Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1951, n. 1506
Articolo 2
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19 gennaio 1952
Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo previsti dalla tabella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1952