Articolo 6 della Legge 23 gennaio 1970, n. 8
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 febbraio 1970
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Versione
13 maggio 1976
Art. 6. ((Il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Il comitato di gestione e' tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attivita' del fondo))
Entrata in vigore il 13 maggio 1976
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