Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 821/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 821/2024 V.G. promosso da:
(C.F.: ), nato ad Avezzano (AQ), in [...]_1 C.F._1
24.07.1995, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra NATALE ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Tagliacozzo (AQ), L.go San Francesco n°2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a Avezzano (AQ) in [...]_2 C.F._2
29.07.1985, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mario BABBO ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in
Avezzano (AQ) alla Via Trento n.25, come da procura in calce al ricorso congiunto.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figli nati fuori dal matrimonio.
1
Le parti, con ricorso depositato il 22.11.24, chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per le figlie minori ed nate Per_1 Per_2
fuori dal matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
“A) affido delle figlie minori ed ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il Sig. ferma restando la possibilità di vedere le figlie ogni qual volta ciò sarà Parte_2 possibile, secondo il regime dell'affido condiviso, con preavviso alla madre e secondo le esigenze delle bambine, tenuto conto degli impegni lavorativi e dei turni dello stesso, comunque potrà vedere e tenere le minori con sé per due fine settimana al mese in modo alternato con la madre, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica nel periodo invernale, sino alle 21:00 della domenica nel periodo estivo, precisando che durante il fine settimana a sé spettante, il padre potrà, allorquando sarà in grado di attrezzare uno spazio necessario alle minori in tal senso (allo stato vive con i di lui genitori) anche pernottare con le bambine presso la sua abitazione. Per ciò che concerne la serata del venerdì il padre avrà con se le minori salvo che lo stesso non sia costretto, come spesso accade, a rimanere sul luogo di lavoro sino al sabato mattina compreso. In occasione delle festività natalizie le bambine trascorreranno le stesse in modo alternato ogni anno la sera della Vigilia del 24 dicembre con uno dei due genitori ed il pranzo di Natale o con l'altro, cosi come in occasione delle festività pasquali trascorreranno ogni anno, in modo alternato il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedi in
Albis con l'altro.
Per le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé almeno sette giorni consecutivi le figlie per un periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze dei minori nonché con le ferie delle quali il padre e la madre riusciranno a godere.
2 Il giorno del loro compleanno le bambine, compatibilmente sia con gli impegni lavorativi dei genitori sia con le necessità scolastiche delle minori, staranno con la mamma a pranzo e con il papà a cena, l'anno successivo viceversa;
ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà delle stesse.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie e un recapito telefonico.
C) Il sig. verserà alla sig.ra € 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese, per Parte_2 Parte_1 dodici mensilità all'anno, a titolo di mantenimento delle figlie e vvero €350,00= Per_1 Per_2 cadauna mensili con accredito sulla Poste Pay alla stessa intestata IBAN:
[...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Il sig. sosterrà altresì nella misura Parte_2 del 50% le spese straordinarie delle minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Avezzano.
Le parti concordano che le spese relative alle rette e buoni mensa dell'asilo privato frequentato dalle minori resteranno a carico della madre.
D) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
E) Le parti si impegnano a non far frequentare alle minori eventuali nuovi compagni fino a quando tali relazioni non saranno divenute stabili ed in tal caso, comunque, in maniera graduale e secondo la volontà delle bambine.
F) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
G) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
H) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso su domanda congiunta ex art.473 bis.12 c.p.c. depositato dalle parti in data 22/11/2024, e hanno chiesto la Parte_2 Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori, nate fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio per oltre dieci anni e che dalla predetta unione sono nate due figlie ad oggi ancora minorenni: Per_1
nata l'[...] ed ata il 17.11.2019. Per_2
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adìto questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che disciplini l'affidamento e le modalità di mantenimento delle minori.
All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. In tal sede le parti hanno inoltre precisato che l'assegno unico viene percepito interamente dalla madre Parte_1
.
[...]
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse delle minori e, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle figlie minori delle parti, ed sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni Per_1 Per_2 sopra riportate, da intendersi integralmente trascritte in questa sede ed omologate.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
4 Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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