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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3924/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv.
Claudia Atzeri, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2022, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento del residuo dei ratei dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. 30 marzo 1971, n. 118, maturati dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, al netto del pagamento parziale ricevuto nel mese di giugno 2022, oltre accessori.
La ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il ripristino della provvidenza in parola grazie al decreto di omologa del Tribunale di Cagliari del 3 febbraio 2022, cha ha accertato la persistenza del requisito sanitario alla data della visita di revisione risalente al 18 febbraio
2013.
Ha poi censurato la condotta del convenuto, che nel giugno 2022 ha versato la somma di euro 5.883,09, corrispondente al rateo del mese (euro 291,98) e agli arretrati maturati tra il
1° gennaio 2020 e il maggio 2022 (euro 8.924,24), senza tuttavia riconoscere a suo credito pagina 1 di 4 anche gli accessori, e decurtando dal dovuto, a titolo di indebito, anziché l'importo di euro
2.823,37, corrispostole dall' nei primi undici mesi del 2010, quando tuttavia aveva CP_1 superato i limiti di reddito per godere dell'assegno, la maggior somma di euro 3.333,13, considerando anche due ratei del 2009 invece non ripetibili.
Ad avviso di l' avrebbe dovuto corrispondere in linea capitale Parte_1 CP_1
la somma di euro 6.392,85 (ossia il rateo di giugno 2022, per euro 291,98, oltre gli arretrati per complessivi euro 8.924,24, dedotto il debito restitutorio per euro 2.823.37), oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati via via maturati dal gennaio 2020, per euro 577,73, e così complessivamente l'importo di euro 6.970,58.
La ricorrente ha infine osservato che l'importo realmente corrisposto, ossia euro
5.883,09, deve essere imputato prima agli accessori e, per il residuo, al capitale, in applicazione dei criteri legali stabiliti dall'art. 1194 c.c.
In forza di questa operazione aritmetica, ha calcolato a suo credito ancora la somma di euro 1.087,49 per arretrati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 2022 al saldo. CP_ L' si è costituito in giudizio, affermando di aver correttamente portato a deconto del maggior credito della ricorrente l'importo di euro 3.333,13, posto che i ratei di assegno mensile di assistenza versati a novembre e dicembre 2009 non le sarebbero spettati, per il venir meno del requisito sanitario, accertato a seguito di visita di verifica straordinaria.
L' non ha invece preso posizione sulla questione relativa agli accessori e sui criteri CP_1 di imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1194 c.c.
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che non risulta prodotto alcun documento da cui ricavare che pacificamente titolare del diritto alla percezione dell'assegno Parte_1
mensile di assistenza, avesse perduto il requisito sanitario necessario per la conservazione del beneficio a partire dal mese di novembre 2009.
Il fatto che il Tribunale di Cagliari, con decreto del 3 febbraio 2022, abbia omologato l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, fatta risalire al 18 febbraio 2013, induce piuttosto a ritenere che nell'anno 2009 il requisito sanitario non fosse suscettibile di essere messo in discussione.
Pacifico poi che nel 2010 la ricorrente avesse percepito undici ratei di assegno mensile di assistenza, non dovuti per superamento della soglia minima reddituale stabilita per legge, si pagina 2 di 4 CP_ ricava che l'indebito previdenziale che giustifica il recupero dell' deve quantificarsi nella misura di euro 2.823,37, così come calcolato dalla difesa attorea (11 x 256,67, dove
256,67 corrisponde, in euro, all'importo mensile dell'assegno per l'anno 2010).
CP_
2.2. E' altrettanto pacifico che a partire dal 1° gennaio 2020 l' dovesse corrispondere alla ricorrente i ratei di assegno mensile di assistenza.
Tuttavia, all'epoca l' era anche titolare del controcredito di cui si è dato conto nel CP_1
paragrafo 2.1, nella misura di complessivi euro 2.823,37.
Questo ha comportato, per i primi nove mesi del 2020, che ogni rateo di assegno mensile di assistenza venuto a maturazione (ogni rateo era pari, all'epoca, ad euro 286,81) si estinguesse automaticamente per effetto di compensazione con il maggior controcredito
CP_ dell' senza generare interessi o rivalutazione monetaria.
Giunti ad ottobre 2020, la compensazione del rateo di assegno era stata invece solo CP_ parziale, perché all'epoca il credito residuo dell' si era assottigliato all'importo di euro
242,80, cosicché in quel mese si era generato il primo importo a credito della ricorrente, per euro 44,73; il mese successivo i ratei di assegno mensile di assistenza saranno poi dovuti in misura piena e ogni rateo genererà accessori.
Tenuto conto di ciò e seguendo il metodo di calcolo adottato da parte ricorrente, non contestato dall'istituto, l'importo per rivalutazione monetaria o interessi, sui ratei via via maturati, è pari ad euro 302,44. CP_
2.3. L' ha corrisposto, nel giugno 2022, la somma di euro 5.883,09, ma all'epoca il debito era maggiore, ossia era pari ad euro 6.695,29 (euro 6.392,85 per capitale, oltre euro
302,44 per accessori;
l'importo di euro 6.392,85 è ottenuto sommando al rateo di giugno
2022, ossia euro 291,98, il valore degli arretrati per euro 8.924,24, e sottraendo da ciò il
CP_ controcredito dell' per euro 2.823,37).
Il pagamento doveva essere imputato prima agli accessori, ai sensi dell'art. 1194 c.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. L, 29 luglio 1999, n. 8254, e Cass. civ., Sez. L, n. 5252 del 9 aprile 2001).
CP_ Da ciò si ricava che l' è rimasto debitore di euro 812,20 per arretrati (sorte capitale), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 2022 al saldo.
Il convenuto deve essere quindi condannato al pagamento della somma di euro 812,20 per arretrati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 2022 al saldo.
pagina 3 di 4 3. In ragione del criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il resistente deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, cause di valore fino ad euro 1.100,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
CP_
- condanna l' a pagare in favore della ricorrente gli arretrati dell'assegno mensile di assistenza nella misura residua di euro 812,20, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese di giugno 2022 al saldo;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3924/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giovanni Pruneddu, avv. Valeria Atzeri e avv.
Claudia Atzeri, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2022, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento del residuo dei ratei dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. 30 marzo 1971, n. 118, maturati dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, al netto del pagamento parziale ricevuto nel mese di giugno 2022, oltre accessori.
La ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il ripristino della provvidenza in parola grazie al decreto di omologa del Tribunale di Cagliari del 3 febbraio 2022, cha ha accertato la persistenza del requisito sanitario alla data della visita di revisione risalente al 18 febbraio
2013.
Ha poi censurato la condotta del convenuto, che nel giugno 2022 ha versato la somma di euro 5.883,09, corrispondente al rateo del mese (euro 291,98) e agli arretrati maturati tra il
1° gennaio 2020 e il maggio 2022 (euro 8.924,24), senza tuttavia riconoscere a suo credito pagina 1 di 4 anche gli accessori, e decurtando dal dovuto, a titolo di indebito, anziché l'importo di euro
2.823,37, corrispostole dall' nei primi undici mesi del 2010, quando tuttavia aveva CP_1 superato i limiti di reddito per godere dell'assegno, la maggior somma di euro 3.333,13, considerando anche due ratei del 2009 invece non ripetibili.
Ad avviso di l' avrebbe dovuto corrispondere in linea capitale Parte_1 CP_1
la somma di euro 6.392,85 (ossia il rateo di giugno 2022, per euro 291,98, oltre gli arretrati per complessivi euro 8.924,24, dedotto il debito restitutorio per euro 2.823.37), oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati via via maturati dal gennaio 2020, per euro 577,73, e così complessivamente l'importo di euro 6.970,58.
La ricorrente ha infine osservato che l'importo realmente corrisposto, ossia euro
5.883,09, deve essere imputato prima agli accessori e, per il residuo, al capitale, in applicazione dei criteri legali stabiliti dall'art. 1194 c.c.
In forza di questa operazione aritmetica, ha calcolato a suo credito ancora la somma di euro 1.087,49 per arretrati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 2022 al saldo. CP_ L' si è costituito in giudizio, affermando di aver correttamente portato a deconto del maggior credito della ricorrente l'importo di euro 3.333,13, posto che i ratei di assegno mensile di assistenza versati a novembre e dicembre 2009 non le sarebbero spettati, per il venir meno del requisito sanitario, accertato a seguito di visita di verifica straordinaria.
L' non ha invece preso posizione sulla questione relativa agli accessori e sui criteri CP_1 di imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1194 c.c.
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che non risulta prodotto alcun documento da cui ricavare che pacificamente titolare del diritto alla percezione dell'assegno Parte_1
mensile di assistenza, avesse perduto il requisito sanitario necessario per la conservazione del beneficio a partire dal mese di novembre 2009.
Il fatto che il Tribunale di Cagliari, con decreto del 3 febbraio 2022, abbia omologato l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, fatta risalire al 18 febbraio 2013, induce piuttosto a ritenere che nell'anno 2009 il requisito sanitario non fosse suscettibile di essere messo in discussione.
Pacifico poi che nel 2010 la ricorrente avesse percepito undici ratei di assegno mensile di assistenza, non dovuti per superamento della soglia minima reddituale stabilita per legge, si pagina 2 di 4 CP_ ricava che l'indebito previdenziale che giustifica il recupero dell' deve quantificarsi nella misura di euro 2.823,37, così come calcolato dalla difesa attorea (11 x 256,67, dove
256,67 corrisponde, in euro, all'importo mensile dell'assegno per l'anno 2010).
CP_
2.2. E' altrettanto pacifico che a partire dal 1° gennaio 2020 l' dovesse corrispondere alla ricorrente i ratei di assegno mensile di assistenza.
Tuttavia, all'epoca l' era anche titolare del controcredito di cui si è dato conto nel CP_1
paragrafo 2.1, nella misura di complessivi euro 2.823,37.
Questo ha comportato, per i primi nove mesi del 2020, che ogni rateo di assegno mensile di assistenza venuto a maturazione (ogni rateo era pari, all'epoca, ad euro 286,81) si estinguesse automaticamente per effetto di compensazione con il maggior controcredito
CP_ dell' senza generare interessi o rivalutazione monetaria.
Giunti ad ottobre 2020, la compensazione del rateo di assegno era stata invece solo CP_ parziale, perché all'epoca il credito residuo dell' si era assottigliato all'importo di euro
242,80, cosicché in quel mese si era generato il primo importo a credito della ricorrente, per euro 44,73; il mese successivo i ratei di assegno mensile di assistenza saranno poi dovuti in misura piena e ogni rateo genererà accessori.
Tenuto conto di ciò e seguendo il metodo di calcolo adottato da parte ricorrente, non contestato dall'istituto, l'importo per rivalutazione monetaria o interessi, sui ratei via via maturati, è pari ad euro 302,44. CP_
2.3. L' ha corrisposto, nel giugno 2022, la somma di euro 5.883,09, ma all'epoca il debito era maggiore, ossia era pari ad euro 6.695,29 (euro 6.392,85 per capitale, oltre euro
302,44 per accessori;
l'importo di euro 6.392,85 è ottenuto sommando al rateo di giugno
2022, ossia euro 291,98, il valore degli arretrati per euro 8.924,24, e sottraendo da ciò il
CP_ controcredito dell' per euro 2.823,37).
Il pagamento doveva essere imputato prima agli accessori, ai sensi dell'art. 1194 c.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. L, 29 luglio 1999, n. 8254, e Cass. civ., Sez. L, n. 5252 del 9 aprile 2001).
CP_ Da ciò si ricava che l' è rimasto debitore di euro 812,20 per arretrati (sorte capitale), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 2022 al saldo.
Il convenuto deve essere quindi condannato al pagamento della somma di euro 812,20 per arretrati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 2022 al saldo.
pagina 3 di 4 3. In ragione del criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il resistente deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, cause di valore fino ad euro 1.100,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
CP_
- condanna l' a pagare in favore della ricorrente gli arretrati dell'assegno mensile di assistenza nella misura residua di euro 812,20, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese di giugno 2022 al saldo;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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