Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1307.
(Inadempimento).
Se l'adempimento dell'obbligazione e' divenuto impossibile per causa imputabile a uno o piu' condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore puo' chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
(Inadempimento).
Se l'adempimento dell'obbligazione e' divenuto impossibile per causa imputabile a uno o piu' condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore puo' chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Commentari • 4
- 1. Delle obbligazioni in solidohttps://www.brocardi.it/ · 22.303175
[…] L'inadempimento, fatto tipicamente personale, è fonte di conseguenze dannose, e rimane perciò limitato nei suoi effetti alla sfera del suo autore (art. 1307 del c.c.). […]
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Giurisprudenza • 33
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2004, n. 18851Provvedimento: […] Il motivo è inammissibile, poiché si prospetta una questione che non risulta prospettata nella fase di merito e che implica elementi nuovi di fatto da accertare, preclusi in questa sede, oltre che essere infondato, attese le diverse modalità seguite nella specie. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1307 c.c., assumendo che l'impossi-bilità sopravvenuta della CESATLeggi di più...
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