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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6854 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c. nella causa n. 20353/2024 R.G.A.C. promossa da
Avv. MAZZI PAOLO) Parte_1
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. DE ROSE EMANUELE)
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato alla convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 0027636 24 000, notificatogli in data 17 aprile 2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 52.942,11 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo dall'agosto 2016 al gennaio 2022. Eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, atteso che il titolo opposto si fondava sul verbale ispettivo n.
20170100469/DDL del 27 giugno 2022, già impugnato innanzi al Tribunale di Roma ed annullato con sentenza n. 2223 del 2024, passata in giudicato, con cui era stata dichiarata l'infondatezza della pretesa contributiva dell' ed era stato annullato il CP_1 verbale opposto. Il tutto, con vittoria di onorari e competenze di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, non contestando le avverse difese e deducendo che, a seguito della citata pronuncia di annullamento del verbale presupposto dell'avviso di addebito opposto, la sede territoriale competente dell'Istituto aveva comunicato che l'avviso di addebito opposto era stato sospeso in data 1° luglio 2024, in attesa dello sgravio che sarebbe stato effettuato al termine delle operazioni tecniche di annullamento del verbale ispettivo presupposto. Concludeva, pertanto, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, previa concessione alle parti di termine per note scritte.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta per le argomentazioni che seguono.
Sono pacifici i fatti di causa, sui quali ha fatto espressa acquiescenza, chiedendo CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul presupposto della prossima emissione di un provvedimento di sgravio e della interinale sospensione dell'avviso di addebito.
Tuttavia, di tali circostanze rilevanti ai fini del decidere, non è stata data prova alcuna, rimanendo mera deduzione la rilevanza della sospensione dell'efficacia esecutiva e dello sgravio stesso.
Né peraltro, l' ha preso specifica posizione in merito neanche nelle note CP_3 sostitutive d'udienza, all'esito dell'impulso di questo giudice finalizzato ad acquisire la volontà dell'opponente in merito alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Neanche dopo l'opposizione della ricorrente, in ragione alla mancata prova delle circostanze che avrebbero giustificato tale declaratoria, la parte convenuta ha ritenuto di prendere più specifica posizione, producendo documentazione a sostegno, anche solo relativamente alla dedotta comunicazione alla ricorrente, della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
La domanda, pertanto, dovrà essere accolta come da dispositivo in epigrafe.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto n. 397 2024
0027636 24 000;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€3.784,00oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 24 gennaio 2025
Il giudice
NT CO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 co.1 c.p.c. nella causa n. 20353/2024 R.G.A.C. promossa da
Avv. MAZZI PAOLO) Parte_1
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. DE ROSE EMANUELE)
Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato alla convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 0027636 24 000, notificatogli in data 17 aprile 2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 52.942,11 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo dall'agosto 2016 al gennaio 2022. Eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, atteso che il titolo opposto si fondava sul verbale ispettivo n.
20170100469/DDL del 27 giugno 2022, già impugnato innanzi al Tribunale di Roma ed annullato con sentenza n. 2223 del 2024, passata in giudicato, con cui era stata dichiarata l'infondatezza della pretesa contributiva dell' ed era stato annullato il CP_1 verbale opposto. Il tutto, con vittoria di onorari e competenze di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, non contestando le avverse difese e deducendo che, a seguito della citata pronuncia di annullamento del verbale presupposto dell'avviso di addebito opposto, la sede territoriale competente dell'Istituto aveva comunicato che l'avviso di addebito opposto era stato sospeso in data 1° luglio 2024, in attesa dello sgravio che sarebbe stato effettuato al termine delle operazioni tecniche di annullamento del verbale ispettivo presupposto. Concludeva, pertanto, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, previa concessione alle parti di termine per note scritte.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta per le argomentazioni che seguono.
Sono pacifici i fatti di causa, sui quali ha fatto espressa acquiescenza, chiedendo CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul presupposto della prossima emissione di un provvedimento di sgravio e della interinale sospensione dell'avviso di addebito.
Tuttavia, di tali circostanze rilevanti ai fini del decidere, non è stata data prova alcuna, rimanendo mera deduzione la rilevanza della sospensione dell'efficacia esecutiva e dello sgravio stesso.
Né peraltro, l' ha preso specifica posizione in merito neanche nelle note CP_3 sostitutive d'udienza, all'esito dell'impulso di questo giudice finalizzato ad acquisire la volontà dell'opponente in merito alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Neanche dopo l'opposizione della ricorrente, in ragione alla mancata prova delle circostanze che avrebbero giustificato tale declaratoria, la parte convenuta ha ritenuto di prendere più specifica posizione, producendo documentazione a sostegno, anche solo relativamente alla dedotta comunicazione alla ricorrente, della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
La domanda, pertanto, dovrà essere accolta come da dispositivo in epigrafe.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto n. 397 2024
0027636 24 000;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€3.784,00oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 24 gennaio 2025
Il giudice
NT CO
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