Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione -OMISSIS- - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione -OMISSIS- - -OMISSIS-Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione -OMISSIS- - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del D.D.S. 2980 emesso in data 2.7.2019 dalla -OMISSIS-, Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni, notificato alla ricorrente in data 21.12.2023, con cui la stessa è stata ritenuta debitrice della somma di -OMISSIS- euro a titolo di sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 167, co. 5, d.lgs. 42/2004 (doc. 1);
- ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.12.2023 della Regione -OMISSIS-, Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni. Pianificazione paesaggistica, S3 U.O.2-Tutela del paesaggio (doc. 2), notificata alla ricorrente in data 21.12.2023 contestualmente al precedente atto impugnato, con cui è stato sollecitato il pagamento della somma di cui al superiore D.D.S. 2980 del 2.7.2019 che si afferma notificato con nota prot. n. -OMISSIS- del 30.8.2023 del medesimo ufficio all'indirizzo pec dell'ingegnere -OMISSIS- -OMISSIS-;
- ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- del 30.8.2019 della Regione -OMISSIS-, Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni. Pianificazione paesaggistica, Serv. 3 U.O.2-Tutela del paesaggio (doc. 3), notificata alla ricorrente in data 21.12.2023 contestualmente ai precedenti atti impugnati, con cui il superiore D.D.S. 2980 del 2.7.2019 è stato notificato all'indirizzo pec dell'ingegnere -OMISSIS- -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione -OMISSIS- - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Regione -OMISSIS- - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Regione -OMISSIS- - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RE IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 19 febbraio 2024 e depositato il 18 marzo 2024, la Sig.ra -OMISSIS- agisce per l’annullamento del D.D.S. n. 2980 del 2 luglio 2019, notificato ex art. 139 c.p.c. in data 21 dicembre 2023, con cui il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana le intima il pagamento della somma di 7.268,30 euro ai sensi dell’art. 167 comma 5 D.lgs. n. 42/2004 nonché degli altri atti meglio specificati in epigrafe.
2. Espone in fatto la ricorrente che:
- In data 11 gennaio 2001, il Comune di -OMISSIS- ha rilasciato al Sig. -OMISSIS- la concessione in sanatoria n. 462/00-2 (doc. 4) per il cambio di destinazione d’uso e l’ampliamento di un immobile sito in -OMISSIS- (identificato al catasto al foglio 44, particella 59, e al NCEU al foglio 44, particella 552, sub 1 e 2), previo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Culturali condizionato al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 164 del d.lgs. 490/1999 (abrogato dall’art. 184 D.lgs. 42/2004 a decorrere dal giorno 1 maggio 2004).
- dopo aver acquistato la piena proprietà dei suddetti beni per atto di donazione dal -OMISSIS- del 4 settembre 2008 (doc. 5), in data 21 dicembre 2023 le è stato notificato il provvedimento impugnato con cui si ingiunge il pagamento di 7.268,30 euro a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004; cifra determinata in base a una perizia di stima del 28 febbraio 2017 che ha quantificato il danno paesaggistico e il profitto conseguito per le opere originariamente realizzate dal dante causa (doc. 1).
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I. Inesistenza/nullità della notifica degli atti impugnati effettuata precedentemente al 21.12.2023 ; per allegata inesistenza o nullità delle precedenti notifiche mediante trasmissione dell’atto gravato all’indirizzo PEC del tecnico incaricato dall’originario proprietario dell’immobile.
II. Violazione dell’art. 3 l. 689/1981 ; giacché, nella premessa della sua natura afflittiva, la sanzione pecuniaria in oggetto sarebbe esigibile solo dall’autore dell’abuso (e cioè, nel caso di specie, il dante causa) e non anche dal terzo avente causa.
III. Violazione dell’art. 28 l. 689/1981 ; poiché, in violazione della norma rubricata, il pagamento è stato intimato dopo il decorso del termine di prescrizione quinquennale decorrente “ dal giorno in cui è stata commessa la violazione ”.
IV. Violazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2935 c.c. ; atteso che, anche alla stregua di una ricostruzione dell’istituto come misura reale con funzione ripristinatoria, la pretesa è prescritta per decorso del termine di cinque anni dal rilascio della concessione in sanatoria.
4. Per la parte intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato con atto di mera forma.
5. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Rileva preliminarmente il Collegio che, per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, l’omessa notificazione non è ascrivibile -tranne che in ipotesi peculiari- tra le cause d’illegittimità del provvedimento amministrativo. Trattandosi di mera forma qualificata di comunicazione del provvedimento, la sua mancanza è rilevante ai fini dell’efficacia, ma non della validità dell’atto, con ricadute, piuttosto, sulla decorrenza del termine per impugnare (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 10 ottobre 2022, n. 2664).
7. Ne deriva che mentre la precedente notifica del provvedimento impugnato a soggetto diverso dall’interessata (vale a dire il tecnico incaricato dal dante causa dell’immobile) non ne inficia la legittimità, per altro verso deve riconoscersi la tempestività del gravame atteso che parte ricorrente ha acquisito la piena conoscenza dell’intimazione di pagamento soltanto in occasione della notifica eseguita il 21 dicembre 2023 nelle forme di cui all’art. 139 c.p.c.
8. Nel merito valgono le considerazioni che seguono.
Ribadito che con il primo motivo la ricorrente deduce la tempestività del ricorso, il secondo e terzo mezzo di gravame -che, radicandosi nella comune premessa del carattere schiettamente afflittivo della sanzione irrogata, possono trattarsi congiuntamente- sono infondati.
9.1. Circa i lineamenti di ricostruzione della sanzione pecuniaria disciplinata dall’art. 167 comma 5 D.lgs. 42/2004 il collegio ritiene di dover ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale, di recente confermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui si tratta di “ sanzione riparatoria, alternativa alla riduzione in pristino nei casi tassativi di abusi suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ”, che “ partecipa della medesima natura di ricomposizione della legalità violata propria della misura di carattere reale, a prescindere dall’effettiva produzione di un danno ambientale ” (Corte Cost. n. 19 febbraio 2024 n. 19).
9.2. In coerenza con tale indirizzo anche la più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello ha affermato che “ la sanzione in parola non assume la fisionomia di una mera sanzione pecuniaria amministrativa, bensì quella di una misura riparatoria, funzionalmente orientata a ricomporre l’ordine paesaggistico violato, in alternativa alla rimessione in pristino dello status quo ante ” (C.G.A.R.S., Parere n. 282 del 21 novembre 2025; e, per la “ qualificazione data dal giudice delle leggi in termini di sanzione amministrativa riparatoria ”, anche Id., sez. giurisd., 1 aprile 2025 n. 257).
9.3. Sul piano applicativo consegue, in primo luogo, che l’istituto si sottrae al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, e può, pertanto, gravare sul proprietario dell’immobile, ancorché diverso dall’autore materiale dell’abuso; sua funzione essendo non già di punire il trasgressore, bensì di soddisfare l’interesse pubblico prevalente alla tutela del paesaggio e all’ordinato assetto del territorio (cfr. C.G.A.R.S. Parere n. 282/2025 cit.).
9.4. Per le stesse ragioni il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale -contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente- non può farsi coincidere con quello indicato dall’art. 28 Legge 681/1989, identificandosi piuttosto, come si specificherà infra a proposito dell’ultimo motivo di ricorso, con la data di rilascio del titolo in sanatoria.
10.1. Il quarto mezzo di gravame è fondato.
Per condiviso indirizzo giurisprudenziale, già patrocinato dalla Sezione, “ il dies a quo della decorrenza della prescrizione deve ritenersi coincidente con l’atto che fa cessare nel tempo l’illiceità del comportamento edilizio, ossia la concessione in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venire meno la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 ottobre 2023, nn. 2907 e 2908; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 26 luglio 2023, n. 2341; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 20 novembre 2022, n. 3011; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 31 ottobre 2022, n. 2852; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 agosto 2022, n. 2262; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 giugno 2022, n. 1759) ” (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 400; cfr. anche C.G.A.R.S. 27 giugno 2022, n. 364).
10.2. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che la pretesa dell’Amministrazione Regionale resistente sia prescritta.
Invero:
- l’istanza di condono ex L. n. 47/1985 presentata dall’originario proprietario dell’immobile è stata esitata favorevolmente con rilascio della concessione edilizia in sanatoria in data 11 gennaio 2001;
- dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria al momento dell’emanazione (in data 2 luglio 2019) e della notificazione (in data 21 dicembre 2023) del provvedimento determinativo della sanzione ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 sono trascorsi oltre cinque anni. Né la parte intimata ha allegato, come sarebbe stato suo onere, fatti idonei a interrompere il corso della prescrizione.
11. Per tale assorbente ragione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del D.D.S. 2980 emesso in data 2 luglio 2019 dalla Regione -OMISSIS-, Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il D.D.S. 2980 emesso in data 2 luglio 2019 dalla Regione -OMISSIS-, Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altra persona fisica menzionata nella sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IO, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IS | PA IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.