Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo previsti dalla tabella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma.
A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo previsti dalla tabella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma.