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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avvocato Matteo Caniglia
Cogliolo
(c.f. , p.e.c. fax C.F._1 Email_1
n. 010.566.306), in Genova, alla Via Assarotti, civ.48, int.1, che la difende giusta mandato allegato in separato atto telematico (sub doc.1).
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv.
Pietro Capurso (c.f.: – PEC: C.F._2
t), dall'avv. Cinzia Lolli (c.f. Email_2 ), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: , e C.F._3 C.F._4
dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.: ), in virtù di mandato C.F._5
generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino
MOTIVAZIONE
rilevato che:
- la ricorrente ha contestato il recupero della somma di euro 1.660,00 a CP_1
lei comunicato in data 2.10.2024 ed afferente al reddito di cittadinanza riconosciutole con riferimento al periodo giugno 2021 – gennaio 2022;
- In corso di giudizio l' ha provveduto ad annullare in via stragiudiziale la CP_1
richiesta di restituzione di quanto sopra;
- che -come specificato dal Funzionario oggi escusso e dalla documentazione CP_1
in atti- tale annullamento riguarda l'intero indebito oggetto di giudizio corrispondente alla somma di euro 1.660,00;
- che pertanto la ricorrente risulta titolare del diritto a percepire la quota di reddito di cittadinanza per il periodo giugno 2021 – gennaio 2022, somma che deve essere quindi legittimamente trattenuta;
- che lo storno della ripetizione somme indebite risulta essere avvenuto del
5.2.2025 come da documento , allegato alla memoria, ovvero in data successiva CP_1
all'instaurazione del presente contenzioso (ricorso depositato l'8.11.2024);
- che va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente perso interesse all'accertamento giudiziale proposto;
- che il riconoscimento è avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso;
- che pertanto la ricorrente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite secondo i minimi tabellari in ragione della contenuta attività processuale svolta:
P. Q. M
. Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rifondere CP_1
la ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.312,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore dell'avv. Caniglia Cogliolo.
Genova, 04/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI