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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei NOi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1080 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
25/01/1965,
e
C.F. nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(VI) il 10/06/1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo SCHIAVO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_2
e in Chiampo (VI) il 12 settembre 1992, trascritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello stato civile del Comune di Chiampo (VI), al n. 34, Parte 2, Serie A anno
1992;
Ordinare al Comune di Chiampo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Dichiarare compensate le spese legali;
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Ricorrenti alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) Il figlio, di minore età, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali inclinazioni;
2) Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la madre Persona_1
ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Durante la settimana, quando vorrà, previo preavviso anche telefonico alla mamma, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio;
b) Un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio entro le ore 16,00 fino alla domenica sera alle 21,00;
c) 5 (cinque) giorni durante le festività di Natale e Capodanno e 3 (tre) giorni durante le festività di Pasqua, seguendo il criterio dell'alternanza;
d) 2 (due) settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la IG entro il 31 maggio ogni anno;
Controparte_2
3) Il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autosufficiente, continuerà a vivere presso la madre ed il padre potrà vederlo quando vorrà secondo le esigenze del figlio e previo accordo con lo stesso;
2 4) Il NO verserà alla IG , a titolo di Controparte_1 Controparte_2
contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di Euro Per_2 Per_1
1.000,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata alla IG
anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere Controparte_2
dal mese di deposito della sentenza non definitiva di omologa della separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, famiglie;
5) Il NO terrà a proprio carico il 100% delle spese extra Controparte_1 assegno relative ai figli e secondo il “Protocollo per i procedimento Per_2 Per_1 in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, provvedendo a sostenerle direttamente a semplice richiesta della IG o, in Controparte_2
alternativa, fornendo alla IG la relativa provvista o Controparte_2
rimborsando alla IG , su semplice presentazione;
Controparte_2
6) Il NO continuerà a vivere nella casa coniugale, di sua Controparte_1
proprietà, sita in Altissimo (VI), Via Molino n. 31, avendo la NO Controparte_2
trasferito la propria residenza altrove insieme ai figli;
7) Il NO , previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale Controparte_1
adito, si obbliga a versare alla IG , a titolo di assegno divorzile Controparte_2 una tantum, l'importo di Euro 600.000,00, con pagamento rateizzato in n. 11 (rate), con una rata di Euro 30.000,00 (trentamila) che verrà pagata entro 7 (sette) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con dieci rate annuali di Euro 57.000,00 cad. che verranno pagate entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 31 dicembre 2025. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo o assegno divorzile una tantum rateizzato a favore della
IG , a tacitazione di ogni e qualunque sua pretesa, anche Controparte_2
risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, Legge 1^ dicembre 1970, n. 898, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM GI RG RM esprime parere favorevole
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Chiampo (VI) in data
12/09/1992.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 272/2024 pubblicata in data 9/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 272/2024 del 9/07/2024 passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4 - nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al Controparte_1
100%
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Controparte_3
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma Per_2
mensile di euro 500,00 nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 CP_2
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa
[...]
economica, la somma di euro 600.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: pagamento rateizzato in n. 11 (rate) con una rata di Euro 30.000,00 (trentamila) che verrà pagata entro 7 (sette) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con dieci rate annuali di Euro 57.000,00 cad. che verranno pagate entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere del 31 dicembre 2025.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
5 non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Chiampo (VI) il 12/09/1992 alle condizioni in
[...] Controparte_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiampo (VI) al n. 34, parte II, serie A, anno 1992;
c) dichiara equa la somma di euro 600.000,00 riconosciuta da Controparte_1
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Controparte_2
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei NOi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1080 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
25/01/1965,
e
C.F. nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(VI) il 10/06/1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo SCHIAVO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_2
e in Chiampo (VI) il 12 settembre 1992, trascritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello stato civile del Comune di Chiampo (VI), al n. 34, Parte 2, Serie A anno
1992;
Ordinare al Comune di Chiampo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Dichiarare compensate le spese legali;
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Ricorrenti alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) Il figlio, di minore età, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali inclinazioni;
2) Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la madre Persona_1
ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) Durante la settimana, quando vorrà, previo preavviso anche telefonico alla mamma, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio;
b) Un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio entro le ore 16,00 fino alla domenica sera alle 21,00;
c) 5 (cinque) giorni durante le festività di Natale e Capodanno e 3 (tre) giorni durante le festività di Pasqua, seguendo il criterio dell'alternanza;
d) 2 (due) settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con la IG entro il 31 maggio ogni anno;
Controparte_2
3) Il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autosufficiente, continuerà a vivere presso la madre ed il padre potrà vederlo quando vorrà secondo le esigenze del figlio e previo accordo con lo stesso;
2 4) Il NO verserà alla IG , a titolo di Controparte_1 Controparte_2
contributo al mantenimento dei figli e , la somma mensile di Euro Per_2 Per_1
1.000,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata alla IG
anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere Controparte_2
dal mese di deposito della sentenza non definitiva di omologa della separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, famiglie;
5) Il NO terrà a proprio carico il 100% delle spese extra Controparte_1 assegno relative ai figli e secondo il “Protocollo per i procedimento Per_2 Per_1 in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, provvedendo a sostenerle direttamente a semplice richiesta della IG o, in Controparte_2
alternativa, fornendo alla IG la relativa provvista o Controparte_2
rimborsando alla IG , su semplice presentazione;
Controparte_2
6) Il NO continuerà a vivere nella casa coniugale, di sua Controparte_1
proprietà, sita in Altissimo (VI), Via Molino n. 31, avendo la NO Controparte_2
trasferito la propria residenza altrove insieme ai figli;
7) Il NO , previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale Controparte_1
adito, si obbliga a versare alla IG , a titolo di assegno divorzile Controparte_2 una tantum, l'importo di Euro 600.000,00, con pagamento rateizzato in n. 11 (rate), con una rata di Euro 30.000,00 (trentamila) che verrà pagata entro 7 (sette) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con dieci rate annuali di Euro 57.000,00 cad. che verranno pagate entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 31 dicembre 2025. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo o assegno divorzile una tantum rateizzato a favore della
IG , a tacitazione di ogni e qualunque sua pretesa, anche Controparte_2
risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, Legge 1^ dicembre 1970, n. 898, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM GI RG RM esprime parere favorevole
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Chiampo (VI) in data
12/09/1992.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 272/2024 pubblicata in data 9/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 272/2024 del 9/07/2024 passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4 - nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al Controparte_1
100%
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Controparte_3
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma Per_2
mensile di euro 500,00 nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 CP_2
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa
[...]
economica, la somma di euro 600.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: pagamento rateizzato in n. 11 (rate) con una rata di Euro 30.000,00 (trentamila) che verrà pagata entro 7 (sette) giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con dieci rate annuali di Euro 57.000,00 cad. che verranno pagate entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere del 31 dicembre 2025.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
5 non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Chiampo (VI) il 12/09/1992 alle condizioni in
[...] Controparte_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiampo (VI) al n. 34, parte II, serie A, anno 1992;
c) dichiara equa la somma di euro 600.000,00 riconosciuta da Controparte_1
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Controparte_2
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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