Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 270/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 270/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 428/2021 pubblicata il 28/05/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 2393/16 R.G., notificata il 22/6/21, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARANO' ROBERTA e dell'avv. PIACENTE ROBERTA, elettivamente domiciliata in VIA XXIV MAGGIO, 104 CAMPOBASSO C/O AVV. GIUSEPPE FRUSCELLA
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LEONE FILIPPO CARLO, elettivamente domiciliata in via Ajani, 8 00044 FRASCATI presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/3/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. MARANO' ROBERTA e l'Avv. Roberta Piacente chiedono che la Corte voglia così provvedere:
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita nel merito accogliere la presente impugnazione e, pertanto, riformare la sentenza n. 428/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso, nella persona del GOT Dott.ssa Filomena Girardi, in data 28.05.2021, depositata e pubblicata in pari data, notificata in data 22.06.2021, resa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. R.G. 2393/2016, revocandola in toto e, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado: 1) rigettare la domanda formulata dalla Sig.ra perché evidentemente infondata in fatto e Controparte_1 diritto oltre che non provata in quanto: a) l'ISC/TAEG del contratto di mutuo sottoscritto è corretto e comunque la eventuale differente indicazione in contratto di un ISC/TAEG rispetto quello
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c) tanto gli interessi corrispettivi che quelli di mora non sono usurari, anche alla luce di quanto sancito dalla sentenza n. 19597 del 18.9.2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 2) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da liquidare secondo le vigenti disposizioni di legge, oltre le spese di C.T.U.” per l'appellata, l'avv. LEONE FILIPPO CARLO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“- In via principale, rigettare l'appello proposto dalla perché Parte_2 privo di fondamento per i motivi tutti di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 428/21 del Tribunale Ordinario di Campobasso, quale resa nel giudizio portante numero di R.G.2393/16 in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di rimo grado da questa difesa;
- nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, con riserva di impugnazione, Voglia comunque la Corte d'Appello adita accogliere e/o confermare le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio relativamente alla domanda formulata dalla odierna parte appellata;
in via subordinata
-come accertato in sede di CTU espletata innanzi al Tribunale e ritenuta assorbita dall'accoglimento della domanda principale sempre con riserva di impugnazione, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo, per errata indicazione del costo complessivo del finanziamento rispetto a quello pubblicizzato, in violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della mutuataria della somma risultante all'esito della rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo de quo al tasso minimo dei bot ex art. 117, comma 7, Tub -e calcolata dal CTU nella somma di € 10.417,15- maggiorata di interessi dalla data dell'indebito ad oggi;
- in via ulteriormente subordinata, sempre con riserva di impugnazione, condannare la banca alla diversa somma dovuta alla odierna parte appellata, quale accertata all'esito di questo giudizio di appello anche attraverso, all'occorrenza, l'espletamento di una integrazione della CTU;
- in ogni caso, con vittoria di spese, spese generali 15% e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge ex D.M. 147/2022 e succ. mod. ed int., oltre spese di CTU. - nella sola denegata ipotesi di integrale accoglimento del proposto appello, si chiede all'Ill.ma Corte adita voler disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi, stante il repentino e continuo mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in relazione alle questioni oggetto di gravame e stante il comportamento processuale dell'appellata nel non aver posto in esecuzione la sentenza impugnata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 23/11/16 proponeva domanda nei Controparte_1 confronti della chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni:
"- accertare e dichiarare la illiceità delle clausole determinative degli interessi del contratto di mutuo de quo per la presenza delle seguenti gravi anomalie:
-superamento del tasso soglia usura per effetto del meccanismo previsto ab origine in contratto, mediante il quale è prescritto che gli interessi di mora vengono commutati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non invece sul mero capitale;
superamento del tasso soglia usura da parte del Tasso effettivo di mora (TE.MO) e del tasso complessivo come in narrativa e nella perizia di parte prodotta;
- violazione del divieto di anatocismo sancito dagli artt. 1283 с.c. е 120 TUB, con conseguente nullità ex art.1418 e 1419 c.c. della clausola n. 4 del contratto;
Pag. 2 a 7 - travalicamento del tasso soglia usura con riferimento alla pattuizione contrattuale relativa all'estinzione anticipata del finanziamento, secondo quanto rilevato in motivazione;
- per l'effetto - per ciascuna delle anomalie indicate- in applicazione della sanzione prevista dell'art.1815, cоmma 2 c.c. e/o degli art. 1418 e 1419 c.c. accertare e dichiarare la gratuità del mutuo de quo e rimodulare l'intero piano di ammortamento con effetto retroattivo, tenendo in considerazione l'obbligazione di corresponsione di solo capitale erogato;
- per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme Pt_1 illegittimamente percepite in eccedenza, maggiorate di interessi dalle data di indebito ad oggi, nonché al risarcimento del danno da valutare in via equitativa;
IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo rispettivamente per errata indicazione del costo effettivo del finanziamento a carico dei mutuatari (TAEG o ISC) in violazione dell'art. 117 TUB;
per l'effetto, rimodulare retroattivamente l'intero piano di ammortamento del mutuo de quo, tenendo in considerazione l'obbligazione di corresponsione di interessi al tasso minimo dei BOT ex art.117, comma 7, TUB, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite in eccedenza, maggiorate di interessi dalla data dell'indebito ad oggi, nonché al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa. Con condanna di spese ed onorari di causa."
