Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 4111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.4111/2024 V.G., promossa con ricorso depositato il 02.09.2024 da:
1) NO , cittadina italiana, nata a [...], il [...], Parte_1 residente in [...], C.F. C.F._1
[...]
e
2) NO , cittadino italiano, nato a [...], il [...], Parte_2 residente in [...], C.F. C.F._2
[...]
entrambi assistiti dall'Avvocato Mario E. Crespi, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gavirate (Va), in data 25.07.2015 (Atto n.20, Parte II, Serie C, Ufficio
1 – anno 2015),
separati consensualmente con sentenza n.677/2024 del 07.10.2024 passata in giudicato
(v. documenti in atti).
con il seguente figlio minorenne: nato in data [...] a [...], Persona_1 cittadino italiano, C.F. : CodiceFiscale_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2.09.2024, richiedevano che venisse dapprima pronunciata la separazione personale e, trascorso il termine di rito, dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto alle seguenti condizioni:
a) a weekend alternati dal sabato pomeriggio alle ore 15.30 sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o sino alle ore 10.00 nei periodi non scolastici,
b) il giovedì di ogni settimana dalla uscita dalla scuola, o dalle ore 18.30 nei periodi non scolastici, sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o sino alle ore 10.00 nei periodi non scolastici,
c) nelle settimane con il weekend di pertinenza della madre, il venerdì pomeriggio dalla uscita dalla scuola, o dalle ore 18.30 nei periodi non scolastici, sino al sabato mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o sino alle ore 10.00 nei periodi non scolastici,
d) la metà dei giorni delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, con i giorni di
Natale e Pasqua ad anni alterni,
e) sino a tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo,
2. obbligo per il padre di provvedere al versamento, in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma €.400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% dei costi da sostenersi per la mensa scolastica ed al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come individuate e regolamentate nelle Linee Guida della Corte di Appello di Milano, che i genitori, sottoscrivendo il presente ricorso, dichiarano di ben conoscere ed accettare,
3. i NOi e si dichiarano economicamente autosufficienti, Pt_1 Pt_2
4. l'assegno unico verrà ricevuto da entrambi i genitori in quote uguali,
5. i genitori si concedono autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione, tra cui la rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza, e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Con sentenza n.677/2024, emessa il 3.10.2024 e pubblicata il successivo 7.10.2024, il
Tribunale di Busto Arsizio omologava per ogni effetto di legge la separazione personale in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e . Parte_1 Parte_2
In data 10.10.2024 anche l'Ufficio del Pubblico Ministero rinunciava ad impugnare la sentenza di separazione.
Con ordinanza del 10.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del procedimento quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio e, disposta nuovamente la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., veniva concesso termine per il deposito di note scritte, poi ritualmente depositate, con cui le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui sopra.
Pag. 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi dai coniugi Parte_1
e in data 25.07.2015 in Gavirate (Va), con atto iscritto nei registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Gavirate (Atto n.20, Parte II, Serie C, Ufficio 1 – anno
2015) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______13.5.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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