CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PULIATTI GIOVANNI, Presidente e Relatore
NATALINI ALDO, Giudice
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Pers. Del L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120240001649352000 RIMB.SP.LEGALI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120240001649352000 RIMB.SP.LEGALI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia Codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Grossetto, contrariis rejectis, accogliere il presente ricorso, e pertanto:
- dichiarare inesistente, nullo ovvero annullare la cartella di pagamento n. 05120240001649352000, notificata il 1° marzo 2024 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, insieme con le connesse iscrizioni a ruolo, per i motivi esposti nel Diritto;
- condannare controparte al pagamento degli onorari e spese di giudizio.
Resistente:
“Voglia l'onorevole Collegio adito e rigettare interamente il ricorso, perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese, come da nota prodotta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 con atto depositato in data 9 maggio 2024, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05120240001649352000, notificata il 1° marzo 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Premetteva in fatto di essere stata destinataria di quattro avvisi di accertamento per ICI/IMU e segnatamente degli avvisi di accertamento nn. 229 per ICI 2011, 2286 per IMU 2012, 99 per IMU 2013 e 84 per IMU 2014, tutti notificati il 27 maggio 2016 dal Comune di Gavorrano. In seguito, alla notifica di tali avvisi di accertamento, aveva proposto impugnazione instaurando quattro distinti giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Grosseto (contraddistinti rispettivamente dagli R.G. nn. 374/2016, 375/2016, 376/2016 e
377/2016). In seguito alle sentenze favorevoli di primo grado, la ricorrente aveva resistito nei giudizi di appello promossi dal Comune di Gavorrano dinanzi alla Commissione Tributaria della Toscana
(contraddistinti rispettivamente dagli R.G.A. 703/2018, 701/2018, 704/2018 e 702/2018) e successivamente alle sentenze sfavorevoli di secondo grado aveva promosso quattro distinti giudizi per cassazione
(contraddistinti rispettivamente dagli R.G. nn. 14307/2021, 14299/2021, 14323/2021 e 14305/2021).
Successivamente all'instaurazione dei sopraesposti giudizi, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva notificato alla ricorrente la cartella di pagamento n. 051 2022 00005787 75 000 mediante la quale aveva posto in riscossione i sopraesposti avvisi di accertamento e le spese di lite liquidate nei giudizi di appello in favore del Comune di Gavorrano.
La ricorrente aveva quindi presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 231 e s.s., della Legge 197/2022 (c.d. rottamazione quater) con riferimento ai carichi contenuti nella cartella di pagamento n. 051 2022 00005787 75 000.
Tale domanda di adesione era stata ritualmente accolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale aveva comunicato che l'intero importo richiesto con detta cartella di pagamento poteva essere oggetto di definizione e indicato le somme da pagare per la definizione.
Pertanto, gli avvisi di accertamento e le spese di lite dei giudizi di appello erano state oggetto di rottamazione e la società procedeva regolarmente al pagamento delle relative rate entro le rispettive date di scadenza. Nonostante ciò, in data 1° marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva notificato la cartella di pagamento n. 05120240001649352000 qui impugnata mediante la quale aveva posto in riscossione complessivi Euro 10.060,37 relativi alle:
i) spese legali dei quattro sopraesposti giudizi di appello svolti dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana;
ii) spese legali di tre giudizi di cassazione, in particolare quelli relativi a ICI 2011, IMU 2013 e IMU 2014, identificati dagli R.G. n. 14307/2021, 14323/2021 e 14305/2021.
Alla luce dell''adesione alla procedura di rottamazione la pretesa azionata mediante la cartella di pagamento impugnata risultava illegittima ed infondata per le ragioni esposte di seguito.
1. LA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05120240001649352000 ERA ILLEGITTIMA IN QUANTO PONEVA
IN RISCOSSIONE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN GIUDIZI RELATIVI AD ATTI IMPOSITIVI RICOMPRESI
IN CARICHI OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER
Tanto gli atti impositivi notificati dal Comune di Gavorrano quanto le spese di lite dei giudizi di appello liquidate in favore del medesimo ente locale erano state oggetto di una precedente cartella di pagamento (la n. 051
2022 00005787 75 000) relativamente alla quale era stata domandata ed ottenuta la rottamazione quater, il cui pagamento rateale risultava ancora regolarmente in corso.
Ne conseguiva l'illegittimità della cartella di pagamento n. 05120240001649352000 impugnata.
In seguito all'accoglimento della domanda di rottamazione ai sensi dei commi 231 e s.s. dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, presentata dal contribuente, non potevano essere richieste le spese di lite dei giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella procedura di definizione.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità elaborata con riferimento agli effetti prodotti dalla procedura di
Rottamazione.
Precisava inoltre che la cartella di pagamento opposta doveva essere annullata anche perché aveva posto in riscossione le spese legali dei quattro giudizi di appello svolti dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, identificati dagli R.G.A. 703/2018, 701/2018, 704/2018 e 702/2018, le quali essendo già oggetto della precedente cartella di pagamento n. 051 2022 00005787 75 000, erano state espressamente ricomprese nella rottamazione quater da parte dell'Agente della Riscossione.
Chiedeva pertanto, previa sospensione cautelare dell'atto impugnato, l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Grosseto che chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso con condanna alle spese.
Esponeva i seguenti motivi.
1. IN ORDINE ALLA SUPPOSTA ILLEGITTIMITA' DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO SOTTESE ALLA
CARTELLA 05120240001649352000
Sul punto parte ricorrente riteneva che le somme iscritte a ruolo dal Comune di Gavorrano e sottese alla cartella opposta n. 05120240001649352000 fossero illegittime poiché già richieste precedentemente mediante notifica della cartella 05120220000578775000 oggetto di definizione agevolata quater Prot. n.
W-2023062207565175 del 22.06.2022, con conseguente aggravio di spese e reiterazione della richiesta di pagamento.
Lle suddette contestazioni erano del tutto infondate: gli importi iscritti a ruolo dal Comune di Gavorrano e afferenti alle due cartelle erano distinti e relativi a diversi procedimenti che avevano visto coinvolti il ricorrente e l'Ente impositore (doc 2 e 3), come evincibile dalla motivazione delle cartelle stesse.
In particolare:
• La cartella n. 05120220000578775000 (oggetto di definizione agevolata Rottamazione quater) aveva origine dagli importi dovuti per ICI-IMU degli anni 2011-2014 e dalle (sole) spese di giudizio stabilite dalle seguenti sentenze di appello:
- Sentenza n. 837/2020 RGA 701/2018;
- Sentenza n. 838/2020 RGA 702/2018;
- Sentenza n. 839/2020 RGA 703/2018;
- Sentenza n. 840/2020 RGA 704/2018
• La cartella n. 05120240001649352000 (impugnata con il presente ricorso) aveva invece origine dalle condanne della Corte di cassazione in danno della parte ricorrente: si trattava delle seguenti ordinanze inviate ad ADER dal Comune di Gavorranno:
- 14305/2021 Ordinanza del 11/05/2023;
- 14307/2021 Ordinanza del 10/05/2023;
- 14323/2021 Ordinanza del 22/05/2023.
Si trattava pertanto di crediti costituiti da spese di lite originate da differenti giudizi.
Del tutto infondata era la pretesa di venir esentati dal pagamento delle spese di lite per successiva adesione alla cd. “rottamazione quater”: era evidente che l'effetto di estinzione del procedimento (ovvero di cessata materia, ove interamente corrisposto il minor importo) si potesse produrre soltanto laddove l'adesione all'istanza fosse effettuata nelle more del procedimento e prima della sua conclusione.
Nel caso di specie, la domanda di definizione agevolata concerneva la cartella di pagamento emessa dall'Ente successivamente alla definitiva conclusione dei procedimenti giudiziari, con integrale soccombenza della parte privata: le spese di lite originate da tali procedimenti costituivano ex se crediti iscritti a ruolo dall'Ente creditore, del tutto autonomi e indipendenti dal tributo.
Sottolineava che erano fuorvianti i richiami giurisprudenziali effettuati dalla controparte con decisioni che facevano riferimento alla domanda di definizione agevolata presentata nel corso del processo.
L'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata assorbiva gli effetti del processo
PENDENTE (CASS. 11540/2019, 24083/2018), non certo di quelli precedenti alla sua presentazione e già definiti con sentenza passata in giudicato.
Con memoria depositata in data 28 ottobre 2025 la parte ricorrente contestava le argomentazioni di controparte e insisteva nelle proprie conclusioni- Nell'udienza camerale del 7 novembre 2024, relativamente al solo aspetto cautelare, la Commissione respingeva l'istanza di sospensione con l'ordinanza n. 196/2024.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 si procedeva alla trattazione nel merito.
Sentite le parti, che insistevano nelle proprie tesi e conclusioni, la Corte si riservava la decisione.
Nell'odierna camera di consiglio, a scioglimento della riserva, ritiene che debba essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premessa una ricostruzione dei tempi delle vicende precedenti alla cartella qui opposta, la n.
05120240001649352000, che fa riferimento alle spese dei giudizi di appello e di cassazione.
I tributi oggetto di avviso di accertamento da parte del Comune di Gavorrano erano relativi all'ICI degli anni dal 2011 al 2014 nei confronti della Ricorrente_1.
Detti avvisi di accertamento venivano contestati dalla Ricorrente_1 in quattro distinti giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto (R.G. nn. 374/2016, 375/2016, 376/2016 e 377/2016), conclusi con sentenza favorevole alla ricorrente.
Le decisioni venivano impugnate di fronte alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana (R.G.A.
703/2018, 701/2018, 704/2018 e 702/2018) con esito contrario alla Ricorrente_1, originaria parte ricorrente, sentenze emesse nel 2020.
Le decisioni di appello venivano ricorse per cassazione nel 2021, ove con ordinanze del maggio 2023 veniva dato torto alla Ricorrente_1, condannata alle spese del giudizio.
Nelle more era stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione la cartella n. 05120220000578775000, avente come oggetto sia l'ICI che le spese dei giudizi di secondo grado (ruolo consegnato in data 25-01-2022).
La ricorrente aveva quindi presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) con riferimento ai carichi contenuti nella suddetta cartella di pagamento n. 051 2022 00005787 75
000 (Dichiarazione di adesione del 22/06/2023 prot. W-2023062207565175).
Tale domanda di adesione era stata ritualmente accolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a “Tutti i carichi” e con esplicitazione di un debito residuo alla data del 21 luglio 2023 (e non è in contestazione l'assunto della ricorrente di aver provveduto e di intendere provvedere per il futuro alle rate concordate).
Orbene, tutto ciò premesso, nessuna pretesa potrebbe essere avanzata relativamente alla voce delle spese relative ai giudizi di appello, sicuramente ricomprese nella definizione agevolata, nonostante la contestazione
(invero non chiara) sul punto da parte dell'Agenzia.
Peraltro va rilevato che oggetto della cartella non sono crediti tributari ma le condanne alle spese per i giudizi di appello da un lato e di Cassazione dall'altro, queste ultime certamente ancira in discussione.
Pare pertanto al Collegio di dover riconoscere il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Va seguito infatti il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte.
“L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari.”
(Cass. Sez. Unite , Ordinanza n. 18979 del 31/07/2017)
Quanto alle spese del giudizio si rimanda alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, d.lgs. n. 546 del1992 DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Indica in mesi sei il termine per la riassunzione del procedimento. Spese al definitivo
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PULIATTI GIOVANNI, Presidente e Relatore
NATALINI ALDO, Giudice
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Pers. Del L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120240001649352000 RIMB.SP.LEGALI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05120240001649352000 RIMB.SP.LEGALI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia Codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Grossetto, contrariis rejectis, accogliere il presente ricorso, e pertanto:
- dichiarare inesistente, nullo ovvero annullare la cartella di pagamento n. 05120240001649352000, notificata il 1° marzo 2024 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, insieme con le connesse iscrizioni a ruolo, per i motivi esposti nel Diritto;
- condannare controparte al pagamento degli onorari e spese di giudizio.
Resistente:
“Voglia l'onorevole Collegio adito e rigettare interamente il ricorso, perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese, come da nota prodotta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 con atto depositato in data 9 maggio 2024, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 05120240001649352000, notificata il 1° marzo 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Premetteva in fatto di essere stata destinataria di quattro avvisi di accertamento per ICI/IMU e segnatamente degli avvisi di accertamento nn. 229 per ICI 2011, 2286 per IMU 2012, 99 per IMU 2013 e 84 per IMU 2014, tutti notificati il 27 maggio 2016 dal Comune di Gavorrano. In seguito, alla notifica di tali avvisi di accertamento, aveva proposto impugnazione instaurando quattro distinti giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Grosseto (contraddistinti rispettivamente dagli R.G. nn. 374/2016, 375/2016, 376/2016 e
377/2016). In seguito alle sentenze favorevoli di primo grado, la ricorrente aveva resistito nei giudizi di appello promossi dal Comune di Gavorrano dinanzi alla Commissione Tributaria della Toscana
(contraddistinti rispettivamente dagli R.G.A. 703/2018, 701/2018, 704/2018 e 702/2018) e successivamente alle sentenze sfavorevoli di secondo grado aveva promosso quattro distinti giudizi per cassazione
(contraddistinti rispettivamente dagli R.G. nn. 14307/2021, 14299/2021, 14323/2021 e 14305/2021).
Successivamente all'instaurazione dei sopraesposti giudizi, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva notificato alla ricorrente la cartella di pagamento n. 051 2022 00005787 75 000 mediante la quale aveva posto in riscossione i sopraesposti avvisi di accertamento e le spese di lite liquidate nei giudizi di appello in favore del Comune di Gavorrano.
La ricorrente aveva quindi presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 231 e s.s., della Legge 197/2022 (c.d. rottamazione quater) con riferimento ai carichi contenuti nella cartella di pagamento n. 051 2022 00005787 75 000.
Tale domanda di adesione era stata ritualmente accolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale aveva comunicato che l'intero importo richiesto con detta cartella di pagamento poteva essere oggetto di definizione e indicato le somme da pagare per la definizione.
Pertanto, gli avvisi di accertamento e le spese di lite dei giudizi di appello erano state oggetto di rottamazione e la società procedeva regolarmente al pagamento delle relative rate entro le rispettive date di scadenza. Nonostante ciò, in data 1° marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva notificato la cartella di pagamento n. 05120240001649352000 qui impugnata mediante la quale aveva posto in riscossione complessivi Euro 10.060,37 relativi alle:
i) spese legali dei quattro sopraesposti giudizi di appello svolti dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana;
ii) spese legali di tre giudizi di cassazione, in particolare quelli relativi a ICI 2011, IMU 2013 e IMU 2014, identificati dagli R.G. n. 14307/2021, 14323/2021 e 14305/2021.
Alla luce dell''adesione alla procedura di rottamazione la pretesa azionata mediante la cartella di pagamento impugnata risultava illegittima ed infondata per le ragioni esposte di seguito.
1. LA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05120240001649352000 ERA ILLEGITTIMA IN QUANTO PONEVA
IN RISCOSSIONE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN GIUDIZI RELATIVI AD ATTI IMPOSITIVI RICOMPRESI
IN CARICHI OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER
Tanto gli atti impositivi notificati dal Comune di Gavorrano quanto le spese di lite dei giudizi di appello liquidate in favore del medesimo ente locale erano state oggetto di una precedente cartella di pagamento (la n. 051
2022 00005787 75 000) relativamente alla quale era stata domandata ed ottenuta la rottamazione quater, il cui pagamento rateale risultava ancora regolarmente in corso.
Ne conseguiva l'illegittimità della cartella di pagamento n. 05120240001649352000 impugnata.
In seguito all'accoglimento della domanda di rottamazione ai sensi dei commi 231 e s.s. dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, presentata dal contribuente, non potevano essere richieste le spese di lite dei giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella procedura di definizione.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità elaborata con riferimento agli effetti prodotti dalla procedura di
Rottamazione.
Precisava inoltre che la cartella di pagamento opposta doveva essere annullata anche perché aveva posto in riscossione le spese legali dei quattro giudizi di appello svolti dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, identificati dagli R.G.A. 703/2018, 701/2018, 704/2018 e 702/2018, le quali essendo già oggetto della precedente cartella di pagamento n. 051 2022 00005787 75 000, erano state espressamente ricomprese nella rottamazione quater da parte dell'Agente della Riscossione.
Chiedeva pertanto, previa sospensione cautelare dell'atto impugnato, l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Grosseto che chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso con condanna alle spese.
Esponeva i seguenti motivi.
1. IN ORDINE ALLA SUPPOSTA ILLEGITTIMITA' DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO SOTTESE ALLA
CARTELLA 05120240001649352000
Sul punto parte ricorrente riteneva che le somme iscritte a ruolo dal Comune di Gavorrano e sottese alla cartella opposta n. 05120240001649352000 fossero illegittime poiché già richieste precedentemente mediante notifica della cartella 05120220000578775000 oggetto di definizione agevolata quater Prot. n.
W-2023062207565175 del 22.06.2022, con conseguente aggravio di spese e reiterazione della richiesta di pagamento.
Lle suddette contestazioni erano del tutto infondate: gli importi iscritti a ruolo dal Comune di Gavorrano e afferenti alle due cartelle erano distinti e relativi a diversi procedimenti che avevano visto coinvolti il ricorrente e l'Ente impositore (doc 2 e 3), come evincibile dalla motivazione delle cartelle stesse.
In particolare:
• La cartella n. 05120220000578775000 (oggetto di definizione agevolata Rottamazione quater) aveva origine dagli importi dovuti per ICI-IMU degli anni 2011-2014 e dalle (sole) spese di giudizio stabilite dalle seguenti sentenze di appello:
- Sentenza n. 837/2020 RGA 701/2018;
- Sentenza n. 838/2020 RGA 702/2018;
- Sentenza n. 839/2020 RGA 703/2018;
- Sentenza n. 840/2020 RGA 704/2018
• La cartella n. 05120240001649352000 (impugnata con il presente ricorso) aveva invece origine dalle condanne della Corte di cassazione in danno della parte ricorrente: si trattava delle seguenti ordinanze inviate ad ADER dal Comune di Gavorranno:
- 14305/2021 Ordinanza del 11/05/2023;
- 14307/2021 Ordinanza del 10/05/2023;
- 14323/2021 Ordinanza del 22/05/2023.
Si trattava pertanto di crediti costituiti da spese di lite originate da differenti giudizi.
Del tutto infondata era la pretesa di venir esentati dal pagamento delle spese di lite per successiva adesione alla cd. “rottamazione quater”: era evidente che l'effetto di estinzione del procedimento (ovvero di cessata materia, ove interamente corrisposto il minor importo) si potesse produrre soltanto laddove l'adesione all'istanza fosse effettuata nelle more del procedimento e prima della sua conclusione.
Nel caso di specie, la domanda di definizione agevolata concerneva la cartella di pagamento emessa dall'Ente successivamente alla definitiva conclusione dei procedimenti giudiziari, con integrale soccombenza della parte privata: le spese di lite originate da tali procedimenti costituivano ex se crediti iscritti a ruolo dall'Ente creditore, del tutto autonomi e indipendenti dal tributo.
Sottolineava che erano fuorvianti i richiami giurisprudenziali effettuati dalla controparte con decisioni che facevano riferimento alla domanda di definizione agevolata presentata nel corso del processo.
L'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata assorbiva gli effetti del processo
PENDENTE (CASS. 11540/2019, 24083/2018), non certo di quelli precedenti alla sua presentazione e già definiti con sentenza passata in giudicato.
Con memoria depositata in data 28 ottobre 2025 la parte ricorrente contestava le argomentazioni di controparte e insisteva nelle proprie conclusioni- Nell'udienza camerale del 7 novembre 2024, relativamente al solo aspetto cautelare, la Commissione respingeva l'istanza di sospensione con l'ordinanza n. 196/2024.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 si procedeva alla trattazione nel merito.
Sentite le parti, che insistevano nelle proprie tesi e conclusioni, la Corte si riservava la decisione.
Nell'odierna camera di consiglio, a scioglimento della riserva, ritiene che debba essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premessa una ricostruzione dei tempi delle vicende precedenti alla cartella qui opposta, la n.
05120240001649352000, che fa riferimento alle spese dei giudizi di appello e di cassazione.
I tributi oggetto di avviso di accertamento da parte del Comune di Gavorrano erano relativi all'ICI degli anni dal 2011 al 2014 nei confronti della Ricorrente_1.
Detti avvisi di accertamento venivano contestati dalla Ricorrente_1 in quattro distinti giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto (R.G. nn. 374/2016, 375/2016, 376/2016 e 377/2016), conclusi con sentenza favorevole alla ricorrente.
Le decisioni venivano impugnate di fronte alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana (R.G.A.
703/2018, 701/2018, 704/2018 e 702/2018) con esito contrario alla Ricorrente_1, originaria parte ricorrente, sentenze emesse nel 2020.
Le decisioni di appello venivano ricorse per cassazione nel 2021, ove con ordinanze del maggio 2023 veniva dato torto alla Ricorrente_1, condannata alle spese del giudizio.
Nelle more era stata emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione la cartella n. 05120220000578775000, avente come oggetto sia l'ICI che le spese dei giudizi di secondo grado (ruolo consegnato in data 25-01-2022).
La ricorrente aveva quindi presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) con riferimento ai carichi contenuti nella suddetta cartella di pagamento n. 051 2022 00005787 75
000 (Dichiarazione di adesione del 22/06/2023 prot. W-2023062207565175).
Tale domanda di adesione era stata ritualmente accolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a “Tutti i carichi” e con esplicitazione di un debito residuo alla data del 21 luglio 2023 (e non è in contestazione l'assunto della ricorrente di aver provveduto e di intendere provvedere per il futuro alle rate concordate).
Orbene, tutto ciò premesso, nessuna pretesa potrebbe essere avanzata relativamente alla voce delle spese relative ai giudizi di appello, sicuramente ricomprese nella definizione agevolata, nonostante la contestazione
(invero non chiara) sul punto da parte dell'Agenzia.
Peraltro va rilevato che oggetto della cartella non sono crediti tributari ma le condanne alle spese per i giudizi di appello da un lato e di Cassazione dall'altro, queste ultime certamente ancira in discussione.
Pare pertanto al Collegio di dover riconoscere il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Va seguito infatti il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte.
“L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari.”
(Cass. Sez. Unite , Ordinanza n. 18979 del 31/07/2017)
Quanto alle spese del giudizio si rimanda alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, d.lgs. n. 546 del1992 DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Indica in mesi sei il termine per la riassunzione del procedimento. Spese al definitivo