Esponeva di aver contratto il mutuo fondiario, a tasso variabile, in data 12.10.2004 rep. n.12453 racc. n.4579, ricevendosi l'importo di € 110.000,00, da restituire in dieci anni, mediante la corresponsione di 120 rate mensili comprensive di capitale e interessi;
il mutuo veniva estinto in data 5.11.2015 a seguito della integrale restituzione del capitale mutuato e degli interessi corrispettivi, previa rinegoziazione avvenuta il 21.10.2013 per il periodo intercorrente dal 31.08.2013 al 31.07.2014.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito convenuto contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra quanto inammissibili, Controparte_1 generiche e del tutto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in premessa, nonché del tutto sfornite di prova;
2) in ogni caso con condanna dell'attrice al pagamento di spese e compensi di causa."
Espletata CTU contabile e successiva integrazione alla CTU, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 428/2021 pubblicata il 28/05/2021, notificata il 22/6/21, così provvedeva:
“- dichiara che il contratto di mutuo fondiario, del 12.10.2004, rep. n. 12453 e racc. n. 4579, contiene pattuizioni, ab origine "usurarie" per come accertato dal ctu (in risposta al quesito n. 5) poiché superiori al tasso soglia determinato ex lege 108/1996, all'epoca vigente per quel tipo di operazioni finanziarie, da parte del TAEG in caso di estinzione anticipata, del tasso risultante in caso di risoluzione contrattuale, degli interessi di mora applicati in caso di risoluzione;
- dichiara che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., II comma c.c., il mutuatario non era obbligato alla restituzione di interessi ed altri oneri ad esclusione di quelli tributari;
condanna la convenuta in persona del Controparte_3
l.r.p.t. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 22.755,49 calcolata dal CTU (tabella n. 4 CTU), oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che vengono liquidate nella misura di euro 4.835,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cap nonché euro 518,00 per esborsi sostenuti;
- pone le spese di CTU a definitivo carico della convenuta”.
Il Tribunale rilevava che il ctu, dopo aver indicato il Tasso Soglia Usura (TSU) vigente all'epoca della convenzione pari al 5,76%, aveva accertato il superamento del tasso soglia usura alla data della stipula del contratto di mutuo tenuto conto: - del tasso risultante in caso di risoluzione contrattuale e rimborso immediato delle rate a scadere pari al 5, 904%; - degli interessi di mora in
Pag. 3 a 7 caso di risoluzione pari al 6,5%; -del tasso applicato in caso di estinzione anticipata del finanziamento del 5,763%; il consulente aveva provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento tenendo in considerazione l'obbligazione di corresponsione del solo capitale erogato azzerando qualsiasi interesse, sia corrispettivo che moratorio, calcolando la differenza tra gli importi corrisposti e quelli effettivamente spettanti, con una differenza a favore della parte attrice pari ad
€ 22755,49; il mutuo conteneva pattuizione ab origine usurarie e in applicazione dell'art. 1815 co. 2 cc il mutuatario non era obbligato alla restituzione degli interessi;
la banca pertanto doveva essere condannata alla restituzione della somma come accertata dal consulente;
il tribunale rilevava inoltre che il TAEG applicato era difforme rispetto a quello indicato in contratto con violazione dell'art. 117 co. 6 TUB;
il meccanismo previsto dall'art. 5 del contratto relativo al pagamento degli interessi di mora, era pattuito in violazione del divieto di anatocismo sancito dal codice civile.
La proponeva appello avverso tale pronuncia Parte_1 con citazione notificata il 21/7/21 e iscritta a ruolo il 22/7/21, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare la domanda formulata dalla Sig.ra perché evidentemente Controparte_1 infondata in fatto e diritto oltre che non provata in quanto:
a) l'ISC/TAEG del contratto di mutuo sottoscritto è corretto e comunque la eventuale differente indicazione in contratto di un ISC/TAEG rispetto quello applicato non costituisce violazione dell'art. 117 del TUB, con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma, né della disciplina dell'usura;
b) la clausola prevedente la capitalizzazione degli interessi di mora, prevista nel contratto di mutuo impugnato è assolutamente valida ed efficace alla luce delle norme applicabili al contratto secondo la loro vigenza;
c) tanto gli interessi corrispettivi che quelli di mora non sono usurari, anche alla luce di quanto sancito dalla sentenza n. 19597 del 18.9.2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
2) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da liquidare secondo le vigenti disposizioni di legge, oltre le spese di C.T.U.”.
Si costituiva hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“- In via principale, rigettare l'appello proposto dalla perché Parte_2 privo di fondamento per i motivi tutti di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. 428/21 del Tribunale Ordinario di Campobasso, quale resa nel giudizio portante numero di R.G.2393/16 in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di rimo grado da questa difesa;
- nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, Voglia comunque la Corte d'Appello adita accogliere e/o confermare le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio relativamente alla domanda formulata dalla odierna parte appellata in via subordinata -già oggetto di accertamento nella CTU espletata innanzi al Tribunale e ritenuta assorbita dall'accoglimento della domanda principale- ovvero dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo, per errata indicazione del costo complessivo del finanziamento rispetto a quello pubblicizzato, in violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della mutuataria della somma risultante all'esito della rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo de quo al tasso minimo dei bot ex art. 117, comma 7, Tub -e calcolata dal CTU nella somma di € 10.417,15- maggiorata di interessi dalla data dell'indebito ad oggi;
- in via ulteriormente subordinata, condannare la banca alla diversa somma dovuta alla odierna parte appellata, quale accertata all'esito di questo giudizio di appello anche attraverso, all'occorrenza, l'espletamento di una integrazione della CTU;
- in ogni caso, con vittoria di spese, spese generali 15% e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge ex D.M. 55/2014 e succ. mod. ed int., oltre spese di CTU. - nella sola denegata ipotesi di integrale accoglimento del proposto appello, si chiede all'Ill.ma Corte adita di disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi, stante il repentino e continuo mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in relazione alle questioni oggetto di gravame e stante il comportamento processuale dell'appellata nel non aver posto in esecuzione la sentenza impugnata”
Pag. 4 a 7 Con ordinanza depositata in data 31/1/22 nell'ambito del procedimento sub 1 RG in epigrafe veniva confermato il decreto del 30/7/21 con il quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
con ordinanza del 21/3/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. I motivi di appello sono i seguenti:
1) ERRATA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELL'ISC APPLICATO AL CONTRATTO DI MUTUO – ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE LEGALE APPLICABILE
2) ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELLA L'APPLICABILITA' DELL'ART. 117, COMMA 6, TUB IN CASO DI DIFFORMITA' DEL TAEG PATTUITO RISPETTO A QUELLO APPLICATO
3) ERRATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELLE NORME DI LEGGE
- CONSEGUENTE ERRATA VALUTAZIONE CIRCA LA INVALIDITA' DELLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA EX ART.5 DEL CONTRATTO DI MUTUO
4) ERRONEA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA USURA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLE SSUU DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19597 DEL 2020 E DELLE STESSE RISULTANZE DELLA PERIZIA INTEGRATIVA;
5) ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1815 Commi 1-2 C.C. INESISTENZA E/O INFONDATEZZA DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE
6) OMESSA MOTIVAZIONE SULLA ESCLUSIONE DELLA CTU INTEGRATIVA REDATTA SECONDO I PRINCIPI DELLA SENTENZA A SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE n. 19597/2020.
3. I motivi da 4) a 6), da esaminare congiuntamente in via preliminare, sono fondati.
Già dalla lettura della relazione integrativa del CTU datata 29/1/21 (pag. 3) , disposta dallo stesso tribunale in relazione agli accertamenti da eseguire in applicazione della sentenza della Cassazione n.19597/2020 del 18/09/2020, e dei quali il Tribunale non ha tenuto minimamente conto, si evince che il contratto di finanziamento prevedeva il tasso di interesse iniziale corrispettivo pari al 2,45% ed un tasso di mora pari al 5,45% (art. 5 interessi di mora pari al tasso applicato alla rata maggiorato di tre punti), mentre il TSU era pari al 5,76%, così che né gli interessi corrispettivi né quelli di mora erano superiori al tasso soglia;
dagli accertamenti eseguiti era risultato che la mutuataria aveva corrisposto € 22.600,74 a titolo di interessi corrispettivi ed € 16,50 a titolo di interessi moratori.
A tanto deve peraltro aggiungersi, come correttamente eccepito dall'appellante, anche l'erroneità del calcolo del tasso soglia come effettuato dal CTU, stimato nel 5,76% (TEGM periodo dicembre 2004 pari al 3,84% aumentato del 50%, come indicato al punto 3 della relazione datata 2/1/19).
Le sez. un. della Cassazione con la sentenza n.19597/2020 del 18/09/2020, hanno statuito che anche per gli interessi di mora opera il divieto di superamento del tasso soglia, aderendo con ciò alla tesi c.d. estensiva, fondata sulla necessità di garantire un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, considerata la funzione comunque remunerativa sia di quelli moratori che di quelli corrispettivi, oltre che sul presupposto che il ritardo colpevole del debitore non potrebbe integrare una causa giustificativa della permanenza (e della validità) di una obbligazione contraria alla legge.
Optando poi per la seconda delle suesposte soluzioni circa le modalità di accertamento del tasso soglia per gli interessi moratori, la Cassazione ha rilevato che occorre rendere operativo il confronto con un adeguato tasso soglia, applicando il principio di simmetria (enunciato dalle sez. unite con la sentenza n. 16303/2018), per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “simmetrica” rispetto al TEGM.
Tale esigenza di simmetria può essere soddisfatta, secondo la Cassazione, incrementando il
Pag. 5 a 7 TEGM della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga fuori dal mercato, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”.
Poiché il contratto in esame è stato stipulato in data 12/10/2004, esso rientra tra i contratti conclusi fra il 1/10/2004 ed il 31/12/2004 (D.M. 17/09/2004): il “tasso soglia di mora” si determina pertanto secondo la formula (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”, vale a dire sommando al T.E.G.M. (=3,840) la maggiorazione media degli interessi dei tassi di mora di cui all'art. 3, co.4 del suddetto D.M. (= 2,1), nonché il 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 vigente pro tempore = 8,91% (tasso soglia di mora superiore a quello contrattuale del 5,45%).
La sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte in cui ha escluso del tutto ogni forma di interessi , accogliendo la domanda di ripetizione (pure nella parte relativa alla corresponsione degli interessi corrispettivi, ab origine già inferiori al tasso soglia usura); in riforma della sentenza impugnata, la domanda della mutuataria relativa alla restituzione degli interessi corrispettivi e moratori, va dunque respinta integralmente.
4. I motivi di appello da 1) a 3) sono assorbiti.
5. L'appellata ha riproposto ex art. 346 cpc (solo nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello), nell'ipotesi di riforma della sentenza, la domanda formulata in via subordinata ritenuta assorbita nella sentenza impugnata, di nullità parziale del contratto per errata indicazione del costo complessivo del finanziamento rispetto a quello pubblicizzato, in violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della mutuataria della somma risultante all'esito della rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo de quo al tasso minimo dei bot ex art. 117, comma 7, Tub -e calcolata dal CTU nella somma di € 10.417,15- maggiorata di interessi dalla data dell'indebito ad oggi.
La domanda riproposta ex art. 346 cpc è infondata.
Va rilevato, come pure eccepito dalla banca, che ove pure voglia ritenersi l'erronea indicazione dell'indice sintetico di costo o TAEG, rispetto alle condizioni effettivamente applicate, tanto non incide sulla validità del contratto (secondo i principi posti da Cass., sez. un., n. 26724/2007), ma potrebbe integrare la violazione di una regola di condotta della banca e, specificamente, del dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela, la quale potrebbe quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. n. 35676/2023).
Secondo la Cassazione “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993..” (Cassazione civile, sez. I , 14/02/2023 , n. 4597).
6. L'appellata, integralmente soccombente, che ha insistito nelle proprie domande sia in primo grado che in grado di appello dopo la pronuncia della Cassazione SSUU n.19597/00 e dopo l'espletamento della ctu integrativa, va condannata a rimborsare alla parte appellante le spese del primo grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, e del DM n. 147/22 per il grado di appello , in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 428/2021 pubblicata il Parte_1
28/05/2021 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata;
-rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
Pag. 6 a 7 - condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, delle spese di primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.835,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- spese di CTU a carico di;
Controparte_1
-condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 804,00 per spese ed €
[...] 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/01/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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