Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 2
Per le cause pendenti dinanzi al Pretore per le quali alla data del 2 giugno 1999 - e cioè al momento dell' entrata in vigore, per effetto della legge 16 giugno 1998 n. 188, del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 con il quale è stato istituito il giudice unico di primo grado - erano state precisate le conclusioni, ovvero trattenute in decisione, per effetto dell'art. 133 del predetto D.Lgs. 51/1998 persiste la competenza per valore distribuita tra Pretore e Tribunale ai sensi dei previgenti artt. 8 e 9 cod. proc. civ..
L' ordinanza con la quale il giudice, nel disporre la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, pronuncia sulle eccezioni di incompetenza, quali quelle di litispendenza e continenza, contiene una statuizione sulla competenza sì che, essendo equiparabile ad una sentenza, può esser impugnata con l' istanza di regolamento di competenza, a meno che che non sia emessa dal giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE Presidente
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO Consigliere
Dott. MARIO ADAMO Consigliere
Dott. LAURA MILANI Consigliere
Dott. PAOLO GIULIANI rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO di COMPETENZA proposto da A.E. & S. Sistemi S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, presso l'Avv. Vincenzo Scorsone che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Dora Briguori Spina del foro di Genova, in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
ELETTROSERMAT Sr.l.
- INTIMATA -
avverso l'ordinanza del Giudice Istruttore del Tribunale di Genova in funzione di giudice unico, pubblicata il 29 marzo 1999, pronunciata nel giudizio di primo grado iscritto al numero di R.G. 4739/98. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.10.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliami.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Genova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.5.1998, la A.E. & S. Sistemi S.r.l. proponeva davanti al Pretore di Genova opposizione avverso il decreto in data 23.3.1998, con il quale detto giudice, su ricorso della Elettrosermat S.r.l., le aveva ingiunto di pagare a quest'ultima la somma capitale di lire 24.528.000 di cui la medesima si assumeva creditrice a saldo della fattura n. 55 del 31.10.1997, emessa a titolo di corrispettivo della commessa, denominata "Acesita", affidatale dalla debitrice.
L'opponente eccepiva di non dovere la predetta somma e chiedeva contestualmente che venisse accertato e dichiarato il proprio maggior credito verso la ricorrente per complessive lire 172.900.000, opponendo in compensazione tale maggior credito rispetto ai "non creduti crediti che fossero (stati) riconosciuti in favore di Elettrosermat S.r.l." (ivi compreso quello, dell'importo di lire 103.920.000, oltre IVA, di cui alla fattura n. 61 del 28.11.1997 emessa a titolo di corrispettivo di altra commissione, denominata "Acindar") e chiedendo conseguentemente la condanna di quest'ultima al pagamento della differenza di lire 42.203.200.
Costituitasi, l'opposta concludeva per la conferma dell'impugnato decreto, nonché per il rigetto di ogni domanda avversarla siccome infondata in fatto ed in diritto. Frattanto, con atto di citazione notificato il 6.7.1998, la medesima Elettrosermat conveniva davanti al locale Tribunale la A.E. & S. Sistemi, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della predetta somma di lire 103.920.000 di cui alla richiamata fattura "Acidar" n. 61 del 28.11.1997.
Costituitasi, la convenuta in tale secondo giudizio eccepiva, in rito, la litispendenza o, subordinatamente, la connessione in favore del Pretore di Genova preventivamente adito, proponendo nel merito le stesse domande già spiegate, in via riconvenzionale, davanti a quest'ultimo giudice.
Quindi, il Giudice Istruttore designato alla trattazione della causa successivamente instaurata, con ordinanza fuori udienza pronunciata in data 26/29.3.1999, disponeva per la continuazione del giudizio, assumendo che il rapporto esistente tra tale causa e quella introdotta in sede pretorile fosse riconducibile alla figura della continenza, e non della litispendenza, laddove, però, non essendo il Pretore, ancorché adito per primo, competente per ragioni di valore a pronunciarsi sulla domanda di condanna della A.E. & S. al pagamento della somma di lire 103.920.000 relativa alla fattura "Acindar", la relativa riassunzione sarebbe dovuta avvenire non davanti a quest'ultimo giudice, bensì davanti allo stesso Tribunale. Avverso la predetta ordinanza, la medesima A.E. & S. Sistemi S.r.l., deducendone l'essenza decisoria e/o di sentenza quanto al diniego della sussistenza della litispendenza ed al correlativo riconoscimento della continenza, propone ricorso per regolamento di competenza, illustrato da triplice memoria, cui non resiste l'intimata Elettrosermat S.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere riconosciuta l'ammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza.
Premesso, infatti, che quest'ultimo è un mezzo di impugnazione (art. 323 c.p.c.) delle sentenze con le quali il giudice ordinano, ad eccezione del giudice di pace (art. 46 c.p.c.), affermi o neghi la litispendenza o la continenza tra due cause, concorrendo simili provvedimenti ad identificare il giudice che deve decidere la causa nel caso concreto ed essendo quindi sostanzialmente equiparabili a quelli per mezzo dei quali vengano decise le questioni di competenza, si osserva che l'ordinanza con cui il pretore, come nella specie, esamini l'eccezione di litispendenza o di continenza sollevata nel corso del giudizio ed adotti una statuizione specifica sulla relativa questione senza limitarsi a disporre per la prosecuzione del giudizio medesimo (nel caso in esame impartendo i provvedimenti previsti dagli artt. 183, ultimo comma e 184 c.p.c.), contiene una statuizione sulla competenza che, essendo equiparabile ad una sentenza, è suscettibile di essere impugnata con l'istanza in esame (Cass. 25 novembre 1989, n. 5115; Cass. 17 maggio 1990, n. 4284). Va in secondo luogo affermata la persistente attualità della questione di competenza sollevata dalla ricorrente. Al riguardo, infatti, non è in alcun modo da ritenere, per effetto dello ius superveniens rappresentato dal combinato disposto degli artt. 49 (che ha abrogato l'art. 8 c.p.c., relativo alla competenza del pretore), 50 (che ha novellato il primo comma dell'art. 9 c.p.c., a tenore del quale il tribunale è ora competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice) e 247, primo comma, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (risultante dalla modifica apportata dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188), che, a decorrere dal 2.6.1999, non sussistendo più la distinzione tra i diversi uffici giudiziari della pretura e del tribunale, si possa, se del caso, far questione soltanto dell'eventuale riunione tra cause pendenti davanti allo stesso giudice ex artt. 273 e 274 c.p.c.. Ai sensi, invero, delle norme transitorie rispettivamente contenute nei primi commi degli artt. 132 e 133 del sopra indicato decreto legislativo n. 51 del 1998, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto medesimo (2.6.1999) sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte da tale decreto, laddove, però, le cause pendenti davanti al pretore alla stessa data sono definite da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione, onde il caso di specie ricade esattamente sotto quest'ultima previsione, dal momento che, davanti al Pretore di Genova, all'udienza del 25.5.1999, ovvero anteriormente alla data di efficacia (2.6.1999) del decreto legislativo n. 51 del 1998, sono state precisate appunto le conclusioni e la causa medesima è stata assunta in decisione dal giudice, il quale, poi, con ordinanza pronunciata il 29.9.1999 all'esito di siffatta assunzione, ne ha ordinato la sospensione.
Tanto premesso, deduce la ricorrente:
a) che il Pretore di Genova, preventivamente adito, è competente a conoscere di tutte le domande colà proposte, funzionalmente quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo e per valore quanto alla domanda proposta da A.E& S.;
b) che davanti al successivamente adito Tribunale di Genova pendono tutte le stesse domande che già pendevano davanti al Pretore, ivi compresa quella riguardante l'accertamento (negativo/positivo) del preteso credito Elettrosermat per fattura "Acindar" di lire 103.920.000;
c) che manca davanti al Pretore un'unica domanda, quella cioè di condanna della A.E. & S. al pagamento della suddetta fattura "Acindar" proposta dalla Elettrosermat solo ed esclusivamente davanti al Tribunale;
d) che il rapporto che si pone tra preventivo giudizio di accertamento negativo proposto dal (preteso) debitore, da un lato e successivo giudizio di condanna proposto dal (preteso) creditore, dall'altro, deve essere qualificato in termini di litispendenza (quanto meno parziale, con necessità per il secondo giudice, previa separazione delle domande, di dichiarare la litispendenza quanto a quelle pendenti davanti al primo giudice e di trattenere la sola domanda di condanna, contestualmente sospendendo quest'ultimo giudizio, ex art. 295 c.p.c., siccome pregiudicato dall'esito di quello pendente davanti al giudice preventivamente adito ) e non di continenza, essendovi nella fattispecie identità della domanda, non esclusa dal fatto che, in uno dei due giudizi, alla domanda identica si aggiunge un'altra domanda (quella di condanna);
e) che se si vuole invece ragionare in termini di connessione, l'alternativa è tra l'adozione di una soluzione analoga a quella che discende dall'applicazione della litispendenza parziale e l'adozione di una soluzione che, anche in deroga alle norme ordinarie sulla competenza per valore, consenta la riunione delle cause connesse per dipendenza rimettendo tutta la causa, anche quanto alla domanda di condanna per lire 103.920.000, davanti al Pretore.
Al riguardo, si osserva:
a) che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, preventivamente instaurato davanti al Pretore di Genova a mezzo l'atto di citazione notificato il 20.5.1998, risulta delimitato, per un verso, dal contenuto della domanda proposta dalla Elettrosermat attraverso il ricorso per ingiunzione (del quale la creditrice ha quindi chiesto, in sede di opposizione, la conferma), relativa al pagamento della somma di lire 24.528.000 a saldo della fattura n. 55 del 31.10.1997, denominata "Acesita", nonché, per altro verso, dal contenuto delle domande spiegate in quella stessa sede dalla A.E. & S. (delle quali l'opposta ha semplicemente chiesto il rigetto), relative all'accertamento del proprio maggior credito per la complessiva somma di lire 172.900.000 ed alla condanna della medesima opposta al pagamento della somma di lire 42.203.200 risultante dalla differenza tra tale maggior credito vantato dall'opponente "ed i non creduti crediti che fossero (stati) riconosciuti in favore di Elettrosermat S.r.l., ivi includendo sia l'importo (a saldo) della fattura "Acesita" posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, sia l'importo di lire 103.920.000 di cui alla fattura n. 61 del 28.11.1997, denominata "Acindar";
b) che l'oggetto del giudizio successivamente introdotto davanti al Tribunale di Genova, a mezzo l'atto di citazione notificato il 6.7.1998, risulta delimitato, per un verso, dal contenuto della domanda proposta dalla Elettrosermat, relativa al pagamento del predetto importo di lire 103.920.000, nonché, per altro verso, dal contenuto delle identiche (rispetto al giudizio pretorile) domande spiegate dalla A.E. & S..
Non è quindi dubitabile che i due giudizi siano caratterizzati:
a) dal fatto di avere in comune queste ultime domande, avanzate dalla stessa A.E. & S. in termini perfettamente uguali nell'uno (prima) e nell'altro (poi);
b) dal fatto che non forma oggetto del giudizio davanti al Tribunale la domanda di condanna, proposta invece dalla Elettrosermat in sede pretorile attraverso lo stesso ricorso per ingiunzione (ribadito in sede di opposizione), relativa al pagamento della somma di lire 24.528.000 a saldo della fattura "Acesita";
c) dal fatto che, reciprocamente, non forma oggetto del giudizio davanti al Pretore la domanda di condanna, proposta dalla medesima Elettrosermat davanti al Tribunale, relativa al pagamento della somma di lire 103.920.000 di cui alla fattura "Acindar";
d) dal fatto che l'accertamento di quest'ultimo credito è stato dunque richiesto, davanti al giudice preventivamente adito (Pretore), soltanto in via negativa dalla A.E. & S., mentre, davanti al giudice successivamente adito (Tribunale), è stato richiesto anche in via affermativa dalla Elettrosermat;
e) dal fatto che, reciprocamente, l'accertamento del credito relativo al saldo della fattura "Acesita" è stato richiesto, davanti al Pretore, vuoi dalla creditrice (in via affermativa) vuoi dalla debitrice (in via negativa), mentre, davanti al Tribunale, è stato richiesto soltanto in via negativa da quest'ultima. Orbene, non è in primo luogo dubitabile che già solo i rilievi dianzi illustrati circa la reciproca mancanza, davanti al primo giudice, della domanda di condanna della A.E. & S. al pagamento della fattura "Acindar" e, davanti al secondo giudice, della domanda di condanna della medesima A.E. & S. al pagamento del saldo della fattura "Acesita", basterebbero ad escludere la possibilità di ravvisare nella specie la figura della litispendenza, la quale presuppone che vi sia identità assoluta fra gli elementi (soggetti, causa petendi e petitum) che valgono ad individuare le azioni esperite davanti a giudici diversi (ex plurimis, Cass. 30 marzo 1990, n. 2624; Cass. 5 marzo 1993, n. 2692; Cass. 22 ottobre 1994, n. 8685;
Cass. 18 marzo 1996, n. 2253). Peraltro, giova in secondo luogo notare che la continenza, agli effetti di cui all'art. 39 c.p.c., ricorre quando due cause pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa di petitum, ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico-giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle causae petendi, nel senso che l'una comprenda in sè l'altra, oppure di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte, o in relazione di alternatività, che si colleghino ad un medesimo rapporto negoziale, onde l'accoglimento totale delle domande avanzate da chi si è fatto attore in una di esse risulti incompatibile con la condanna totale dello stesso nell'altra causa in cui è convenuto (da ultimo, Cass. 10 marzo 1999, n. 2077; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2109; Cass. 30 marzo 2000, n. 3924; Cass. 21 aprile 2000, n. 5267). Più in particolare, è da riconoscere che tra l'azione di condanna al pagamento di un debito e quella di accertamento negativo del medesimo debito non sussista relazione di litispendenza, atteso che nell'ipotesi in esame i fatti posti a fondamento delle domande sono diversi, laddove, in una simile ipotesi, ricorre la figura della continenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 c.p.c., avendo le due liti ad oggetto domande contrapposte le quali scaturiscono da un identico titolo negoziale avanzate in opposizione reciproca dalle stesse parti davanti a giudici diversi e rispettivamente intese, come nella specie, all'accertamento negativo di un obbligo nascente da detto rapporto ed all'accertamento positivo del diritto corrispondente unitamente alla relativa condanna, onde tra queste domande, tendenti ambedue a conseguire l'attuazione della legge in ordine al medesimo bene, si configura, entro i limiti del mero accertamento, una contrapposizione tale che la decisione sull'una si identifica necessariamente con quella sull'altra, così dando vita, in definitiva, a quella coincidenza parziale di elementi obbiettivi che caratterizza la figura della continenza (Cass. 9 marzo 1971, n. 641; Cass. 16 aprile 1981, n. 2293; Cass. 8 ottobre 1993, n. 9988; 21 dicembre 1994, n. 11023; Cass. 21 marzo 1997, n. 2530; 4 dicembre 1999, n. 13 547). Poiché, nella specie, in ciascuno dei due giudizi risulta proposta una domanda di accertamento negativo di un debito (quello, rispettivamente, di cui alla fattura "Acindai" per quanto attiene alla causa incardinata davanti al Pretore e quello di cui alla fattura "Acesita" per quanto attiene alla causa introdotta davanti al Tribunale) contrapposta a quella di accertamento positivo e di relativa condanna al pagamento che forma oggetto dell'altro (quello, rispettivamente, davanti al Tribunale e davanti al Pretore), non merita censura la pronuncia impugnata là dove ha ritenuto, con efficacia evidentemente decisoria, che il rapporto tra le due cause non sia di semplice litispendenza ma di continenza, regolata dal secondo comma dell'art. 39 c.p.c., stimandosi dal giudice a quo che il Pretore preventivamente adito non sia competente per ragioni di valore a pronunciarsi sulla domanda di condanna della A.E. & S. al pagamento della somma di lire 103.920.000 relativa alla fattura "Acindar" e che la riassunzione debba quindi avvenire davanti al Tribunale.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo la società intimata resistito in questa sede ne' avendo, del resto, quivi svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001