Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10744 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
/01 0744 REPUBBLICA IN NOME DEL ROPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO UNDRARI PROFESSIONALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 23651/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 23362 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 3673 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 09/05/01 ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AG MB, difeso da se stesso ed elettivamente 30, presso il domiciliato in ROMA VIA LOMBARDIA proprio studio;
IL SOLE 24 ORE - ricorrente 3000
contro
COMUNE S. TAMMARO in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA L.GO TONIOLO 16 0 0 0 CANCELLERIA presso lo studio dell'Avv. NERI STEFANO, difeso dall'avvocato PASQUALE FIORILLO, giusta delega in atti;
00104940 2001
- controricorrente -
802 avverso la sentenza n. 2134/00 della Corte d'Appello -1- di NAPOLI, depositata il 25/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato TO AG, ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo NARDI che ha concluso perGenerale Dott. l'accoglimento assorbiti del 3° motivo del ricorso, gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 16 aprile 1998 il Con atto Comune di San Tammaro proponeva opposizione avverso il decreto in data 18 febbraio 1998 con il quale il Pretore di Napoli gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv.to TO OL, della somma di L.28.500.000, oltre IVA e CPA, interessi e spese di procedura, quale corrispettivo per prestazioni professionali dal predetto espletate in due giudizi dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, aventi ad oggetto il pagamento dell'indennità di proprietà espropriazione di due fondi di rispettivamente di IA NT e SE PA. Esponeva il Comune che l'incarico era stato nell'interesse esclusivo delle ditteconferito, assegnatrici delle aree del P.I.P., con delibera del 14.11.91 la quale prevedeva espressamente che tutte le spese, ivi comprese quelle di giudizio, а carico delle predette. Poiché dettaerano delibera, inviata al professionista, era stata da questi accettata, chiedeva l'opponente la revoca del decreto con vittoria di spese. Costituitosi, il OL contestava l'opposizione, sostenendo che la delibera con la 3 quale le spese di procedura erano state poste a carico del Consorzio Coarip non gli era stata mai comunicata. Proponeva in subordine domanda di indebito arricchimento e concludeva perché il Comune venisse condannato a corrispondergli un indennizzo per le prestazioni svolte. ilIstruita la causa con prove documentali Pretore, con sentenza del 27.9.99, accoglieva l'opposizione, compensando le spese di lite. Proposto gravame dal soccombente la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 13.7-25.8.2000, rigettava l'impugnazione compensando tra le parti anche le maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione TO OL sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di San Tammaro. MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato per primo, per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, il terzo motivo del ricorso con il quale si denunzia violazione degli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934 n.383 per avere la Corte del merito, rilevando la nullità comunale n.300 del 14.11.1991 di della delibera 4 conferimento dell'incarico per omessa indicazione dell'ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte, ritenuto che tale nullità si estenda al contratto di prestazione d'opera professionale. Tali disposizioni, invero, poste a base della statuizione del giudice d'appello, imporrebbero adempimenti interni non incidenti sul mandato "ad litem" in quanto norme d'azione disciplinanti la condotta della P.A. e non norme di relazione. La censura è fondata. Con orientamento risalente alla sentenza delle Sezioni Unite 17 novembre 1984, n.5833, seguito da Cass.4039/90, 9155/95, 4929/96, e, in ultimo, da Cass. n. 2235/98, e dal quale non v'è ragione di discostarsi, qualora l'ente pubblico territoriale professionista privato per si avvalga di un prestazioni professionali l'espletamento di relative ad opere pubbliche, l'atto di affidamento dell'incarico, come pure gli atti che vengono successivamente ad interferire nel rapporto, sono espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. In riferimento alla dedotta violazione degli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934 la conseguenza è che gli eventuali vizi della deliberazione dell'ente di 5 conferimento dell'incarico al professionista nell'ambitoprivato hanno rilievo esclusivamente interno all'organizzazione dell'ente medesimo, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione d'opera quindi, sul diritto al relativoprofessionale es compenso. Nel caso di specie la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la rilevata nullità della delibera di conferimento dell'incarico all'avv. OL si estendesse al contratto di prestazione d'opera professionale, facendone venir meno l'idoneità a costituire titolo per il pagamento del al contrario, tale diritto resta compenso: insensibile all'eventuale esistenza di vizi della orme del delibera per violazione delle richiamate n R.D. n.383/34. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento di tutti gli altri, ivi compreso quello relativo all'applicabilità comunque al caso in esame della norma sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli che si atterrà al principio di diritto 6 enunciato provvederàe anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di di spese del giudizio Napoli anche per le cassazione. Pentown' Roma 9 maggio 2001 Womeo Alhuda Mention 10FT 250.000 IL CANCELLIERE 01 ES AN hoooo AFC CANCELLERIA TOT. 290000 3 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 Frances UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1.6 NOV 200 4 an . versate £. (lire 290.000DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazi NALIPPO) A/ Responsabile Servo Atti Giudiziari 16 (Dr. M. RODICHINI) TRAI PATE A M O 01 R 7