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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 07/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1218/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Vittoria Monteleone, con domicilio eletto a Biella in via Repubblica 29;
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , nata a [...] il [...], residente ad Andorno CP_1 C.F._2
Micca in via Golzio 10,
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
Per parte attrice
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio nelle modalità già individuate dal CTU dott. e di seguito indicate:
1. Affidamento Persona_1 condiviso del figlio minore, con ordinaria amministrazione disgiunta, con collocazione e residenza abituale presso la madre e diritto di visita del padre.
2. Possibilità per il padre di tenere con sé il figlio secondo il calendario stabilito dal CTU a pagina 106 e 107 della relazione peritale, che si intende in questa sede richiamato e trascritto;
3. Percezione dell'assegno unico al 50% da parte dei genitori. In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale adito respingere la domanda di parte attrice salvo ampliare il diritto di visita del padre secondo i criteri di gradualità ed estrema cautela già evidenziati nella CTU del 2021 della dott.ssa e pertanto indicando una scansione cronologica più ampia e lunga rispetto a Per_2 quella proposta dal CTU attuale, secondo tempi e modalità che il Tribunale adito riterrà più opportune. Spese compensate.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Dalla relazione di convivenza delle parti nasceva, a Ponderano il 22 marzo 2020, il figlio Persona_3
Cessata la convivenza, le parti si rivolgevano all'autorità giudiziaria per regolamentare le
[...] condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore. Con decreto 2043 del 24 giugno
2021 il Tribunale di Biella disponeva, inter alia, l'affido condiviso del minore, il suo collocamento prevalente presso la madre e il progressivo recupero della frequentazione con il padre. La dott.
nominata consulente d'ufficio nel procedimento, suggeriva di rivalutare la Testimone_1 situazione del nucleo familiare al compimento del terzo anno d'età del minore, al fine di “pensare ad un ulteriore ampliamento delle possibilità di visita al padre”. Al compimento del terzo anno d'età del minore le parti non trovavano un accordo per la ridefinizione del calendario;
pertanto, con ricorso del 28 novembre 2023 il padre si rivolgeva nuovamente all'autorità giudiziaria chiedendo di poter frequentare il minore più a lungo e di poterlo ospitare anche per il pernottamento.
Con memoria 21 gennaio 2024 la madre rilevava che il padre non aveva mai versato la rivalutazione
Istat del contributo ordinario né sostenuto le spese straordinarie (fatta eccezione per quelle relative al centro estivo del 2023) e che risultava ancora pendente a carico del ricorrente il procedimento RGNR
1137/2020 per maltrattamenti nei confronti suoi e del figlio;
chiedeva che il calendario di frequentazioni fosse ampliato solo all'esito di una nuova indagine sulle capacità genitoriali del padre. Scambiate le memorie, all'udienza del 21 febbraio 2024 la giudice sentiva le parti e disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento penale;
con ordinanza del 19 aprile 2024 la giudice disponeva una consulenza tecnica sulle capacità genitoriali delle parti, nominando il dott.
[...]
. L'11 novembre 2024 il consulente d'ufficio depositava il proprio elaborato. Per_1
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti discutevano le risultanze peritali, la giudice “disponeva che il nucleo familiare [fosse] preso immediatamente in carico dai Servizi Sociali, [affinché provvedessero da subito] a prendere contatto con le parti e ad attivare un intervento di educativa domiciliare per il minore nonché la sua presa in carico presso la NPI”, quindi fissava udienza di discussione. Scambiate le memorie, all'udienza del 7 marzo 2025 la giudice rimetteva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Tribunale osserva che le parti non hanno formulato domande con riferimento all'affidamento, al collocamento prevalente e al mantenimento del minore e che Persona_3 nel corso del presente procedimento non sono emerse circostanze tali da giustificare l'adozione di provvedimenti d'ufficio: sul punto, debbono allora trovare piena conferma le statuizioni di cui al precedente decreto. La perizia svolta ha evidenziato un quadro di sostanziale adeguatezza delle parti ad occuparsi del figlio;
nondimeno, sono emerse alcune criticità che giustificano l'adozione di specifici interventi a favore del minore.
Il dott. ha riscontrato che il bambino manifesta disagio per una situazione familiare Per_1 instabile e conflittuale: in particolare, egli ha sviluppato vincoli di lealtà disfunzionali e processi adattativi difensivi, quali ad esempio la tendenza all'autocensura, con il concreto rischio di sviluppare in futuro psicopatologie più serie;
il consulente ha inoltre ravvisato – previo confronto con le maestre della scuola frequentata dal minore – che il bambino ha significative difficoltà linguistiche e alcune difficoltà comportamentali, quali ad esempio l'aggressività verso i compagni.
Il dott. ha poi osservato che i genitori non si curano di esporre il figlio al conflitto;
la madre, Per_1 inoltre, appare concentrata sull'idealizzazione del proprio ruolo e, specularmente, sullo svilimento del ruolo dell'altro genitore – ritenuto assolutamente immeritevole di una seconda opportunità, e non comprende che il bambino soffre per la costante demolizione della figura paterna cui viene sottoposto;
il padre, invece, risulta incapace di interpretare le emozioni e i bisogni del figlio e non comprende che i suoi comportamenti possono produrre pesanti ricadute sulla psiche del minore. Le conclusioni del consulente con riferimento al padre hanno peraltro trovato un puntuale riscontro all'ultima udienza, quando le parti hanno rappresentato che il padre è infastidito dal fatto che il bambino chiami il marito della madre con un nomignolo che ricorda la parola “babbo” e il padre ha ritenuto che il problema potesse considerarsi risolto imponendo al figlio di non usare quel nomignolo davanti a lui
(“Mi dà fastidio che chiami il marito della mamma, però adesso ha capito che mi Per_3 Per_4 dà fastidio e si corregge”).
Il dott. ha infine osservato che i genitori non appaiono sufficientemente consapevoli delle Per_1 difficoltà del minore e della conseguente necessità di porvi rimedio. Appare peraltro significativo a riguardo che entrambi i genitori abbiano ripetutamente ignorato il consiglio delle maestre di attivare un percorso di logopedia e un percorso di psicomotricità, pur in assenza di miglioramenti spontanei del minore. Le criticità evidenziate dal consulente hanno peraltro trovato conferma nella condotta processuale delle parti: all'esito della consulenza tecnica, che pur suggeriva dettagliati interventi a sostegno del bambino, le parti non hanno mai ritenuto di discutere sul punto, e hanno formulato le rispettive conclusioni soltanto in relazione al calendario delle visite.
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il Tribunale, in accoglimento dei suggerimenti del consulente, ritiene di disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali,
i quali provvederanno ad attivare un intervento educativo domiciliare e, in collaborazione con la NPI,
a eseguire una valutazione psicologica, logopedica e psicomotoria del minore e ad attivare i percorsi di sostegno ritenuti utili. Nel caso in cui perduri il disinteresse dei genitori per i percorsi dei Servizi
Sociali, questi ultimi dovranno effettuare una segnalazione al Giudice Tutelare. Il Tribunale ritiene infine di invitare le parti a iniziare percorsi di supporto individuale e di coppia per il rafforzamento delle competenze genitoriali e della capacità di dialogo.
Ai sensi dell'art. 439 bis. 39 c.p.c., comma 1, lett. a), ritenuto che i comportamenti delle parti sopra descritti abbiano recato un pregiudizio al minore, si procede al loro ammonimento.
Ai sensi dell'art. 337 bis s.s. c.c., nel corso dell'istruttoria svolta non sono emerse circostanze ostative a un pieno – seppur graduale – recupero del rapporto padre – figlio. La madre stessa si è dichiarata favorevole a un ampliamento del calendario di frequentazioni, seppur con modalità più lente e prudenti di quelle indicate dal consulente. Il Tribunale ritiene di adottare il calendario ipotizzato dal consulente tecnico, in quanto esso prevede un incremento graduale delle frequentazioni (si inizia con un solo pernottamento a week end alternati) distribuito su un periodo sufficientemente ampio (il raggiungimento della frequentazione pari tempo è prevista al settimo anno di età del bambino). In ogni caso i Servizi Sociali potranno vigilare sull'adeguatezza del calendario alle esigenze del minore e proporre alle parti le opportune rimodulazioni. La parte resistente ha parzialmente contestato gli esiti della consulenza tecnica, osservando che il dott. ha sottovalutato il suo status di vittima e ha adottato metodi che l'hanno sfavorita. Il Per_1
Tribunale ritiene di non prendere in considerazione tali contestazioni, atteso che, a ben vedere, la consulenza ha condotto a una rivalutazione delle potenzialità del padre, ma non ha mai messo in discussione le capacità della madre, che nella prospettazione del consulente resta affidataria e collocataria prevalente del minore e che in ogni caso non si è mai opposta agli interventi da questi suggeriti a tutela del minore.
In assenza di accordo delle parti, l'assegno unico dovrà essere ripartito fra le parti ai sensi di legge.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della condotta delle parti, il Tribunale ritiene che vi siano gravi e fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite e per porre le spese di consulenza tecnica – liquidate separatamente – definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG
1218/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Conferma le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Biella 2043/2021 del 24 giugno 2001 con riferimento all'affidamento, al collocamento prevalente e al mantenimento del minore Persona_3
[...]
- Rivolge alle parti l'ammonimento di cui all'art. 439 bis. 39, comma 1, lett. a) c.p.c.;
- Dispone che i Servizi Sociali prendano in carico il nucleo familiare, attivino immediatamente un percorso educativo domiciliare e – in collaborazione con la NPI – eseguano tempestivamente una valutazione psicologica, logopedica e psicomotoria del minore, curino l'attivazione dei percorsi ritenuti necessari e compiano una segnalazione al GT in caso di mancata collaborazione dei genitori;
- Suggerisce alle parti di intraprendere percorsi individuali e di coppia volti al rafforzamento delle capacità genitoriali e di interazione;
- Dispone che il minore possa frequentare il padre secondo il calendario predisposto dal consulente d'ufficio nella propria relazione alle pagg. 106-107;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Si comunichi ai Servizi Sociali e alla NPI.
Biella, 02/04/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1218/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Vittoria Monteleone, con domicilio eletto a Biella in via Repubblica 29;
parte attrice
nei confronti di:
c.f. , nata a [...] il [...], residente ad Andorno CP_1 C.F._2
Micca in via Golzio 10,
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni:
Per parte attrice
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio nelle modalità già individuate dal CTU dott. e di seguito indicate:
1. Affidamento Persona_1 condiviso del figlio minore, con ordinaria amministrazione disgiunta, con collocazione e residenza abituale presso la madre e diritto di visita del padre.
2. Possibilità per il padre di tenere con sé il figlio secondo il calendario stabilito dal CTU a pagina 106 e 107 della relazione peritale, che si intende in questa sede richiamato e trascritto;
3. Percezione dell'assegno unico al 50% da parte dei genitori. In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale adito respingere la domanda di parte attrice salvo ampliare il diritto di visita del padre secondo i criteri di gradualità ed estrema cautela già evidenziati nella CTU del 2021 della dott.ssa e pertanto indicando una scansione cronologica più ampia e lunga rispetto a Per_2 quella proposta dal CTU attuale, secondo tempi e modalità che il Tribunale adito riterrà più opportune. Spese compensate.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Dalla relazione di convivenza delle parti nasceva, a Ponderano il 22 marzo 2020, il figlio Persona_3
Cessata la convivenza, le parti si rivolgevano all'autorità giudiziaria per regolamentare le
[...] condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore. Con decreto 2043 del 24 giugno
2021 il Tribunale di Biella disponeva, inter alia, l'affido condiviso del minore, il suo collocamento prevalente presso la madre e il progressivo recupero della frequentazione con il padre. La dott.
nominata consulente d'ufficio nel procedimento, suggeriva di rivalutare la Testimone_1 situazione del nucleo familiare al compimento del terzo anno d'età del minore, al fine di “pensare ad un ulteriore ampliamento delle possibilità di visita al padre”. Al compimento del terzo anno d'età del minore le parti non trovavano un accordo per la ridefinizione del calendario;
pertanto, con ricorso del 28 novembre 2023 il padre si rivolgeva nuovamente all'autorità giudiziaria chiedendo di poter frequentare il minore più a lungo e di poterlo ospitare anche per il pernottamento.
Con memoria 21 gennaio 2024 la madre rilevava che il padre non aveva mai versato la rivalutazione
Istat del contributo ordinario né sostenuto le spese straordinarie (fatta eccezione per quelle relative al centro estivo del 2023) e che risultava ancora pendente a carico del ricorrente il procedimento RGNR
1137/2020 per maltrattamenti nei confronti suoi e del figlio;
chiedeva che il calendario di frequentazioni fosse ampliato solo all'esito di una nuova indagine sulle capacità genitoriali del padre. Scambiate le memorie, all'udienza del 21 febbraio 2024 la giudice sentiva le parti e disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento penale;
con ordinanza del 19 aprile 2024 la giudice disponeva una consulenza tecnica sulle capacità genitoriali delle parti, nominando il dott.
[...]
. L'11 novembre 2024 il consulente d'ufficio depositava il proprio elaborato. Per_1
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti discutevano le risultanze peritali, la giudice “disponeva che il nucleo familiare [fosse] preso immediatamente in carico dai Servizi Sociali, [affinché provvedessero da subito] a prendere contatto con le parti e ad attivare un intervento di educativa domiciliare per il minore nonché la sua presa in carico presso la NPI”, quindi fissava udienza di discussione. Scambiate le memorie, all'udienza del 7 marzo 2025 la giudice rimetteva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Tribunale osserva che le parti non hanno formulato domande con riferimento all'affidamento, al collocamento prevalente e al mantenimento del minore e che Persona_3 nel corso del presente procedimento non sono emerse circostanze tali da giustificare l'adozione di provvedimenti d'ufficio: sul punto, debbono allora trovare piena conferma le statuizioni di cui al precedente decreto. La perizia svolta ha evidenziato un quadro di sostanziale adeguatezza delle parti ad occuparsi del figlio;
nondimeno, sono emerse alcune criticità che giustificano l'adozione di specifici interventi a favore del minore.
Il dott. ha riscontrato che il bambino manifesta disagio per una situazione familiare Per_1 instabile e conflittuale: in particolare, egli ha sviluppato vincoli di lealtà disfunzionali e processi adattativi difensivi, quali ad esempio la tendenza all'autocensura, con il concreto rischio di sviluppare in futuro psicopatologie più serie;
il consulente ha inoltre ravvisato – previo confronto con le maestre della scuola frequentata dal minore – che il bambino ha significative difficoltà linguistiche e alcune difficoltà comportamentali, quali ad esempio l'aggressività verso i compagni.
Il dott. ha poi osservato che i genitori non si curano di esporre il figlio al conflitto;
la madre, Per_1 inoltre, appare concentrata sull'idealizzazione del proprio ruolo e, specularmente, sullo svilimento del ruolo dell'altro genitore – ritenuto assolutamente immeritevole di una seconda opportunità, e non comprende che il bambino soffre per la costante demolizione della figura paterna cui viene sottoposto;
il padre, invece, risulta incapace di interpretare le emozioni e i bisogni del figlio e non comprende che i suoi comportamenti possono produrre pesanti ricadute sulla psiche del minore. Le conclusioni del consulente con riferimento al padre hanno peraltro trovato un puntuale riscontro all'ultima udienza, quando le parti hanno rappresentato che il padre è infastidito dal fatto che il bambino chiami il marito della madre con un nomignolo che ricorda la parola “babbo” e il padre ha ritenuto che il problema potesse considerarsi risolto imponendo al figlio di non usare quel nomignolo davanti a lui
(“Mi dà fastidio che chiami il marito della mamma, però adesso ha capito che mi Per_3 Per_4 dà fastidio e si corregge”).
Il dott. ha infine osservato che i genitori non appaiono sufficientemente consapevoli delle Per_1 difficoltà del minore e della conseguente necessità di porvi rimedio. Appare peraltro significativo a riguardo che entrambi i genitori abbiano ripetutamente ignorato il consiglio delle maestre di attivare un percorso di logopedia e un percorso di psicomotricità, pur in assenza di miglioramenti spontanei del minore. Le criticità evidenziate dal consulente hanno peraltro trovato conferma nella condotta processuale delle parti: all'esito della consulenza tecnica, che pur suggeriva dettagliati interventi a sostegno del bambino, le parti non hanno mai ritenuto di discutere sul punto, e hanno formulato le rispettive conclusioni soltanto in relazione al calendario delle visite.
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il Tribunale, in accoglimento dei suggerimenti del consulente, ritiene di disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali,
i quali provvederanno ad attivare un intervento educativo domiciliare e, in collaborazione con la NPI,
a eseguire una valutazione psicologica, logopedica e psicomotoria del minore e ad attivare i percorsi di sostegno ritenuti utili. Nel caso in cui perduri il disinteresse dei genitori per i percorsi dei Servizi
Sociali, questi ultimi dovranno effettuare una segnalazione al Giudice Tutelare. Il Tribunale ritiene infine di invitare le parti a iniziare percorsi di supporto individuale e di coppia per il rafforzamento delle competenze genitoriali e della capacità di dialogo.
Ai sensi dell'art. 439 bis. 39 c.p.c., comma 1, lett. a), ritenuto che i comportamenti delle parti sopra descritti abbiano recato un pregiudizio al minore, si procede al loro ammonimento.
Ai sensi dell'art. 337 bis s.s. c.c., nel corso dell'istruttoria svolta non sono emerse circostanze ostative a un pieno – seppur graduale – recupero del rapporto padre – figlio. La madre stessa si è dichiarata favorevole a un ampliamento del calendario di frequentazioni, seppur con modalità più lente e prudenti di quelle indicate dal consulente. Il Tribunale ritiene di adottare il calendario ipotizzato dal consulente tecnico, in quanto esso prevede un incremento graduale delle frequentazioni (si inizia con un solo pernottamento a week end alternati) distribuito su un periodo sufficientemente ampio (il raggiungimento della frequentazione pari tempo è prevista al settimo anno di età del bambino). In ogni caso i Servizi Sociali potranno vigilare sull'adeguatezza del calendario alle esigenze del minore e proporre alle parti le opportune rimodulazioni. La parte resistente ha parzialmente contestato gli esiti della consulenza tecnica, osservando che il dott. ha sottovalutato il suo status di vittima e ha adottato metodi che l'hanno sfavorita. Il Per_1
Tribunale ritiene di non prendere in considerazione tali contestazioni, atteso che, a ben vedere, la consulenza ha condotto a una rivalutazione delle potenzialità del padre, ma non ha mai messo in discussione le capacità della madre, che nella prospettazione del consulente resta affidataria e collocataria prevalente del minore e che in ogni caso non si è mai opposta agli interventi da questi suggeriti a tutela del minore.
In assenza di accordo delle parti, l'assegno unico dovrà essere ripartito fra le parti ai sensi di legge.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della condotta delle parti, il Tribunale ritiene che vi siano gravi e fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite e per porre le spese di consulenza tecnica – liquidate separatamente – definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG
1218/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Conferma le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Biella 2043/2021 del 24 giugno 2001 con riferimento all'affidamento, al collocamento prevalente e al mantenimento del minore Persona_3
[...]
- Rivolge alle parti l'ammonimento di cui all'art. 439 bis. 39, comma 1, lett. a) c.p.c.;
- Dispone che i Servizi Sociali prendano in carico il nucleo familiare, attivino immediatamente un percorso educativo domiciliare e – in collaborazione con la NPI – eseguano tempestivamente una valutazione psicologica, logopedica e psicomotoria del minore, curino l'attivazione dei percorsi ritenuti necessari e compiano una segnalazione al GT in caso di mancata collaborazione dei genitori;
- Suggerisce alle parti di intraprendere percorsi individuali e di coppia volti al rafforzamento delle capacità genitoriali e di interazione;
- Dispone che il minore possa frequentare il padre secondo il calendario predisposto dal consulente d'ufficio nella propria relazione alle pagg. 106-107;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Si comunichi ai Servizi Sociali e alla NPI.
Biella, 02/04/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli