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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11388 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIGLIO LEONARDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. )
resistente contumace
All'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 22/0626, prot. n. 39801 del 25/10/2022;
◊ condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.305,50 per compensi professionali,
oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/11/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 22/0626, prot. n. 39801 del
25/10/2022, con cui l di gli ha ingiunto il Controparte_1 CP_1
pagamento di € 28.800,00 per violazione dell'art. 22, co. 1, D.Lgs. 151/2015,
consistente nell'impiego di due lavoratori subordinati ( e Controparte_2 [...]
) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, CP_3
chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito,
l'annullamento. A sostegno dell'opposizione eccepiva che la contestazione dell'accertamento e l'ordinanza opposta gli erano state notificate, rispettivamente il
12.07.2018 e il 25/10/2022,, oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento, e quindi in violazione dell'art. 14 comma 1 della legge 689/81. Deduceva altresì l'estinzione del procedimento ex art. 13 D.Lgs. 124/2004, avendo regolarizzato i rapporti e pagato la somma aggiuntiva prevista dalla diffida. Eccepiva, in fine, la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981. In via subordinata contestava, inoltre, la quantificazione della sanzione.
La causa, stante la regolarità della notifica, veniva rinviata al fine di consentire all di costituirsi, come richiesto dal funzionario presente personalmente CP_1
alla udienza del 3.05.2024. L'ispettorato convenuto, regolarmente citato, tuttavia
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rimaneva contumace. Indi la causa, sulle conclusioni del ricorrente, veniva trattenuta in deliberazione.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 09/11/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 25/10/2022.
Il ricorso merita di essere accolto.
Invero, il ricorrente, sul presupposto che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(novanta giorni decorrenti dal momento in cui l è venuto a conoscenza della CP_4
violazione), con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/81 prevede infatti che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'esterno entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento (…). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto”.
Ciò posto, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie l'accertamento della violazione è avvenuto con riferimento al lavoratore presente sui luoghi al momento del primo accesso Controparte_2
ispettivo, il 02.11.2016 ( cfr. verbale di primo accesso e modello unilav) e per il lavoratore , il 18.05.2017 (cfr. modello unilav) allorché il rapporto Controparte_3
di lavoro irregolare, secondo quanto dedotto dal ricorrente, è stato rilevato e regolarizzato. La contestazione, notificata il 12.07.2018 (cfr. verbale unico di accertamento notificato) risulta dunque essere stata comunicata ben oltre il termine perentorio .
Alla luce delle superiori considerazioni, poiché il termine di 90 giorni non è stato rispettato, deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14 L. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che la tardiva notificazione determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria (da ultimo in tal senso Cass.
civ., Sez. II, ord. 09.02.2024, n. 3712;).
Il ricorso, tenuto conto altresì che l non costituendosi non ha assolto CP_1
all'onere probatorio sullo stesso incombente, va, pertanto, accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/11/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11388 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIGLIO LEONARDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Avv. )
resistente contumace
All'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 22/0626, prot. n. 39801 del 25/10/2022;
◊ condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.305,50 per compensi professionali,
oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/11/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 22/0626, prot. n. 39801 del
25/10/2022, con cui l di gli ha ingiunto il Controparte_1 CP_1
pagamento di € 28.800,00 per violazione dell'art. 22, co. 1, D.Lgs. 151/2015,
consistente nell'impiego di due lavoratori subordinati ( e Controparte_2 [...]
) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, CP_3
chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e, nel merito,
l'annullamento. A sostegno dell'opposizione eccepiva che la contestazione dell'accertamento e l'ordinanza opposta gli erano state notificate, rispettivamente il
12.07.2018 e il 25/10/2022,, oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento, e quindi in violazione dell'art. 14 comma 1 della legge 689/81. Deduceva altresì l'estinzione del procedimento ex art. 13 D.Lgs. 124/2004, avendo regolarizzato i rapporti e pagato la somma aggiuntiva prevista dalla diffida. Eccepiva, in fine, la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981. In via subordinata contestava, inoltre, la quantificazione della sanzione.
La causa, stante la regolarità della notifica, veniva rinviata al fine di consentire all di costituirsi, come richiesto dal funzionario presente personalmente CP_1
alla udienza del 3.05.2024. L'ispettorato convenuto, regolarmente citato, tuttavia
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rimaneva contumace. Indi la causa, sulle conclusioni del ricorrente, veniva trattenuta in deliberazione.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 09/11/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 25/10/2022.
Il ricorso merita di essere accolto.
Invero, il ricorrente, sul presupposto che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(novanta giorni decorrenti dal momento in cui l è venuto a conoscenza della CP_4
violazione), con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/81 prevede infatti che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'esterno entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento (…). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto”.
Ciò posto, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie l'accertamento della violazione è avvenuto con riferimento al lavoratore presente sui luoghi al momento del primo accesso Controparte_2
ispettivo, il 02.11.2016 ( cfr. verbale di primo accesso e modello unilav) e per il lavoratore , il 18.05.2017 (cfr. modello unilav) allorché il rapporto Controparte_3
di lavoro irregolare, secondo quanto dedotto dal ricorrente, è stato rilevato e regolarizzato. La contestazione, notificata il 12.07.2018 (cfr. verbale unico di accertamento notificato) risulta dunque essere stata comunicata ben oltre il termine perentorio .
Alla luce delle superiori considerazioni, poiché il termine di 90 giorni non è stato rispettato, deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14 L. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che la tardiva notificazione determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria (da ultimo in tal senso Cass.
civ., Sez. II, ord. 09.02.2024, n. 3712;).
Il ricorso, tenuto conto altresì che l non costituendosi non ha assolto CP_1
all'onere probatorio sullo stesso incombente, va, pertanto, accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/11/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro