Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2001, n. 8443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8443 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z / A 4 A / R CANCELLERIA . 6 T N 2 S I . - A R G . K B E P . . R R L D UBBLICA ITALIANA A L L A T A E 0 1 CORTE S PRE844 3 . D U D B B I IN NOME DEL POPOLO ITALI NO E I A S T T N R A E N 1 T S E 3 RI I S 1 ZIONE A E E Oggetto . T N A RAPPRESENTANZA SEZIONE PRIMA CIVILE M LEGALE DI SOCIETA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12457/00 Presidente Dott. Pasquale REALE Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron. 19296 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 09/04/2001 SALME1 - Consigliere Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S EN TENZA Rilasciata copia legale E al Sig. FACIO D'URSO sul ricorso proposto da: per diritti L. 14000+6 21 GIU 2001 BUHNE GIORGIO, in proprio e quale legale rappresentante IL CANCELLIERE della Srl VINCA - VENDITA IMMOBILI NUOVE COSTORUZIONI APPALTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO وکیا II 1, presso l'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO CONSOLINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente DIRITTI
contro
FALLIMENTO V.I.N.C.A. VENDITA IMMOBILI NUOVE APPALTI Srl, COSTRUZIONI elettivamente domiciliato in 2001 ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso l'avvocato ANTONIO CANCELLERI - 1010 CAIAFA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
DI MO GI, nella qualità di liquidatore della Srl V.I.N.C.A. VENDITA IMMOBILI NUOVE COSTRUZIONI APPALTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, MONTE DEI PASCHI DI SIENA - ESATTORIA COMUNALE DI ROMA;
- intimati avverso la sentenza n. 1903/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/06/99; ហ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Colacino, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Fallimento CA, l'Avvocato Caiafa, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 2 l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma dichiarò con sentenza 18.3.1989 il fallimento della società CA s.r.l., su istanza della Intendenza di Finanza della Esattoria Comunale di Roma, per il mancato pagamento di tributi di ammontare superiore a L. 8.000.000, relativi agli anni 1966-1969. Alla sentenza proposero separate opposizioni UH IO e Di AI IA, rispettivamente ammi- nistratore unico e liquidatore giudiziale della socie- tà; i due giudizi furono riuniti ed il tribunale con sentenza 9.7.1991 rigettò le opposizioni, ritenendo corretta la convocazione in camera di consiglio del de- bitore e presunto lo stato di insolvenza, а fronte di un debito superiore a L. 500.000. La Corte di Appello di Roma accolse la impugnazione proposta dalla società, in persona di UH IO, suo amministratore, così qualificatosi, con sentenza 27.9.1993, in relazione alla irregolarità della convo- cazione in camera di consiglio e annullò la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte di cassazione, adita dal fallimento, con sentenza 1.6.1995 n. 6143, accogliendo il ricorso principale e rigettando l'inci- dentale del liquidatore giudiziale, dichiarò che la 3 corte di merito, benché sollecitata da apposito motivo di censura, non aveva verificato la capacità processua- le della società appellante ed in particolare se UH IO avesse conservato i poteri di rappresentarla al momento della notifica dell'atto di appello;
annullò la sentenza e rinviò pertanto alla corte territoriale ro- mana. Il giudizio fu riassunto dalla società CA a mez- zo di UH IO, che se ne dichiarò amministratore unico e in esso si costituirono sia il fallimento che il liquidatore della società. Con sentenza 15.6.1999 la corte di merito ha di- chiarato inammissibile l'appello proposto dal UH, nella asserita qualità di amministratore della CA, e lo ha condannato alle spese processuali di appello e di cassazione, ritenendo che, nel momento in cui era stato conferito ai difensori l'incarico di impugnare la sen- legittimato ad tenza di primo grado, egli non fosse dimostrato la qualità di processum, perché non aveva amministratore unico, una volta che era intervenuta la liquidazione giudiziale della società, la cui revoca, deliberata il 14.11.1988, non era stata omologata dal tribunale. Ha proposto ricorso per cassazione UH IO, in proprio e quale rappresentate della società CA, 4 con due motivi;
hanno resistito il curatore del falli- mento e Di AI IA, quale liquidatore giudi- ziale della società, i quali hanno eccepito la inammis- sibilità del ricorso, deducendo che il ricorrente ha impugnato per revocazione la decisione della corte di appello, la quale, con ordinanza 10.12.1999, ha sospeso il termine per la proposizione del ricorso, divenuto così improponibile. Ricorrente e fallimento hanno depositato memorie. Motivi della decisione E' infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrente in relazione al giudizio di revocazione della sentenza impugnata e alla ordinanza 10.12.1999 della corte di appello che ha So- speso il termine per il ricorso. La circostanza che nel corso del giudizio di cassa- zione e precisamente in data 21.11.2000, come documen- tato dal ricorrente e pacificamente riconosciuto, sia stata decisa la impugnazione per revocazione proposta da UH IO - in proprio e nella dedotta qualità di rappresentante legale della soc. CA - in relazio- ne alla quale era stato sospeso il termine predetto ai sensi dell'art. 398 ult. comma c.p.c., toglie rilievo alla eccezione di inammissibilità, che è infondata an- che sotto l'ulteriore profilo, secondo cui il gravame 5 proposto da UH IO in proprio difetta di inte- resse, attesa la sua condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di rinvio e di quello del pre- cedente grado di legittimità. che, sebbene Quanto alla eccezione del ricorrente proposta nella memoria difensiva de ex art. 378 c.p.c., non dispensa il collegio dalla relativa verifica, atte- nendo alla costituzione delle parti di inammissibili- tà del controricorso del fallimento per non essere sta- to il curatore autorizzato dal giudice delegato, il ri- lievo è senza pregio, poiché dal documento prodotto ri- sulta che il curatore, nel chiedere la autorizzazione a stare in giudizio, fece espresso riferimento al ricorso del UH, notificato il 12.6.2000, avverso la sentenza 1903/1999, emessa dalla Corte di appello di Roma, per cui evidente appare l'errore materiale nell'aver fatto riferimento ad una sentenza emessa nel giudizio di re- vocazione, risultando invece palesemente che il giudi- zio era stato di rinvio. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., as- sumendo che era rimasto inapplicato il principio di di- ritto enunciato ad questa Corte con la sentenza di rin- vio 6143/1995, secondo cui "l'accertamento in ordine dell'organo titolare dei poteri alla individuazione 6 rappresentativi di una società al momento della dichia- razione di fallimento, se cioè esso debba essere ravvi- sato nell'amministratore unico o nel liquidatore giudi- ziario, non preclude, quand'anche sia divenuto defini- tivo per mancanza di impugnazione, il successivo accer- tamento della titolarità dei poteri rappresentativi dell'organo che successivamente agisce in giudizio per l'impugnazione della sentenza di rigetto della opposi- zione alla dichiarazione di fallimento, potendo mutare nel tempo il legale rappresentante della società". In forza di tale enunciazione risultava accertato che al momento della dichiarazione di fallimento era esso UH titolare del potere rappresentativo della socie- tà, sicché erronea era stata la decisione impugnata che aveva rimesso in discussione quel punto. La censura non merita di essere accolta. Va osservato che questa corte, con sentenza 6143/1995, resa sul ricorso proposto dal curatore del fallimento avverso la sentenza 27.9.1993 della Corte di Appello di Roma che, accogliendo la impugnazione di UH IO, qualificatosi amministratore della So- cietà, aveva annullato la sentenza dichiarativa di fal- limento, riconoscendo viziata la convocazione in camera di consiglio della società rilevò che era mancato l'accertamento da parte del giudice del gravame della 7 preventiva verifica della capacità processuale della società appellante "perché qualora fosse emerso che il UH, legale rappresentante della società all'epoca della dichiarazione di fallimento, non rivestiva più tale carica al momento della notificazione dell'atto di appello contro la sentenza di rigetto della opposizione alla dichiarazione - tenuto conto degli sviluppi del AI - ne sarebbecontenzioso in corso con il Di derivata la inammissibilità dell'appello per difetto di capacità processuale della società appellante, la qua- le, come ogni persona giuridica, avrebbe potuto agire in giudizio solo per mezzo di chi la rappresentava, а norma di legge e dello statuto". Conseguentemente enunciò il principio di diritto suindicato. Ciò posto, senza fondamento è la censura con cui, supponendo compiuto in termini di giudicato il positivo accertamento della qualità di rappresentante legale della SOC. CA, in capo al UH, al momento della dichiarazione di fallimento, il ricorrente lamenta che il giudice di rinvio abbia violato quel giudicato, ri- mettendo in discussione fatti coperti dall'accerta- mento e disatteso il principio di diritto, allorché ha affermato che il UH, quando aveva proposto l'appello con atto notificato nell'agosto 1991 avverso la senten- 8 za del Tribunale di Roma reiettiva della opposizione alla dichiarazione di fallimento, non avesse fornito la prova della propria legitimatio ad processum e per tale motivo ha dichiarato inammissibile la impugnazione E infatti, quand'anche UH IO avesse rappre- sentato la società nella fase prefallimentare, quella situazione non avrebbe avuto effetto nelle fasi succes- sive e in particolare in quella dell'appello predetto, così come ha ritenuto questa corte con la sentenza 6143/1995, enunciando il principio predetto al quale si è puntualmente conformata la corte di rinvio, allorché, compiendo la verifica cui era stata chiamata, ha stabi- lito, sulla base di atti intervenuti successivamente alla convocazione in camera di consiglio per la audi- zione ai fini della apertura del fallimento (decreti del Tribunale di Roma del 15.6.1989; decreto della Cor- te di Appello di Roma del 18.5.1990; sentenza 8860/1994 della corte di cassazione) che la qualifica di ammini- stratore del UH non emergeva in alcun modo. Né ha pregio l'assunto che il giudizio di rinvio ha riesaminato il fatto il cui accertamento, ormai defini- tivo per essere coperto dal giudicato, aveva attribuito al UH la qualità di rappresentante della società. Quell'accertamento, infatti, non risulta affatto com- piuto, giacché la sentenza del tribunale che aveva, ri- 9 gettando la opposizione a dichiarazione di fallimento, ritenuto corretta la convocazione in camera di consi- glio del debitore, cioè della società, senza statuire su chi in sede di audizione avesse avuto il potere ef- fettivo di rappresentarla, è stata riformata dalla cor- te di appello con sentenza 27.9.19932, che ha altresì annullato la sentenza dichiarativa del fallimento, ri- tenendo la convocazione irregolare. Né un diverso accertamento risulta compiuto dalla citata decisione di questa corte, la quale fu impegnata - in riferimento al motivo del ricorso pro- a stabilire posto dal fallimento della società CA e incentrato sulla mancata verifica della legitimatio ad processum del UH ad impugnare la sentenza di rigetto della op- ! posizione alla dichiarazione di fallimento se tale legitimatio egli avesse avuto al momento dell'appello, giacchè l'accertamento della regolarità della dichiara- zione di fallimento, quand' anche ci fosse stata, non impediva di escludere la legittimazione in ероса suc- cessiva. E sulla base di tale statuizione e del conseguente principio di diritto la corte di rinvio è pervenuta al- la conclusione che di quel potere rappresentativo il UH mancasse, traendo il proprio convincimento dal- l'esame - non precluso da alcun accertamento definitivo 10 di atti e documenti, come i suindicati decreti del Tribunale e della Corte di appello di Roma. Nè ha maggior pregio il secondo motivo, con cui UH IO, nella qualità dichiarata, denunzia la violazione о falsa applicazione degli artt. 75, III° comma, 94 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 115,116 e 384 stesso codice, nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevabile di ufficio. Egli lamenta che la sentenza impugnata lo abbia condannato in proprio a pagare le spese del processo, senza alcuna specifica- zione dei motivi che avevano giustificato quella con- danna, sebbene fosse stato ritenuto legale rappresen- tante della CA all'epoca della dichiarazione di fal- limento, qualità peraltro risultata dai numerosi docu- menti prodotti, e benché la sentenza di primo grado, sul punto passata in giudicato, avesse accertato che il Di AI non aveva fornito la prova di essere il le- gale rappresentante. Lamenta infine che la corte di merito non abbia in- dicato come e quando egli sia stato sostituito nella carica, senza peraltro contestare le certificazioni della cancelleria secondo cui a rivestire la carica di amministratore unico risultava esso ricorrente. Per disattendere la censura è sufficiente conside- 11 rare che essa muove da presupposto, che si è visto insussistente, secondo cui con la sentenza 6143/1995 questa corte avrebbe accertato irretrattabilmente che all'epoca della dichiarazione di fallimento la SOC. CA era legalmente rappresentata dal UH. La contraria conclusione raggiunta con il rigetto del primo motivo del ricorso, nel momento in cui le- :ly gittima la decisione del giudice di rinvio, giustifica la condanna alle spese processuali del UH, per il fatto, appunto, di avere compiuto attività processuale attribuendosi, senza averla, la rappresentanza della società. Né è fondato il ricorso laddove deduce che la sen- "1tenza impugnata non abbia indicato come e quando il UH sia stato sostituito nella carica", poiché al contrario, la sentenza di merito ha fondato le sue con- clusioni su specifici atti (i provvedimenti giudiziali richiamati e le delibere assembleari 23.7.1984 e 14.11.1988), ai quali ha ritenuto di assegnare valenza probatoria maggiore rispetto agli altri documenti pro- dotti dal UH, di cui vanamente quest'ultimo lamenta la mancata menzione da parte del giudice di merito, senza indicare quali di essi e perché assumono caratte- re di decisività prevalente su quelli posti a base del- la decisione, che, comunque, ha specificato le ragioni 12 della maggiore idoneità alla risoluzione della
contro
- versia degli atti e provvedimenti utilizzati, per via sia della loro "prossimità temporale alla introduzione del presente giudizio, sia per la precisa ricostruzione in essi contenuta dei fatti salienti che hanno caratte- rizzato la annosa contestazione in essere tra il UH e il dr. Di AI". Per tale verso la sentenza si sottrae al sindacato di legittimità, posto che la valutazione delle risul- tanze della prova e la scelta tra di esse di quelle ri- tenute più idonee a sorreggere la decisione non sono deducibili in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatti riserva- 5 ti al giudice di merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni sin- golo elemento né a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass.4347/1999; 2008/1996; 3498/1994). Risultano, pertanto, infondata la denunzia di vio- lazione degli artt. 75 III° comma, 112, 115, 116 e 384 c.p.c. e del tutto improprio il richiamo dell'art. 94 c.p.c., di cui pure si è dedotta la violazione, giacché la condanna alle spese processuali è stata inflitta a 13 UH IO, non già in relazione all'art. 94 - che presuppone che colui che è condannato alle spese giudi- ziali abbia effettivamente la rappresentanza del sog- ma per il fat- getto che è parte in senso sostanziale to che avesse svolto attività processuale, senza avere il potere di rappresentare la società e quindi in pro- prio;
tant'è che la sentenza impugnata è stata di de- claratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di legitimatio ad processum di chi lo aveva proposto. Inammissibile è dunque, per la stessa ragione, il ricorso, in quanto riferito alla soc. CA, mentre de- ve essere rigettato quello proposto dal UH. Le considerazioni che precedono giovano a ritenere pienamente legittima la costituzione del controricor- rente liquidatore giudiziario Di AI IA, il quale, avendo partecipato nella qualità formalmente as- sunta con delibera assembleare, sulla quale non risulta intervenuto nessun provvedimento giudiziale definitivo utile а disconoscerla, ha veste a stare nel presente giudizio ed è pertanto abilitato a conferire il mandato al difensore, contrariamente a quanto assume il ricor- rente nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano a carico di UH IO e in favore di cia- in ..2.450.000, di cui scuno dei controricorrenti 14 L.
2.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna UH Gior- gio in proprio al pagamento delle spese processuali in L. 2,450,000 , di cui L.
2.000.000 per onorari, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Roma 9.4.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Real Donato Plenteda Su k IL CANCELLIERE Secuenior Masscalupдо CORTE SUPR Prim Depos 2001 15