggetto del presente giudizio, ha statuito che l'atto prodromico a detta intimazione, ovvero la cartella 10020110044841837000, impugnata anche in questa controversia, non era supportata da alcun titolo esecutivo legittimamente l'iscrizione a ruolo delle somme richieste, ragion per cui provvedeva ad annullare l'atto impugnato.
Deve ritenersi che detta sentenza riverbera i propri effetti anche nel presente giudizio E', infatti, oramai consolidato il principio di diritto secondo cui l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. n. 5486 del 2019 ed anche
15/10/2019 n. 26089).
Risultano assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione
In considerazione della materia trattata, delle posizioni delle parti e, infine, della circostanza che nella sentenza che ha definito il giudizio RGE 4207/2022 è già stata disposta la condanna alle spese in favore dell'attore/opponente, vi sono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa R.G. pagina 4 di 5 2689/2022, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,
- Accoglie l'opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio
Si comunichi.
10.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA IS
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
MA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2689/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FO TU
ATTORE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Renato Rugiero
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “in via preliminare: 1) Accogliere l'istanza cautelare e sospendere l'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata, sussistendo i presupposti di legge;
in via principale 2) accogliere il primo motivo della presente opposizione, statuendo e dichiarando la giuridica inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata, effettuata dalla resistente
[...]
, da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
3) accogliere il Controparte_1 secondo motivo di opposizione e ritenere e dichiarare che non è stata notificata la cartella di pagamento n. 10020110044841837000 presupposta alla intimazione impugnata, e, per l'effetto: a) ritenere e dichiarare inesistente la pretesa patrimoniale derivante del ruolo trasfuso nella presupposta cartella di pagamento n. richiamata nella
pagina 1 di 5 intimazione di pagamento per cui è causa;
b) ritenere e dichiarare decaduta la convenuta dalla notifica della cartella e, per l'effetto Controparte_1 estinto il carico erariale;
c) ritenere e dichiarare la nullità del procedimento e annullare
l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento , in essa richiamata;
4) accogliere il terzo motivo di opposizione, ritenere e dichiarare prescritto il carico erariale derivante dalla presupposta cartella di pagamento n.
10020110044841837000 e per l'effetto, annullare intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla prodromica cartella di pagamento in essa richiamata;
In subordine 5) laddove la convenuta esattore provasse la notifica Controparte_1 della cartella di pagamento presupposta, accogliere il terzo motivo di opposizione, e ritenere e dichiarare prescritto il carico erariale, per la prescrizione maturata successivamente alla notifica di detta cartella e, per l'effetto, annullare l'intimazione impugnata, limitatamente ad essa;
In ulteriore subordine 6) accogliere il quarto e quinto motivo di opposizione , e annullare l'intimazione opposta per difetto di motivazione. Con vittoria di spese, e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” per l' : “in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare formulata Controparte_1 ex adverso, non ricorrendo nella fattispecie i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris;
nel merito: rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata in fatto e diritto e non provata;
in ogni caso: con condanna dell'attore alla refusione delle spese e compensi di avvocato per il presente giudizio, oltre accessori di legge o, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, con compensazione delle spese di giudizio in quanto nessuna azione esecutiva in danno dell'opponente è stata intrapresa dall' .”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla pagina 2 di 5 trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione in opposizione alla esecuzione ex art 615 c.p.c., ritualmente notificato alle parti convenute, la impugnava l'intimazione di Parte_1 pagamento n.100000020229003472089/000, limitatamente alla cartella esattoriale n.
1002011004484841837000 di € 17.848,15, (nella quale era stato trasfuso il ruolo formato dal di Cava dè Tirreni, per canone acqua anni 2007 e 2008) in essa CP_2 richiamata, al fine di far accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato, sia per omessa rituale notifica dell'atto presupposto, sia per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. A sostegno della domanda eccepiva 1) l'inesistenza giuridica della notifica della intimazione di pagamento effettuata dall' , in quanto effettuata tramite CP_3 un indirizzo pec non ricompreso nei pubblici elenchi;
2) la decadenza della notifica della cartella di pagamento per violazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 602/1973; 3)
l'estinzione del credito;
4) l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per la formazione del ruolo esattoriale trasfuso nella cartella di pagamento n. 10020110044841837000 e richiamato nella intimazione di pagamento impugnata;
5) l'inesigibilità della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione. 6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 24
Costituzione e dell'art. 7 legge 212/2000; 7) la nullità della intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 Legge
212/2000 per mancata motivazione sugli interessi applicati.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio restava contumace il Controparte_4
mentre si costituiva l la quale riteneva provata
[...] Controparte_1
l'avvenuta notifica della cartella impugnata, ragion per cui alcuna prescrizione era maturata, né era intervenuta alcuna decadenza dal diritto di riscossione dei crediti per cui è causa.
Nelle more del giudizio l'attore dava atto che, con sentenza n. 375/2025, resa all'esito del giudizio RGE 4207/2022 e oramai passata in giudicato, il dott. aveva statuito CP_5
pagina 3 di 5 l'annullamento della intimazione di pagamento (ivi impugnata) relativamente al credito di euro 17.930,98 di cui alla cartella n. 10020110044841837000, ovvero la stessa che viene impugnata nel presente giudizio,
La domanda merita accoglimento.
Con la cennata pronuncia giudiziale, peraltro, passata in giudicato, il dr. , seppur CP_5 investito dell'impugnativa di una intimazione di pagamento differente da quella oggetto del presente giudizio, ha statuito che l'atto prodromico a detta intimazione, ovvero la cartella 10020110044841837000, impugnata anche in questa controversia, non era supportata da alcun titolo esecutivo legittimamente l'iscrizione a ruolo delle somme richieste, ragion per cui provvedeva ad annullare l'atto impugnato.
Deve ritenersi che detta sentenza riverbera i propri effetti anche nel presente giudizio E', infatti, oramai consolidato il principio di diritto secondo cui l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. n. 5486 del 2019 ed anche
15/10/2019 n. 26089).
Risultano assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione
In considerazione della materia trattata, delle posizioni delle parti e, infine, della circostanza che nella sentenza che ha definito il giudizio RGE 4207/2022 è già stata disposta la condanna alle spese in favore dell'attore/opponente, vi sono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa R.G. pagina 4 di 5 2689/2022, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,
- Accoglie l'opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio
Si comunichi.
10.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA IS
pagina 5 di 5