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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.831 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Grattagliano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Monopoli (BA), alla Piazza S.
Antonio, n. 24, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
p. iva: ), in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Anna Putignano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari (BA),
alla via Camillo Rosalba, n.47/Z, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA – NONCHÈ
incorporante (c.f.: e p.iva: Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis, ed elettivamente domiciliata P.IVA_3
presso il suo studio, in Bari (BA), alla via Francesco Saverio Abbrescia n. 53, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATO –
All'odierna udienza collegiale del 16 aprile 2025 la Corte, preso atto che le parti costituite, entro il termine concesso loro, hanno depositato note scritte, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante deposito del provvedimento decisorio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 373/2024, pubblicata in data 05.03.2024, il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
accoglieva la domanda dell'attore in parte qua, rideterminando la somma di cui all'impugnato atto
di precetto del 1 dicembre 2017, nel minore importo di euro 159.914,00; compensava le spese di lite
e poneva definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido, detratti gli eventuali acconti
già versati.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello , con atto ritualmente notificato, Parte_1
cui si opponevano ed incorporante Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eccependone - in via pregiudiziale - l'inammissibilità per tardività ex art.327 c.p.c. e - nel merito -
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del presente gravame.
All'odierna udienza collegiale del 16 aprile 2025 la Corte, preso atto che le parti costituite, entro il termine concesso loro, hanno depositato note scritte, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante deposito del provvedimento decisorio.
2. Preliminarmente va esaminata, in quanto assorbente, l'eccezione pregiudiziale in rito,
tempestivamente sollevata sia dalla società cessionaria, che dall'istituto di credito cedente, di inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto.
Ed invero, occorre evidenziare come, in tema di opposizioni a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c.,
non trovi applicazione la generale previsione di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in forza dei principi sanciti dall'art. 3 della suddetta legge, nonché dall'art 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che ne escludono l'applicabilità
per quei procedimenti - quali quelli di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - e per quelle controversie per cui sorge l'esigenza di una sollecita trattazione, al fine di scongiurare ritardi che possano arrecare grave pregiudizio alle parti.
È, infatti, pacificamente affermato dalla S.C che “l'opposizione a precetto, con la quale si contesta
alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata,
rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si
applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei
termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
e 92 dell'ordinamento giudiziario” (Cass. Ordinanza n. 22484/2014).
E ancora, in un recente arresto, la giurisprudenza di legittimità conferma che: “le opposizioni
esecutive in generale, ivi comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono
sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia
con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, nel suo dipanarsi
nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. n. 95/2017).
Tuttavia, occorre evidenziare che la S.C. - fermo il principio della inapplicabilità al procedimento di opposizione a precetto della sospensione feriale dei termini - ha, altresì, stabilito che, nelle opposizioni esecutive, l'istituto de quo torna ad essere applicabile:
“- quando si discute soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione
esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. n. 6672/2010); - quando l'attore opponente chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di
danaro (Cass. n. 24047/2009);
- quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda
esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta
soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
- quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un
controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non
eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di
accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale,
mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione
all'esecuzione (Cass. 5396/2009);
e, inoltre, anche quando “nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, di cui
alcune soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale… tranne nel caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista
la sospensione sia accessoria e consequenziale rispetto a quella per la quale la legge la esclude”
(Cass. n. 15892/2014, Cass. n. 6235/2016, Cass. n. 8113/2013)
Orbene, in ragione di quanto sopra, va osservato come nel caso in esame non ricorra alcuna delle cennate eccezioni, non risultando le domande di rimborso degli interessi pagati in eccesso, nonché di risarcimento per i danni asseritamente subiti - formulate dal in primo grado, in via Parte_1
riconvenzionale e reiterate in questa sede - idonee a sottrarre il giudizio de quo dall'esenzione della sospensione feriale dei termini, attesa la loro natura accessoria e consequenziale rispetto alla spiegata opposizione a precetto, nonché stante la sussistente connessione per pregiudizialità fra l'opposizione esecutiva pregiudicante e le richieste ordinarie pregiudicate.
Ne deriva che, domande accessorie, conseguenziali e, pertanto, connesse a quella di opposizione a precetto, come quelle spiegate dall'appellante, devono ritenersi attratte nel regime di non assoggettabilità alla sospensione feriale dei termini, proprio dell'opposizione esecutiva cui queste accedono, almeno fino allo scioglimento della connessione.
Né può essere attribuita rilevanza al controcredito opposto dal derivante dall'avvenuto Parte_1
pagamento da parte sua di maggiori interessi passivi in base al piano di ammortamento originario,
avendo il CTU acclarato che il valore di quest'ultimo non è – come asserito dall'appellante pari ad euro 103.940,00, bensì ad euro 45.783,30, somma questa che non eccede il credito di cui al precetto e che, pertanto, esclude l'assoggettabilità della controversia in esame alla sospensione feriale dei termini processuali.
Ed invero, posto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 5/3/2024, l'atto di appello che risulta notificato il 7/10/2024 - a mezzo pec all'indirizzo del procuratore costituito in primo grado
(cfr. all. semplice al fascicolo telematico di parte appellante) - va dichiarato inammissibile, in quanto proposto ben oltre il termine “lungo” (di 6 mesi) previsto dall'art.327 c.p.c. per l'impugnazione della pronuncia medesima.
3 La definizione in rito del presente giudizio esonera il Collegio dall'esame, nel merito, dei motivi di appello.
4. All'esito del presente giudizio consegue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore delle appellate costituite, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché di (incorporante , in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_3
ll.rr.p.t, avverso la sentenza n. 373/2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente gravame che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 16
aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.831 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Grattagliano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Monopoli (BA), alla Piazza S.
Antonio, n. 24, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
p. iva: ), in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Anna Putignano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari (BA),
alla via Camillo Rosalba, n.47/Z, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA – NONCHÈ
incorporante (c.f.: e p.iva: Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis, ed elettivamente domiciliata P.IVA_3
presso il suo studio, in Bari (BA), alla via Francesco Saverio Abbrescia n. 53, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATO –
All'odierna udienza collegiale del 16 aprile 2025 la Corte, preso atto che le parti costituite, entro il termine concesso loro, hanno depositato note scritte, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante deposito del provvedimento decisorio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 373/2024, pubblicata in data 05.03.2024, il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
accoglieva la domanda dell'attore in parte qua, rideterminando la somma di cui all'impugnato atto
di precetto del 1 dicembre 2017, nel minore importo di euro 159.914,00; compensava le spese di lite
e poneva definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido, detratti gli eventuali acconti
già versati.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello , con atto ritualmente notificato, Parte_1
cui si opponevano ed incorporante Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eccependone - in via pregiudiziale - l'inammissibilità per tardività ex art.327 c.p.c. e - nel merito -
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del presente gravame.
All'odierna udienza collegiale del 16 aprile 2025 la Corte, preso atto che le parti costituite, entro il termine concesso loro, hanno depositato note scritte, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante deposito del provvedimento decisorio.
2. Preliminarmente va esaminata, in quanto assorbente, l'eccezione pregiudiziale in rito,
tempestivamente sollevata sia dalla società cessionaria, che dall'istituto di credito cedente, di inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto.
Ed invero, occorre evidenziare come, in tema di opposizioni a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c.,
non trovi applicazione la generale previsione di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in forza dei principi sanciti dall'art. 3 della suddetta legge, nonché dall'art 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che ne escludono l'applicabilità
per quei procedimenti - quali quelli di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - e per quelle controversie per cui sorge l'esigenza di una sollecita trattazione, al fine di scongiurare ritardi che possano arrecare grave pregiudizio alle parti.
È, infatti, pacificamente affermato dalla S.C che “l'opposizione a precetto, con la quale si contesta
alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata,
rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si
applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei
termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
e 92 dell'ordinamento giudiziario” (Cass. Ordinanza n. 22484/2014).
E ancora, in un recente arresto, la giurisprudenza di legittimità conferma che: “le opposizioni
esecutive in generale, ivi comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono
sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia
con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, nel suo dipanarsi
nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. n. 95/2017).
Tuttavia, occorre evidenziare che la S.C. - fermo il principio della inapplicabilità al procedimento di opposizione a precetto della sospensione feriale dei termini - ha, altresì, stabilito che, nelle opposizioni esecutive, l'istituto de quo torna ad essere applicabile:
“- quando si discute soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione
esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. n. 6672/2010); - quando l'attore opponente chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di
danaro (Cass. n. 24047/2009);
- quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda
esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta
soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
- quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un
controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non
eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di
accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale,
mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione
all'esecuzione (Cass. 5396/2009);
e, inoltre, anche quando “nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, di cui
alcune soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale… tranne nel caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista
la sospensione sia accessoria e consequenziale rispetto a quella per la quale la legge la esclude”
(Cass. n. 15892/2014, Cass. n. 6235/2016, Cass. n. 8113/2013)
Orbene, in ragione di quanto sopra, va osservato come nel caso in esame non ricorra alcuna delle cennate eccezioni, non risultando le domande di rimborso degli interessi pagati in eccesso, nonché di risarcimento per i danni asseritamente subiti - formulate dal in primo grado, in via Parte_1
riconvenzionale e reiterate in questa sede - idonee a sottrarre il giudizio de quo dall'esenzione della sospensione feriale dei termini, attesa la loro natura accessoria e consequenziale rispetto alla spiegata opposizione a precetto, nonché stante la sussistente connessione per pregiudizialità fra l'opposizione esecutiva pregiudicante e le richieste ordinarie pregiudicate.
Ne deriva che, domande accessorie, conseguenziali e, pertanto, connesse a quella di opposizione a precetto, come quelle spiegate dall'appellante, devono ritenersi attratte nel regime di non assoggettabilità alla sospensione feriale dei termini, proprio dell'opposizione esecutiva cui queste accedono, almeno fino allo scioglimento della connessione.
Né può essere attribuita rilevanza al controcredito opposto dal derivante dall'avvenuto Parte_1
pagamento da parte sua di maggiori interessi passivi in base al piano di ammortamento originario,
avendo il CTU acclarato che il valore di quest'ultimo non è – come asserito dall'appellante pari ad euro 103.940,00, bensì ad euro 45.783,30, somma questa che non eccede il credito di cui al precetto e che, pertanto, esclude l'assoggettabilità della controversia in esame alla sospensione feriale dei termini processuali.
Ed invero, posto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 5/3/2024, l'atto di appello che risulta notificato il 7/10/2024 - a mezzo pec all'indirizzo del procuratore costituito in primo grado
(cfr. all. semplice al fascicolo telematico di parte appellante) - va dichiarato inammissibile, in quanto proposto ben oltre il termine “lungo” (di 6 mesi) previsto dall'art.327 c.p.c. per l'impugnazione della pronuncia medesima.
3 La definizione in rito del presente giudizio esonera il Collegio dall'esame, nel merito, dei motivi di appello.
4. All'esito del presente giudizio consegue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore delle appellate costituite, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché di (incorporante , in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_3
ll.rr.p.t, avverso la sentenza n. 373/2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente gravame che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 16
aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca