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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Paola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Luigi Varrecchione Presidente
Matteo Torretta Giudice
Maurizio Ruggiero Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 626/2021 R.G., avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F. ), eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 legittimi di , rappresentati e difesi dall'avv. Rocca Persona_1
Osvaldo A. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via Molicella Vicinale n. 3, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Colistra
[...] C.F._5
Mariafrancesca ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Via
Lungo Aron n. 9, giusta procura apposta su foglio separato ed unito alla memoria costitutiva
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo UNEP in data 20.05.2021, come da relata di notifica in atti,
i sig.ri , e , in qualità di legittimi eredi della sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, i coniugi Persona_2 [...]
e , deducendo che: in data 05.10.2016 la sig.ra CP_1 Controparte_3 Persona_2 decedeva in Aprigliano (CS) e che la stessa era zia degli istanti, unici parenti diretti della stessa;
[...] la sig.ra era figlia di (n. a Colosimi il 23.01.1875 ed ivi Persona_2 Parte_1 deceduto il 29.10.1943) e gli altri figli erano (n. a Colosimi il Persona_3
08.12.1923 e deceduta a Cosenza il 31.07.1941, senza lasciare eredi) e (n. a Colosimi il Persona_4
13.07.1930 e deceduto a Lamezia Terme il 19.06.2017); i Sig.ri e Parte_2 Pt_1
, istanti, sono figli di , come si ricava dai certificati di stato di famiglia originario Pt_3 Persona_4 del (padre) e (figlio); la sig.ra venne adottata da Parte_1 Persona_4 Persona_2
e il 25.01.1955; questo è il motivo del doppio cognome;
Persona_5 Persona_6 gli odierni istanti venivano contattati da un legale di Cosenza, che li avvisava delle “eredità giacente” della zia e per questo venivano a conoscenza del decesso della zia;
la sig.ra Persona_2 viveva in Cosenza alla Via Molinella n° 8 e veniva sottoposta ad amministratore di sostegno nel 2014
(proc. 188/2014 VG) su istanza dell'Amministratore del Condominio, a riprova della circostanza che la stessa era “sola” e senza alcun aiuto;
l'avv. , quale amministratore di sostegno, procedeva al CP_4 ricovero della stessa in una struttura in Aprigliano (CS), ove decedeva nel 2016; Persona_2 veniva aperta una “eredità giacente” proc. 1080/2017 VG con custode l'avv. Annamaria Aragona;
nel fascicolo della eredità giacente, giusta istanza di accesso agli atti depositata il 22.02.2018 e ritiro copie il 02.03.2018, veniva depositato un testamento della sig.ra del Persona_2
09.05.2001, redatto a penna dal Notaio in Cetraro, nella dimora estiva del Notaio, proprio Per_7 ove vivono gli eredi nominati odierni convenuti, che veniva pubblicato il 19.10.2017 (rep. 95014), ossia dopo che questi apprendevano dell'esistenza dell'eredità giacente, facendosi avanti per reclamare l'eredità; nel predetto testamento del 09.05.2001 la sig.ra Persona_2 nominava eredi i Sig.ri e e, precisamente, si legge Controparte_1 Controparte_3 testualmente nel testamento: “revoco qualsiasi disposizione testamentaria (parola incomprensibile) fatta prima d'ora. Sono vedova, senza figli, nè genitori viventi. In considerazione dell'assistenza che sto ricevendo e che dovrò ancora ricevere sino al momento della mia morte nomino eredi universali di tutti i mie beni presenti e futuri i coniugi [...]”; la sig.ra però, redigeva Persona_2 altro testamento pubblico del 11.02.2010 con atto Notaio di Rende (ed Persona_8 annotato al numero 143 del repertorio speciale degli atti di ultima volontà) con il quale ha “revocato ogni disposizione testamentaria effettuata in precedenza”; tale ultimo testamento veniva a sua volta revocato dalla sig.ra con atto Notaio del 27.07.2010 N. 94251 del Repertorio;
si Per_2 Persona_8
2 nutrono forti dubbi sulla effettiva volontà della sig.ra di nominare eredi Persona_2 universali i Sig.ri e in quanto, dopo questa presunta volontà testamentaria, la stessa il CP_1 CP_3
11.06.2003 ha “donato” con rogito del Notaio l'unico immobile di proprietà ai Sig.ri Persona_9
e , donazione poi disattesa con mutuo dissenso nel luglio 2010, sempre Persona_10 Persona_11 con atti del Notaio comunque nel fascicolo dell'eredità giacente e nel fascicolo Per_9 dell'amministrazione di sostegno emerge che la sig.ra non ha avuto alcuna Persona_2 assistenza dai coniugi e quindi il testamento del 09.05.2001 è stato disatteso dagli stessi CP_5 eredi, i quali avrebbero beneficiato dell'eredità solo ove si fossero occupati fino alla morte della
[...] mentre si palesa che la stessa ha avuto la nomina dell'amministratore di sostegno Persona_2 su istanza dell'amministratore di condominio, il quale è l'unico che si è occupato della Sig.ra Per_2 unitamente agli odierni attori;
nessun interessamento e cura sono stati prestati dai Sig.ri e CP_1 CP_3 alla sig.ra che hanno appreso della pubblicazione dell'eredità giacente e si Persona_2 sono fatti avanti;
gli odierni istanti, eredi legittimi della sig.ra , si sono opposti Persona_2 nella prefata procedura di eredità giacente ed hanno contestato il testamento del 2001, sottolineando che la stessa loro congiunta dopo il testamento del 2001 effettuò una donazione dei beni nel 2003 e che nel 2010 effettuò altro testamento e, sempre nel 2010, revocò testamento e donazione e che non ha mai avuto alcuna assistenza dei nominati eredi;
gli odierni attori intendevano impugnare il testamento del 09.05.2001 (pubblicato il 19.10.2017 rep. 95014) e la condotta dei presunti eredi testamentari, intanto per la presunta e libera “volontà” della sig.ra di nominare eredi i predetti Per_2
Piazza e e soprattutto per la loro condotta di disinteresse comprovato per la stessa testatrice che CP_3 invaliderebbe il testamento proprio per la violazione delle volontà della de cuius.
Gli attori, pertanto, domandavano: accertare e dichiarare la nullità del testamento del 09.05.2001 atto
Notaio rep. 829 e pubblicato in data 19.10.2017 repertorio n° 95014 e racc. 41277, per le Per_7 motivazioni afferenti al consenso ed alla condotta successiva della testatrice che palesa una volontà inconciliabile con la dichiarazione testamentaria asseritamente raccolta il 09.05.2001, con pronunzia con effetto retroattivo alla data del testamento (09.05.2001) ovvero alla data della pubblicazione del testamento (19.10.2017); ovvero accertare e dichiarare l'annullamento del predetto testamento per vizio del consenso e/o per non avere gli eredi testamentari citati adempiuto alle volontà della testatrice nei termini di cui al predetto titolo , con pronunzia con effetto retroattivo alla data del testamento
(09.05.2001) ovvero alla data della pubblicazione del testamento (19.10.2017); con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta tardivamente depositata in data 04.09.2021, si costituivano in giudizio i sig.ri e , i quali domandavano: nel merito, rigettarsi la Controparte_1 Controparte_2
3 domanda proposta in via principale e subordinata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, le parti, mediante il deposito di note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, precisavano le conclusioni ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In base agli atti di causa, la domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare la nullità del testamento del 09.05.2001 atto Notaio rep. 829 e pubblicato in data 19.10.2017 repertorio n° 95014 e Per_7 racc. 41277, per le motivazioni afferenti al consenso ed alla condotta successiva della testatrice che palesa una volontà inconciliabile con la dichiarazione testamentaria raccolta il 09.05.2001” è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come dedotto dagli stessi attori a pag. 2 e 3 dell'atto di citazione, dopo il predetto testamento del
09.05.2001, “ha redatto altro testamento pubblico del 11.02.2010 con atto Persona_2
Notaio di Rende (ed annotato al numero 143 del repertorio speciale degli atti Persona_8 di ultima volontà); la ha “revocato ogni disposizione testamentaria effettuata in precedenza”, e Per_2 tale ultimo testamento è stato a sua volta revocato dalla con atto Notaio del Per_2 Persona_8
27.07.2010 N. 94251 del Repertorio…la stessa il 11.06.2003 ha “donato” con rogito del Notaio
l'unico immobile di proprietà ai Sig.ri e , donazione Persona_9 Persona_10 Persona_11 poi disattesa con mutuo dissenso nel luglio 2010...sempre con atti del Notaio . Per_9
Indi, “nel 2010 a luglio revoca il secondo testamento, con atto Notaio ed a settembre Persona_12
2010 con atto Notaio revoca la donazione, con mutuo dissenso”. Per_9
Da ciò deriva la reviviscenza del primo testamento, in quanto se è stato revocato un testamento con un testamento successivo e poi tale testamento posteriore è stato a sua volta revocato, ai sensi dell'articolo 681 c.c. tornano ad essere efficaci le disposizioni del primo testamento.
Secondo l'articolo richiamato, “la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate”.
“La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11472 del 15/06/2020).
4 Nel caso di specie, dunque, si è verificata la revocazione espressa della precedente revoca di testamento, in quanto il secondo testamento, ossia l'“altro testamento pubblico del 11.02.2010”, con cui la ha “revocato ogni disposizione testamentaria effettuata in precedenza”, “è stato a sua Per_2 volta revocato dalla con atto Notaio del 27.07.2010 N. 94251 del Repertorio”. Per_2 Persona_8
Parimenti, “la stessa l'11.06.2003 ha donato con rogito del Notaio l'unico immobile Persona_9 di proprietà ai Sig.ri e , donazione poi disattesa con mutuo dissenso Persona_10 Persona_11 nel luglio 2010...sempre con atti del Notaio . Per_9
“Il mutuo dissenso formulato dalle parti non ha prodotto un effetto traslativo del bene ma ha posto nel nulla l'atto di donazione con effetti retroattivi sicché esso deve considerarsi tamquam non esset”
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11401 del 2021).
La seconda domanda attorea, volta ad “accertare e dichiarare l'annullamento del predetto testamento per vizio del consenso e/o per non avere gli eredi testamentari citati adempiuto alle volontà della testatrice nei termini di cui al predetto titolo” va parimenti rigettata.
Dal testamento pubblico impugnato, repertorio n. 829 degli atti di ultima volontà del 09.05.2001, ricevuto dal Notaio e pubblicato in data 19.10.2017 repertorio n. 95014 e racc. 41277, Per_7 risulta che in presenza dei testimoni, ha chiesto al Notaio di ricevere il suo Persona_2 testamento in forma pubblica, dichiarando: “revoco qualsiasi disposizione testamentaria avessi fatto prima d'ora. Sono vedova, senza figli, né genitori viventi. In considerazione dell'assistenza che sto ricevendo e che dovrò ancora ricevere sino al momento della mia morte nomino eredi universali di tutti i miei beni presenti e futuri i coniugi ”. Controparte_6 Controparte_7
La disposizione testamentaria è stata, dunque, compiuta “in considerazione dell'assistenza che” la predetta stava ricevendo e che avrebbe dovuto “ancora ricevere sino al momento della” sua morte, indi trattasi di istituzione di eredi subordinata alla prestazione, da parte degli istituiti, di assistenza al testatore fino alla morte del medesimo.
“L'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacché la disposizione non cessa di essere condizionale solo perché l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018).
Dunque, l'avveramento o meno dell'evento de quo (assistenza che la testatrice avrebbe dovuto ricevere dai convenuti sino al momento della morte della stessa), oggetto della predetta condizione, incide sull'efficacia del testamento e non sulla sua validità.
Come precisato dalla richiamata pronuncia di legittimità, “l'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida”.
5 Nondimeno, gli attori, nell'atto di citazione (cfr. pagg. 2 e 3), dopo aver evidenziato la “condotta di disinteresse comprovato per la stessa testatrice che invaliderebbe il testamento proprio per la violazione delle volontà della de cuius”, hanno chiaramente esposto che “intendono impugnare il testamento di che trattasi sia per nullità che per annullabilità dello stesso”, precisando che “in giurisprudenza l'orientamento di gran lunga prevalente maturato a tale ultimo proposito ritiene che la domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un contratto al fine di poterne disconoscere gli effetti si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da una invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore”.
Parte attrice, infine, ha domandato, nelle conclusioni contenute nell'atto di citazione, ribadite nelle note di trattazione scritta per la prima udienza di comparizione (e senza alcuna tempestiva mutatio libelli, mediante memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non depositata), di “accertare e dichiarare
l'annullamento del predetto testamento per vizio del consenso e/o per non avere gli eredi testamentari citati adempiuto alle volontà della testatrice nei termini di cui al predetto titolo, con pronunzia con effetto retroattivo alla data del testamento (09.05.2001) ovvero alla data della pubblicazione del testamento (19.10.2017)”.
Dal compendio probatorio in atti non emerge nemmeno l'asserito vizio del consenso, rispetto al testamento pubblico impugnato, repertorio n. 829 degli atti di ultima volontà del 09.05.2001, ricevuto dal Notaio , avuto riguardo anche alla data del medesimo. Per_7
Indi, pure la spiegata domanda di annullamento, che concerne l'invalidità dell'atto, insussistente nel caso di specie, va rigettata.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigettano le domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione indeterminabile - complessità bassa), con attribuzione all'avv. Mariafrancesca Colistra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella prefata composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 626/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Mariafrancesca
Colistra.
Paola lì, 24.7.25
6 Il Giudice estensore il Presidente
Maurizio Ruggiero Luigi Varrecchione
7
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Paola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Luigi Varrecchione Presidente
Matteo Torretta Giudice
Maurizio Ruggiero Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 626/2021 R.G., avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F. ), eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 legittimi di , rappresentati e difesi dall'avv. Rocca Persona_1
Osvaldo A. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via Molicella Vicinale n. 3, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Colistra
[...] C.F._5
Mariafrancesca ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Via
Lungo Aron n. 9, giusta procura apposta su foglio separato ed unito alla memoria costitutiva
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo UNEP in data 20.05.2021, come da relata di notifica in atti,
i sig.ri , e , in qualità di legittimi eredi della sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, i coniugi Persona_2 [...]
e , deducendo che: in data 05.10.2016 la sig.ra CP_1 Controparte_3 Persona_2 decedeva in Aprigliano (CS) e che la stessa era zia degli istanti, unici parenti diretti della stessa;
[...] la sig.ra era figlia di (n. a Colosimi il 23.01.1875 ed ivi Persona_2 Parte_1 deceduto il 29.10.1943) e gli altri figli erano (n. a Colosimi il Persona_3
08.12.1923 e deceduta a Cosenza il 31.07.1941, senza lasciare eredi) e (n. a Colosimi il Persona_4
13.07.1930 e deceduto a Lamezia Terme il 19.06.2017); i Sig.ri e Parte_2 Pt_1
, istanti, sono figli di , come si ricava dai certificati di stato di famiglia originario Pt_3 Persona_4 del (padre) e (figlio); la sig.ra venne adottata da Parte_1 Persona_4 Persona_2
e il 25.01.1955; questo è il motivo del doppio cognome;
Persona_5 Persona_6 gli odierni istanti venivano contattati da un legale di Cosenza, che li avvisava delle “eredità giacente” della zia e per questo venivano a conoscenza del decesso della zia;
la sig.ra Persona_2 viveva in Cosenza alla Via Molinella n° 8 e veniva sottoposta ad amministratore di sostegno nel 2014
(proc. 188/2014 VG) su istanza dell'Amministratore del Condominio, a riprova della circostanza che la stessa era “sola” e senza alcun aiuto;
l'avv. , quale amministratore di sostegno, procedeva al CP_4 ricovero della stessa in una struttura in Aprigliano (CS), ove decedeva nel 2016; Persona_2 veniva aperta una “eredità giacente” proc. 1080/2017 VG con custode l'avv. Annamaria Aragona;
nel fascicolo della eredità giacente, giusta istanza di accesso agli atti depositata il 22.02.2018 e ritiro copie il 02.03.2018, veniva depositato un testamento della sig.ra del Persona_2
09.05.2001, redatto a penna dal Notaio in Cetraro, nella dimora estiva del Notaio, proprio Per_7 ove vivono gli eredi nominati odierni convenuti, che veniva pubblicato il 19.10.2017 (rep. 95014), ossia dopo che questi apprendevano dell'esistenza dell'eredità giacente, facendosi avanti per reclamare l'eredità; nel predetto testamento del 09.05.2001 la sig.ra Persona_2 nominava eredi i Sig.ri e e, precisamente, si legge Controparte_1 Controparte_3 testualmente nel testamento: “revoco qualsiasi disposizione testamentaria (parola incomprensibile) fatta prima d'ora. Sono vedova, senza figli, nè genitori viventi. In considerazione dell'assistenza che sto ricevendo e che dovrò ancora ricevere sino al momento della mia morte nomino eredi universali di tutti i mie beni presenti e futuri i coniugi [...]”; la sig.ra però, redigeva Persona_2 altro testamento pubblico del 11.02.2010 con atto Notaio di Rende (ed Persona_8 annotato al numero 143 del repertorio speciale degli atti di ultima volontà) con il quale ha “revocato ogni disposizione testamentaria effettuata in precedenza”; tale ultimo testamento veniva a sua volta revocato dalla sig.ra con atto Notaio del 27.07.2010 N. 94251 del Repertorio;
si Per_2 Persona_8
2 nutrono forti dubbi sulla effettiva volontà della sig.ra di nominare eredi Persona_2 universali i Sig.ri e in quanto, dopo questa presunta volontà testamentaria, la stessa il CP_1 CP_3
11.06.2003 ha “donato” con rogito del Notaio l'unico immobile di proprietà ai Sig.ri Persona_9
e , donazione poi disattesa con mutuo dissenso nel luglio 2010, sempre Persona_10 Persona_11 con atti del Notaio comunque nel fascicolo dell'eredità giacente e nel fascicolo Per_9 dell'amministrazione di sostegno emerge che la sig.ra non ha avuto alcuna Persona_2 assistenza dai coniugi e quindi il testamento del 09.05.2001 è stato disatteso dagli stessi CP_5 eredi, i quali avrebbero beneficiato dell'eredità solo ove si fossero occupati fino alla morte della
[...] mentre si palesa che la stessa ha avuto la nomina dell'amministratore di sostegno Persona_2 su istanza dell'amministratore di condominio, il quale è l'unico che si è occupato della Sig.ra Per_2 unitamente agli odierni attori;
nessun interessamento e cura sono stati prestati dai Sig.ri e CP_1 CP_3 alla sig.ra che hanno appreso della pubblicazione dell'eredità giacente e si Persona_2 sono fatti avanti;
gli odierni istanti, eredi legittimi della sig.ra , si sono opposti Persona_2 nella prefata procedura di eredità giacente ed hanno contestato il testamento del 2001, sottolineando che la stessa loro congiunta dopo il testamento del 2001 effettuò una donazione dei beni nel 2003 e che nel 2010 effettuò altro testamento e, sempre nel 2010, revocò testamento e donazione e che non ha mai avuto alcuna assistenza dei nominati eredi;
gli odierni attori intendevano impugnare il testamento del 09.05.2001 (pubblicato il 19.10.2017 rep. 95014) e la condotta dei presunti eredi testamentari, intanto per la presunta e libera “volontà” della sig.ra di nominare eredi i predetti Per_2
Piazza e e soprattutto per la loro condotta di disinteresse comprovato per la stessa testatrice che CP_3 invaliderebbe il testamento proprio per la violazione delle volontà della de cuius.
Gli attori, pertanto, domandavano: accertare e dichiarare la nullità del testamento del 09.05.2001 atto
Notaio rep. 829 e pubblicato in data 19.10.2017 repertorio n° 95014 e racc. 41277, per le Per_7 motivazioni afferenti al consenso ed alla condotta successiva della testatrice che palesa una volontà inconciliabile con la dichiarazione testamentaria asseritamente raccolta il 09.05.2001, con pronunzia con effetto retroattivo alla data del testamento (09.05.2001) ovvero alla data della pubblicazione del testamento (19.10.2017); ovvero accertare e dichiarare l'annullamento del predetto testamento per vizio del consenso e/o per non avere gli eredi testamentari citati adempiuto alle volontà della testatrice nei termini di cui al predetto titolo , con pronunzia con effetto retroattivo alla data del testamento
(09.05.2001) ovvero alla data della pubblicazione del testamento (19.10.2017); con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta tardivamente depositata in data 04.09.2021, si costituivano in giudizio i sig.ri e , i quali domandavano: nel merito, rigettarsi la Controparte_1 Controparte_2
3 domanda proposta in via principale e subordinata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale, le parti, mediante il deposito di note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, precisavano le conclusioni ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In base agli atti di causa, la domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare la nullità del testamento del 09.05.2001 atto Notaio rep. 829 e pubblicato in data 19.10.2017 repertorio n° 95014 e Per_7 racc. 41277, per le motivazioni afferenti al consenso ed alla condotta successiva della testatrice che palesa una volontà inconciliabile con la dichiarazione testamentaria raccolta il 09.05.2001” è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come dedotto dagli stessi attori a pag. 2 e 3 dell'atto di citazione, dopo il predetto testamento del
09.05.2001, “ha redatto altro testamento pubblico del 11.02.2010 con atto Persona_2
Notaio di Rende (ed annotato al numero 143 del repertorio speciale degli atti Persona_8 di ultima volontà); la ha “revocato ogni disposizione testamentaria effettuata in precedenza”, e Per_2 tale ultimo testamento è stato a sua volta revocato dalla con atto Notaio del Per_2 Persona_8
27.07.2010 N. 94251 del Repertorio…la stessa il 11.06.2003 ha “donato” con rogito del Notaio
l'unico immobile di proprietà ai Sig.ri e , donazione Persona_9 Persona_10 Persona_11 poi disattesa con mutuo dissenso nel luglio 2010...sempre con atti del Notaio . Per_9
Indi, “nel 2010 a luglio revoca il secondo testamento, con atto Notaio ed a settembre Persona_12
2010 con atto Notaio revoca la donazione, con mutuo dissenso”. Per_9
Da ciò deriva la reviviscenza del primo testamento, in quanto se è stato revocato un testamento con un testamento successivo e poi tale testamento posteriore è stato a sua volta revocato, ai sensi dell'articolo 681 c.c. tornano ad essere efficaci le disposizioni del primo testamento.
Secondo l'articolo richiamato, “la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate”.
“La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11472 del 15/06/2020).
4 Nel caso di specie, dunque, si è verificata la revocazione espressa della precedente revoca di testamento, in quanto il secondo testamento, ossia l'“altro testamento pubblico del 11.02.2010”, con cui la ha “revocato ogni disposizione testamentaria effettuata in precedenza”, “è stato a sua Per_2 volta revocato dalla con atto Notaio del 27.07.2010 N. 94251 del Repertorio”. Per_2 Persona_8
Parimenti, “la stessa l'11.06.2003 ha donato con rogito del Notaio l'unico immobile Persona_9 di proprietà ai Sig.ri e , donazione poi disattesa con mutuo dissenso Persona_10 Persona_11 nel luglio 2010...sempre con atti del Notaio . Per_9
“Il mutuo dissenso formulato dalle parti non ha prodotto un effetto traslativo del bene ma ha posto nel nulla l'atto di donazione con effetti retroattivi sicché esso deve considerarsi tamquam non esset”
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11401 del 2021).
La seconda domanda attorea, volta ad “accertare e dichiarare l'annullamento del predetto testamento per vizio del consenso e/o per non avere gli eredi testamentari citati adempiuto alle volontà della testatrice nei termini di cui al predetto titolo” va parimenti rigettata.
Dal testamento pubblico impugnato, repertorio n. 829 degli atti di ultima volontà del 09.05.2001, ricevuto dal Notaio e pubblicato in data 19.10.2017 repertorio n. 95014 e racc. 41277, Per_7 risulta che in presenza dei testimoni, ha chiesto al Notaio di ricevere il suo Persona_2 testamento in forma pubblica, dichiarando: “revoco qualsiasi disposizione testamentaria avessi fatto prima d'ora. Sono vedova, senza figli, né genitori viventi. In considerazione dell'assistenza che sto ricevendo e che dovrò ancora ricevere sino al momento della mia morte nomino eredi universali di tutti i miei beni presenti e futuri i coniugi ”. Controparte_6 Controparte_7
La disposizione testamentaria è stata, dunque, compiuta “in considerazione dell'assistenza che” la predetta stava ricevendo e che avrebbe dovuto “ancora ricevere sino al momento della” sua morte, indi trattasi di istituzione di eredi subordinata alla prestazione, da parte degli istituiti, di assistenza al testatore fino alla morte del medesimo.
“L'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacché la disposizione non cessa di essere condizionale solo perché l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018).
Dunque, l'avveramento o meno dell'evento de quo (assistenza che la testatrice avrebbe dovuto ricevere dai convenuti sino al momento della morte della stessa), oggetto della predetta condizione, incide sull'efficacia del testamento e non sulla sua validità.
Come precisato dalla richiamata pronuncia di legittimità, “l'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida”.
5 Nondimeno, gli attori, nell'atto di citazione (cfr. pagg. 2 e 3), dopo aver evidenziato la “condotta di disinteresse comprovato per la stessa testatrice che invaliderebbe il testamento proprio per la violazione delle volontà della de cuius”, hanno chiaramente esposto che “intendono impugnare il testamento di che trattasi sia per nullità che per annullabilità dello stesso”, precisando che “in giurisprudenza l'orientamento di gran lunga prevalente maturato a tale ultimo proposito ritiene che la domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un contratto al fine di poterne disconoscere gli effetti si pone, rispetto ad un'ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da una invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore”.
Parte attrice, infine, ha domandato, nelle conclusioni contenute nell'atto di citazione, ribadite nelle note di trattazione scritta per la prima udienza di comparizione (e senza alcuna tempestiva mutatio libelli, mediante memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non depositata), di “accertare e dichiarare
l'annullamento del predetto testamento per vizio del consenso e/o per non avere gli eredi testamentari citati adempiuto alle volontà della testatrice nei termini di cui al predetto titolo, con pronunzia con effetto retroattivo alla data del testamento (09.05.2001) ovvero alla data della pubblicazione del testamento (19.10.2017)”.
Dal compendio probatorio in atti non emerge nemmeno l'asserito vizio del consenso, rispetto al testamento pubblico impugnato, repertorio n. 829 degli atti di ultima volontà del 09.05.2001, ricevuto dal Notaio , avuto riguardo anche alla data del medesimo. Per_7
Indi, pure la spiegata domanda di annullamento, che concerne l'invalidità dell'atto, insussistente nel caso di specie, va rigettata.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigettano le domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione indeterminabile - complessità bassa), con attribuzione all'avv. Mariafrancesca Colistra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella prefata composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 626/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Mariafrancesca
Colistra.
Paola lì, 24.7.25
6 Il Giudice estensore il Presidente
Maurizio Ruggiero Luigi Varrecchione
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