TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8597/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Brugherio (MB), Viale Lombardia n. 266, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Ratti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brivio (LC), Via Coadiutoria, 39, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a Chiesa in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Christian
Lomartire e dall'Avv. stabilito Matteo Sangalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Brugherio (MB), Via Santa Clotilde, 26, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 17 settembre 2025 alle seguenti condizioni congiunte: Per_
“Le parti concordano che il mantenimento a carico del signor di e sarà Parte_1 Per_2 così corrisposto: Per_ Per il figlio il signor verserà alla signora la somma di euro 250,00 Parte_1 CP_1 mensili, oggetto di rivalutazione ISTAT, fino al 30 maggio 2027, entro il 30 di ogni mese;
Per il figlio il signor verserà alla signora la somma di euro Per_2 Parte_1 CP_1
200,00 mensili, oggetto di rivalutazione ISTAT, fino al 30 maggio 2029;
In merito alle somme arretrate relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, le parti si accordano a che il signor versi la somma totale di euro 100,00, a saldo di altra ulteriore pretesa relativa Parte_1 al mantenimento per i mesi di luglio e agosto 2025, somma che verserà entro il 30 settembre 2025;
Per quanto concerne le spese straordinarie, le parti si accordano che il signor sosterà Parte_1 solamente il 50% le spese straordinarie relative all'autovettura Toyota Aygo targata GD521YZ formalmente intestata allo stesso ma in uso a Per_2
Le parti dichiarano che allo stato non hanno altre pendenze da regolare;
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 24.05.2016 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 26.05.2016.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato in data 27.12.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 10 Parte_1 CP_1 luglio 1999 (atto n. 30, parte II, serie A, anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Peschiera Borromeo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Peschiera Borromeo (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025
Il Giudice est.
Michela Benedetta Bordieri
Il Presidente
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8597/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Brugherio (MB), Viale Lombardia n. 266, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Ratti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brivio (LC), Via Coadiutoria, 39, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a Chiesa in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Christian
Lomartire e dall'Avv. stabilito Matteo Sangalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Brugherio (MB), Via Santa Clotilde, 26, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 17 settembre 2025 alle seguenti condizioni congiunte: Per_
“Le parti concordano che il mantenimento a carico del signor di e sarà Parte_1 Per_2 così corrisposto: Per_ Per il figlio il signor verserà alla signora la somma di euro 250,00 Parte_1 CP_1 mensili, oggetto di rivalutazione ISTAT, fino al 30 maggio 2027, entro il 30 di ogni mese;
Per il figlio il signor verserà alla signora la somma di euro Per_2 Parte_1 CP_1
200,00 mensili, oggetto di rivalutazione ISTAT, fino al 30 maggio 2029;
In merito alle somme arretrate relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, le parti si accordano a che il signor versi la somma totale di euro 100,00, a saldo di altra ulteriore pretesa relativa Parte_1 al mantenimento per i mesi di luglio e agosto 2025, somma che verserà entro il 30 settembre 2025;
Per quanto concerne le spese straordinarie, le parti si accordano che il signor sosterà Parte_1 solamente il 50% le spese straordinarie relative all'autovettura Toyota Aygo targata GD521YZ formalmente intestata allo stesso ma in uso a Per_2
Le parti dichiarano che allo stato non hanno altre pendenze da regolare;
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 24.05.2016 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 26.05.2016.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato in data 27.12.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 10 Parte_1 CP_1 luglio 1999 (atto n. 30, parte II, serie A, anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Peschiera Borromeo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Peschiera Borromeo (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025
Il Giudice est.
Michela Benedetta Bordieri
Il Presidente
Claudia Bonomi