Art. 6. ((Il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Il comitato di gestione e' tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attivita' del fondo))
Il comitato di gestione e' tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attivita' del fondo))