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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 930/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall' avv. Fabio Prudente
-appellanti-
c/ quale impresa designata per la gestione del Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
E.M. Cavallo
e
, non costituita in giudizio Controparte_2
-appellati-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, la Uila Comunale di Stornara, e Parte_2
, chiamavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la Controparte_2 [...] nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, , al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro a seguito del quale la autovettura di Pt_ proprietà della suddetta , subiva i danni in atti indicati, ed il e la - Pt_2 CP_2 conducente e terzo trasportato nel frangente- subivano lesioni.
Si deduceva che quanto occorso si era verificato perché, in data 5/4/2015, un'auto rimasta ignota, percorrendo a velocità sostenuta la S.P. 88 - in direzione , Pt_1 invadeva la opposta corsia di marcia, sulla quale viaggiava la Fiat 500 tg. EW567CX, condotta dal , e con a bordo la;
si precisava quindi che tanto aveva Pt_2 CP_2 indotto il , a sterzare a destra, al fine di evitare l'impatto frontale, comportando Pt_2
Pagina 1 la uscita di strada della Fiat 500, ed il relativo ribaltamento con danni all'auto ed alle persone.
Veniva anche precisato che sul posto intervenivano i Carabinieri di per i rilievi Pt_1 del sinistro.
La -F.G.V.S.-, si costituiva impugnando e contestando integralmente le CP_1 pretese attoree nell'an e nel quantum.
Il Tribunale di Foggia, dopo aver rimesso la causa sul ruolo per acquisire il verbale di accertamento dei CC contenente le dichiarazioni di pronunciava la Testimone_1 sentenza n. 958/2023 pubblicata il 5/4/2023, dichiarando cessata la materia del contendere nei confronti della , con compensazione delle spese tra la e CP_2 CP_1 la medesima, e rigettando per il residuo la domanda, con condanna degli ulteriori attori al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico in solido dei suddetti, le spese di ctu.
Si prendeva atto della avvenuta soddisfazione della terza trasportata , e da CP_2 Pt_ parte della Compagnia garante della , ritenendo di dover compensare le spese in conseguenza della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Riteneva il Giudice di prime cure esser carente la prova sui fatti posti a fondamento della domanda, e del nesso eziologico tra i danni subiti e l'evento indicato.
Si rilevava al riguardo che sia il verbale dei CC riferito alla ricostruzione, sia le s.i.t. rese dal teste sia le risultanze della prova orale, non risultavano Testimone_1 collimanti con la descrizione del sinistro data in citazione, presentando profili di contraddittorietà insuperabili;
si riteneva inoltre esservi chiaro contrasto tra la testimonianza resa nel giudizio civile dal suddetto ed il contenuto delle s.i.t. _1 testè richiamate.
Ed ancora si considerava che la ricostruzione della dinamica data dai CC -meramente valutativa e non fidefaciente- era basata sulle dichiarazioni del conducente , e Pt_2 sulle stesse s.i.t. rese dal suddetto _1
Gli appellanti di cui in epigrafe, impugnavano la sentenza chiedendone la riforma, con accoglimento della domanda attorea così come formulata in primo grado, e con condanna della al pagamento dei danni richiesti e delle spese del doppio CP_1 grado.
Venivano all'uopo addotti quali motivi:
1) L
a erronea valorizzazione e valutazione delle sommarie informazioni rese dal teste Testimone_1
Per essere le stesse, state acquisite in violazione del contraddittorio ed ad istruttoria chiusa, e peraltro prodotte dalla , ma non entro i termini dell'art. 183 comma VI, CP_1
c.p.c., essendosi la Compagnia limitata ad insinuare dubbi sull'attendibilità del teste, e non avendo mai sollevato tempestivamente alcuna contestazione nel corso del giudizio
2) L
a attendibilità del teste oculare, Testimone_1
Pagina 2 Per le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio civile, confermata anche dalla relazione di servizio dei CC.
3) L
a erroneità della statuizione concernente l'attribuzione delle spese di ctu alla Per
Rilevando essere la perizia stata espletata solo per la stima dei danni subiti dal Pt_2
L' appellata Compagnia costituendosi contestava i motivi di appello chiedendone il rigetto, e rimettendosi alla Corte per valutare un'eventuale condanna ex art. 96 c.p.c.
****************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Con l'appello si contesta in via principale la avvenuta acquisizione, e valutazione data dal G.I. sulla valenza probatoria delle s.i.t. rese da , deducendo non Testimone_1 esser le medesime state prodotte nei termini di sbarramento processualmente previsti, ed essere state tardivamente ed illegittimamente -ed in violazione del contraddittorio- acquisite dal Giudice di prime cure.
Gli appellanti hanno quindi chiesto di valutare le sole dichiarazioni rese dal suddetto nel processo di primo grado. _1
La doglianza è infondata.
Deve difatti esser considerato che il Tribunale non ha disposto l'acquisizione di nuovi documenti non prodotti dalle parti, ma l'integrazione della documentazione già prodotta, ed in quanto incompleta.
E' nella specie stato disposto acquisirsi la versione integrale del verbale di accertamento dei CC, ed in quanto corredato dalle s.i.t. rese dal _1
Il Tribunale ha quindi chiarito che tali dichiarazioni dovessero ritenersi parte integrante del verbale dei CC, anche in quanto richiamate e riassunte nella parte ricostruttiva dell'accaduto.
Il Giudice ha quindi specificamente motivato la relativa ordinanza (del 13.10.2022) precisando che ”le dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri di dal teste Pt_1 _1 costituiscono un atto essenziale per la valutazione del teste e per la decisione della causa”, evidenziando che la Corte di Cassazione, ha affermato che “se, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice
è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione e che qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione (cfr. Cass. 16212/2017)”
La documentazione deve, per quanto rilevato, ritenersi legittimamente acquisita, essendo valutabile ai fini della decisione.
Occorre quindi rilevare che l'attore aveva, a fronte delle recise contestazioni di controparte, l'onere di dimostrare la dinamica degli accadimenti così come descritta in citazione, ed al fine di dar riscontro sulla riconducibilità dei danni lamentati al sinistro così come descritto nella originaria citazione, dovendo quindi fornire idonei riscontri sulla verificazione del sinistro.
Pagina 3 Tale prova non può nella specie ritenersi raggiunta, e corrette e condivisibili risultano essere le valutazioni del Giudice di prime cure al riguardo.
Non sono difatti ravvisabili elementi idonei che possano far ritenere che il sinistro sia stato cagionato dall'auto rimasta ignota.
Al riguardo va peraltro rilevato che essendo coinvolta in giudizio e destinataria della richiesta la Compagnia che gestisce il fondo di garanzia, i correlati riscontri e valutazioni devono esser improntati a rigorosità nelle allegazioni e verifiche, e tanto in considerazione di quanto affermato reiteratamente da molteplici pronunzie in materia.
Deve sì considerarsi che il danneggiato non può certo ritenersi assoggettato ad oneri probatori inesigibili, occorrendo comunque che il richiedente alleghi -a sostegno di quanto dedotto- elementi e/o indizi tali che complessivamente valutati possano consentire di verificare l'assunto difensivo (cfr. Cassazione civile sez. III , 24/03/2016 n.
5892) e che possano condurre a ritenere sufficiente -ed alla stregua di una verifica di idoneità e concordanza degli elementi valutati- il quadro probatorio di insieme e nel senso e termini prospettati dal richiedente.
Va inoltre rilevato che la Compagnia che gestisce il FGVS non ha la possibilità di poter addurre prove a confutazione rispetto a quanto asserito dal richiedente, e tanto rende vieppiù necessaria una verifica in termini rigorosi.
Tanto premesso deve, alla stregua dell'esame degli elementi addotti dalla parte e di quanto desumibile dalle risultanze istruttorie in atti, ritenersi non esser stata raggiunta la prova della dinamica dell'accaduto come sostenuta dall'appellante.
Occorre difatti rilevare che le dichiarazioni dell'unico testimone diretto/oculare, escusso in giudizio -il suddetto non possono esser ritenute utili al fine di _1 poter trarre elementi indiziari sufficienti che possano indurre a configurare la fondatezza degli assunti attorei.
Il teste de quo non può difatti ritenersi attendibile, essendo riscontrabili chiare ed evidenti contraddizioni tra quanto dichiarato nelle s.i.t. acquisite -rese peraltro a diversi giorni di distanza dall'incidente- e quanto poi affermato nel corso della prova svolta nel giudizio di primo grado.
Va difatti considerato che, nelle s.i.t. del 22/4/2015, il riferiva testualmente _1
: “…in data 05.04.2015, verso le ore 4.30 circa a bordo della mia autovettura, stavo percorrendo la SSP 83 in direzione del Comune di Orta Nova in quanto stavo andando a prendere un caffè. A circa 400 mt dalla mia autovettura, precedeva nella stessa direzione di marcia, una autovettura Fiat 500 nuovo tipo di cui non sono in grado di riferirvi il numero di targa ed il colore in quanto era ancora buio. Nel mentre percorrevo tale strada, notavo che dalla direzione opposta proveniva un'altra autovettura, completamente sul lato opposto al senso di marcia, tant'è che ho rallentato di colpo per paura che lo stesso investisse sia la macchina che mi precedeva sia la mia. Nel mentre ho rallentato la marcia ho notato che l'autovettura che proveniva dal senso opposto, probabilmente resosi conto che stava camminando contromano, effettuava una brusca sterzata proprio nel momento in cui stava per collidere con l'autovettura.
Fortunatamente l'auto che mi precedeva, ossia la Fiat 500 L, al fine di evitare l'impatto frontale, effettuava una brusca sterzata sul lato destro, tant'è che finiva dapprima
Pagina 4 contro un recinto in rete metallica e dopo essersi capovolta diverse volte, finiva la corsa sul terreno (…) posso affermare che l'auto che mi precedeva percorreva tale tratto di strada a velocità moderata, anche in considerazione del fatto che stesse piovendo e
l'asfalto era bagnato (…) non sono in gradi di riferirvi se l'auto che aveva provocato
l'incidente abbia o meno toccato l'autovettura Fiat 500 in quanto era buio…”.
Ed ancora che nel corso della prova testi del giudizio, il riferiva: “… ho _1 assistito all'incidente stradale verificatosi il 05.04.2015 sulla S.P. Stornara-Orta Nova in quanto io, alla guida della mia autovettura Ford Focus, seguivo ad un centinaio di metri un'auto che non so indicare il modello in quanto era buio, erano le quattro del mattino e pioveva a dirotto. Ho visto che tale auto sbandava continuamente e nello stesso tempo vedevo i fari di un'auto proveniente in senso contrario;
ho visto l'auto che mi precedeva invadere la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l'auto in senso contrario, con cui collideva ma non frontalmente, dopo di che ho visto l'auto che veniva in senso contrario uscire fuori strada sulla sua destra, finendo sul terreno, ove si ribaltava più volte su se stessa;
fermandosi sulle quattro ruote (…) nonostante l'urto tra le due auto, che lasciava a terra dei frammenti delle stesse, l'auto che aveva invaso la corsia non si fermava affatto e scappava via…”.
Evidenti, insanabili ed ingiustificabili sono i contrasti nelle dichiarazioni del teste.
Non può pertanto ritenersi raggiunta la prova sulla dinamica dell'occorso, e sulla presenza e riconducibilità ad auto ignota del sinistro.
Non si può al riguardo tenere neppure conto ricostruzione dei CC, della presunta dinamica del sinistro, in quanto basata sulle dichiarazioni del conducente - Pt_2 parte interessata- e dal teste inattendibile. _1
Può peraltro esser considerato che non sono state rinvenute tracce di frenata, e che i ribaltamenti e posizione di quiete dell'auto danneggiata, inducono a ritenere che la velocità fosse sostenuta al momento dell'occorso.
Ed ancora appare del tutto anomalo che, nonostante la presenza di feriti sull'auto, e la gravità dell'accaduto, non vi sia stato intervento nell'immediato dei soccorsi -CC e 118-; né vi sono riscontri ed indicazioni sui soggetti che avrebbero dovuto soccorrere nell'immediato il conducente e la trasportata.
Essendo peraltro anche stata prospettata l'avvenuta collisione laterale tra le auto, va considerato che i CC avrebbero dovuto rilevare la presenza delle relative tracce;
peraltro la trasportata nulla ha riferito sulla collisione de qua. Tes_2
Manca in definitiva qualsivoglia utile elemento che possa anche indurre ad ipotizzare che sui luoghi de quibus possa essersi verificato il sinistro così come descritto dagli appellanti.
Tali fondamentali carenze probatorie inducono a condividere le argomentazioni rese in prime cure, poste a sostegno della pronuncia di rigetto.
Mancano difatti supporti probatori idonei e sufficienti al fine di consentire di ritenere che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte.
Le asserzioni degli appellanti devono pertanto ritenersi mere ed indimostrate ipotesi che non trovano conforto neppure in chiave di ricostruzione induttiva, ed in termini di verosimiglianza.
Pagina 5 Per quel che concerne il secondo motivo di appello, concernente la liquidazione delle spese di ctu, va considerato che essendovi stata costituzione congiunta ed unitaria delle parti, corretta si appalesa la decisione del Giudice di prime cure, di porre a carico delle parti soccombenti, ed in solido, le spese di ctu.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ritiene doversi disporre la condanna dei soccombenti al pagamento nella misura media dello scaglione di riferimento -fino ad €
26.000,00, come da indicazione nella nota di iscrizione a ruolo-, con computo della fase di trattazione al minimo, non essendovi stata istruttoria.
Nulla deve essere disposto nei confronti della , non costituita in giudizio. Tes_2
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 958/2023 pubblicata il 5/4/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la Uila Comunale di Stornara e al pagamento in Parte_2 solido delle spese di lite che si liquidano a favore della in complessivi € CP_1
4.888,00, oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che la sono tenuti in Parte_3 solido, per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 22/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 930/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall' avv. Fabio Prudente
-appellanti-
c/ quale impresa designata per la gestione del Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
E.M. Cavallo
e
, non costituita in giudizio Controparte_2
-appellati-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, la Uila Comunale di Stornara, e Parte_2
, chiamavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la Controparte_2 [...] nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri del Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, , al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro a seguito del quale la autovettura di Pt_ proprietà della suddetta , subiva i danni in atti indicati, ed il e la - Pt_2 CP_2 conducente e terzo trasportato nel frangente- subivano lesioni.
Si deduceva che quanto occorso si era verificato perché, in data 5/4/2015, un'auto rimasta ignota, percorrendo a velocità sostenuta la S.P. 88 - in direzione , Pt_1 invadeva la opposta corsia di marcia, sulla quale viaggiava la Fiat 500 tg. EW567CX, condotta dal , e con a bordo la;
si precisava quindi che tanto aveva Pt_2 CP_2 indotto il , a sterzare a destra, al fine di evitare l'impatto frontale, comportando Pt_2
Pagina 1 la uscita di strada della Fiat 500, ed il relativo ribaltamento con danni all'auto ed alle persone.
Veniva anche precisato che sul posto intervenivano i Carabinieri di per i rilievi Pt_1 del sinistro.
La -F.G.V.S.-, si costituiva impugnando e contestando integralmente le CP_1 pretese attoree nell'an e nel quantum.
Il Tribunale di Foggia, dopo aver rimesso la causa sul ruolo per acquisire il verbale di accertamento dei CC contenente le dichiarazioni di pronunciava la Testimone_1 sentenza n. 958/2023 pubblicata il 5/4/2023, dichiarando cessata la materia del contendere nei confronti della , con compensazione delle spese tra la e CP_2 CP_1 la medesima, e rigettando per il residuo la domanda, con condanna degli ulteriori attori al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico in solido dei suddetti, le spese di ctu.
Si prendeva atto della avvenuta soddisfazione della terza trasportata , e da CP_2 Pt_ parte della Compagnia garante della , ritenendo di dover compensare le spese in conseguenza della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Riteneva il Giudice di prime cure esser carente la prova sui fatti posti a fondamento della domanda, e del nesso eziologico tra i danni subiti e l'evento indicato.
Si rilevava al riguardo che sia il verbale dei CC riferito alla ricostruzione, sia le s.i.t. rese dal teste sia le risultanze della prova orale, non risultavano Testimone_1 collimanti con la descrizione del sinistro data in citazione, presentando profili di contraddittorietà insuperabili;
si riteneva inoltre esservi chiaro contrasto tra la testimonianza resa nel giudizio civile dal suddetto ed il contenuto delle s.i.t. _1 testè richiamate.
Ed ancora si considerava che la ricostruzione della dinamica data dai CC -meramente valutativa e non fidefaciente- era basata sulle dichiarazioni del conducente , e Pt_2 sulle stesse s.i.t. rese dal suddetto _1
Gli appellanti di cui in epigrafe, impugnavano la sentenza chiedendone la riforma, con accoglimento della domanda attorea così come formulata in primo grado, e con condanna della al pagamento dei danni richiesti e delle spese del doppio CP_1 grado.
Venivano all'uopo addotti quali motivi:
1) L
a erronea valorizzazione e valutazione delle sommarie informazioni rese dal teste Testimone_1
Per essere le stesse, state acquisite in violazione del contraddittorio ed ad istruttoria chiusa, e peraltro prodotte dalla , ma non entro i termini dell'art. 183 comma VI, CP_1
c.p.c., essendosi la Compagnia limitata ad insinuare dubbi sull'attendibilità del teste, e non avendo mai sollevato tempestivamente alcuna contestazione nel corso del giudizio
2) L
a attendibilità del teste oculare, Testimone_1
Pagina 2 Per le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio civile, confermata anche dalla relazione di servizio dei CC.
3) L
a erroneità della statuizione concernente l'attribuzione delle spese di ctu alla Per
Rilevando essere la perizia stata espletata solo per la stima dei danni subiti dal Pt_2
L' appellata Compagnia costituendosi contestava i motivi di appello chiedendone il rigetto, e rimettendosi alla Corte per valutare un'eventuale condanna ex art. 96 c.p.c.
****************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Con l'appello si contesta in via principale la avvenuta acquisizione, e valutazione data dal G.I. sulla valenza probatoria delle s.i.t. rese da , deducendo non Testimone_1 esser le medesime state prodotte nei termini di sbarramento processualmente previsti, ed essere state tardivamente ed illegittimamente -ed in violazione del contraddittorio- acquisite dal Giudice di prime cure.
Gli appellanti hanno quindi chiesto di valutare le sole dichiarazioni rese dal suddetto nel processo di primo grado. _1
La doglianza è infondata.
Deve difatti esser considerato che il Tribunale non ha disposto l'acquisizione di nuovi documenti non prodotti dalle parti, ma l'integrazione della documentazione già prodotta, ed in quanto incompleta.
E' nella specie stato disposto acquisirsi la versione integrale del verbale di accertamento dei CC, ed in quanto corredato dalle s.i.t. rese dal _1
Il Tribunale ha quindi chiarito che tali dichiarazioni dovessero ritenersi parte integrante del verbale dei CC, anche in quanto richiamate e riassunte nella parte ricostruttiva dell'accaduto.
Il Giudice ha quindi specificamente motivato la relativa ordinanza (del 13.10.2022) precisando che ”le dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri di dal teste Pt_1 _1 costituiscono un atto essenziale per la valutazione del teste e per la decisione della causa”, evidenziando che la Corte di Cassazione, ha affermato che “se, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice
è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione e che qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione (cfr. Cass. 16212/2017)”
La documentazione deve, per quanto rilevato, ritenersi legittimamente acquisita, essendo valutabile ai fini della decisione.
Occorre quindi rilevare che l'attore aveva, a fronte delle recise contestazioni di controparte, l'onere di dimostrare la dinamica degli accadimenti così come descritta in citazione, ed al fine di dar riscontro sulla riconducibilità dei danni lamentati al sinistro così come descritto nella originaria citazione, dovendo quindi fornire idonei riscontri sulla verificazione del sinistro.
Pagina 3 Tale prova non può nella specie ritenersi raggiunta, e corrette e condivisibili risultano essere le valutazioni del Giudice di prime cure al riguardo.
Non sono difatti ravvisabili elementi idonei che possano far ritenere che il sinistro sia stato cagionato dall'auto rimasta ignota.
Al riguardo va peraltro rilevato che essendo coinvolta in giudizio e destinataria della richiesta la Compagnia che gestisce il fondo di garanzia, i correlati riscontri e valutazioni devono esser improntati a rigorosità nelle allegazioni e verifiche, e tanto in considerazione di quanto affermato reiteratamente da molteplici pronunzie in materia.
Deve sì considerarsi che il danneggiato non può certo ritenersi assoggettato ad oneri probatori inesigibili, occorrendo comunque che il richiedente alleghi -a sostegno di quanto dedotto- elementi e/o indizi tali che complessivamente valutati possano consentire di verificare l'assunto difensivo (cfr. Cassazione civile sez. III , 24/03/2016 n.
5892) e che possano condurre a ritenere sufficiente -ed alla stregua di una verifica di idoneità e concordanza degli elementi valutati- il quadro probatorio di insieme e nel senso e termini prospettati dal richiedente.
Va inoltre rilevato che la Compagnia che gestisce il FGVS non ha la possibilità di poter addurre prove a confutazione rispetto a quanto asserito dal richiedente, e tanto rende vieppiù necessaria una verifica in termini rigorosi.
Tanto premesso deve, alla stregua dell'esame degli elementi addotti dalla parte e di quanto desumibile dalle risultanze istruttorie in atti, ritenersi non esser stata raggiunta la prova della dinamica dell'accaduto come sostenuta dall'appellante.
Occorre difatti rilevare che le dichiarazioni dell'unico testimone diretto/oculare, escusso in giudizio -il suddetto non possono esser ritenute utili al fine di _1 poter trarre elementi indiziari sufficienti che possano indurre a configurare la fondatezza degli assunti attorei.
Il teste de quo non può difatti ritenersi attendibile, essendo riscontrabili chiare ed evidenti contraddizioni tra quanto dichiarato nelle s.i.t. acquisite -rese peraltro a diversi giorni di distanza dall'incidente- e quanto poi affermato nel corso della prova svolta nel giudizio di primo grado.
Va difatti considerato che, nelle s.i.t. del 22/4/2015, il riferiva testualmente _1
: “…in data 05.04.2015, verso le ore 4.30 circa a bordo della mia autovettura, stavo percorrendo la SSP 83 in direzione del Comune di Orta Nova in quanto stavo andando a prendere un caffè. A circa 400 mt dalla mia autovettura, precedeva nella stessa direzione di marcia, una autovettura Fiat 500 nuovo tipo di cui non sono in grado di riferirvi il numero di targa ed il colore in quanto era ancora buio. Nel mentre percorrevo tale strada, notavo che dalla direzione opposta proveniva un'altra autovettura, completamente sul lato opposto al senso di marcia, tant'è che ho rallentato di colpo per paura che lo stesso investisse sia la macchina che mi precedeva sia la mia. Nel mentre ho rallentato la marcia ho notato che l'autovettura che proveniva dal senso opposto, probabilmente resosi conto che stava camminando contromano, effettuava una brusca sterzata proprio nel momento in cui stava per collidere con l'autovettura.
Fortunatamente l'auto che mi precedeva, ossia la Fiat 500 L, al fine di evitare l'impatto frontale, effettuava una brusca sterzata sul lato destro, tant'è che finiva dapprima
Pagina 4 contro un recinto in rete metallica e dopo essersi capovolta diverse volte, finiva la corsa sul terreno (…) posso affermare che l'auto che mi precedeva percorreva tale tratto di strada a velocità moderata, anche in considerazione del fatto che stesse piovendo e
l'asfalto era bagnato (…) non sono in gradi di riferirvi se l'auto che aveva provocato
l'incidente abbia o meno toccato l'autovettura Fiat 500 in quanto era buio…”.
Ed ancora che nel corso della prova testi del giudizio, il riferiva: “… ho _1 assistito all'incidente stradale verificatosi il 05.04.2015 sulla S.P. Stornara-Orta Nova in quanto io, alla guida della mia autovettura Ford Focus, seguivo ad un centinaio di metri un'auto che non so indicare il modello in quanto era buio, erano le quattro del mattino e pioveva a dirotto. Ho visto che tale auto sbandava continuamente e nello stesso tempo vedevo i fari di un'auto proveniente in senso contrario;
ho visto l'auto che mi precedeva invadere la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l'auto in senso contrario, con cui collideva ma non frontalmente, dopo di che ho visto l'auto che veniva in senso contrario uscire fuori strada sulla sua destra, finendo sul terreno, ove si ribaltava più volte su se stessa;
fermandosi sulle quattro ruote (…) nonostante l'urto tra le due auto, che lasciava a terra dei frammenti delle stesse, l'auto che aveva invaso la corsia non si fermava affatto e scappava via…”.
Evidenti, insanabili ed ingiustificabili sono i contrasti nelle dichiarazioni del teste.
Non può pertanto ritenersi raggiunta la prova sulla dinamica dell'occorso, e sulla presenza e riconducibilità ad auto ignota del sinistro.
Non si può al riguardo tenere neppure conto ricostruzione dei CC, della presunta dinamica del sinistro, in quanto basata sulle dichiarazioni del conducente - Pt_2 parte interessata- e dal teste inattendibile. _1
Può peraltro esser considerato che non sono state rinvenute tracce di frenata, e che i ribaltamenti e posizione di quiete dell'auto danneggiata, inducono a ritenere che la velocità fosse sostenuta al momento dell'occorso.
Ed ancora appare del tutto anomalo che, nonostante la presenza di feriti sull'auto, e la gravità dell'accaduto, non vi sia stato intervento nell'immediato dei soccorsi -CC e 118-; né vi sono riscontri ed indicazioni sui soggetti che avrebbero dovuto soccorrere nell'immediato il conducente e la trasportata.
Essendo peraltro anche stata prospettata l'avvenuta collisione laterale tra le auto, va considerato che i CC avrebbero dovuto rilevare la presenza delle relative tracce;
peraltro la trasportata nulla ha riferito sulla collisione de qua. Tes_2
Manca in definitiva qualsivoglia utile elemento che possa anche indurre ad ipotizzare che sui luoghi de quibus possa essersi verificato il sinistro così come descritto dagli appellanti.
Tali fondamentali carenze probatorie inducono a condividere le argomentazioni rese in prime cure, poste a sostegno della pronuncia di rigetto.
Mancano difatti supporti probatori idonei e sufficienti al fine di consentire di ritenere che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte.
Le asserzioni degli appellanti devono pertanto ritenersi mere ed indimostrate ipotesi che non trovano conforto neppure in chiave di ricostruzione induttiva, ed in termini di verosimiglianza.
Pagina 5 Per quel che concerne il secondo motivo di appello, concernente la liquidazione delle spese di ctu, va considerato che essendovi stata costituzione congiunta ed unitaria delle parti, corretta si appalesa la decisione del Giudice di prime cure, di porre a carico delle parti soccombenti, ed in solido, le spese di ctu.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ritiene doversi disporre la condanna dei soccombenti al pagamento nella misura media dello scaglione di riferimento -fino ad €
26.000,00, come da indicazione nella nota di iscrizione a ruolo-, con computo della fase di trattazione al minimo, non essendovi stata istruttoria.
Nulla deve essere disposto nei confronti della , non costituita in giudizio. Tes_2
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 958/2023 pubblicata il 5/4/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la Uila Comunale di Stornara e al pagamento in Parte_2 solido delle spese di lite che si liquidano a favore della in complessivi € CP_1
4.888,00, oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che la sono tenuti in Parte_3 solido, per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 22/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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