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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8166/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8166/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ZAULI NICE Parte_1 C.F._1 del Foro di RAVENNA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato JACCHIA Parte_2 C.F._2
GIORDANO del Foro di BOLOGNA
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 10/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 08/02/2010 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 18/02/2010;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
GL (CA) il 22/02/1975, e nato a [...] il [...], Parte_2 celebrato a RAVENNA il 07/05/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
RAVENNA al n. 31, parte 2, seria A, anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) il sig. verserà alla sig.ra in unica soluzione, al passaggio in Parte_2 Parte_1 giudicato della Sentenza di Divorzio, a titolo di una tantum, la somma di € 12.500,00 con accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui Pt_1
Parte coordinate sono già note al sig. Parte b) le parti concordano che il versamento, da parte del sig. a favore della sig.ra Pt_1 dell'assegno rivalutato, all'attualità, pari ad €. 569,91 andrà a cessare solo con il versamento pagina 2 di 3 dell'importo concordemente determinato a titolo di una tantum;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di RAVENNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8166/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ZAULI NICE Parte_1 C.F._1 del Foro di RAVENNA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato JACCHIA Parte_2 C.F._2
GIORDANO del Foro di BOLOGNA
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 10/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 08/02/2010 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 18/02/2010;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
GL (CA) il 22/02/1975, e nato a [...] il [...], Parte_2 celebrato a RAVENNA il 07/05/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
RAVENNA al n. 31, parte 2, seria A, anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) il sig. verserà alla sig.ra in unica soluzione, al passaggio in Parte_2 Parte_1 giudicato della Sentenza di Divorzio, a titolo di una tantum, la somma di € 12.500,00 con accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui Pt_1
Parte coordinate sono già note al sig. Parte b) le parti concordano che il versamento, da parte del sig. a favore della sig.ra Pt_1 dell'assegno rivalutato, all'attualità, pari ad €. 569,91 andrà a cessare solo con il versamento pagina 2 di 3 dell'importo concordemente determinato a titolo di una tantum;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di RAVENNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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