TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 14151 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_4 [...]
Persona_1
Con l'avv. DE CARO DAVIDE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti FUSO RICCARDO, FAZIO CARMELO, DI MATTEO
ANTONELLA, MAROTTA BIAGIO RICCARDO, resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 20/11/2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano che il dante causa aveva prestato la propria Persona_1 attività lavorativa alle dipendenze delle ditte: dal Controparte_2
01.09.1983 al 01.10.1984 – 01.05.1985 al 31.07.1985; Ingegno dal 01.02.1987 al CP_3
31.08.1987 e dal 01.11.1987 al 29.02.1988; dal 01.06.1989 al CP_4 CP_5
31.12.1990; dal 01.07.1991 al 31.12.1994; Controparte_6 CP_7
dal 01.01.1995 al 31.10.2010; che le stesse facevano parte del gruppo
[...]
o comunque erano ad esso funzionalmente e strutturalmente Controparte_1 collegate e operanti sotto la direzione del presso la sede di Controparte_8
Palermo, via dei Cantieri n.75; che aveva sempre svolto mansioni di sabbiatore, saldatore e riparatore, a bordo nave, a supporto delle maestranze impegnate nei lavori di costruzione e di ristrutturazione di navi;
che durante tutto il periodo di lavoro svolto all'interno dei di Palermo era stato a stretto contatto Controparte_9 con elementi in amianto e polveri tossiche derivanti dalle lavorazioni in amianto, CP_1 tanto che l' aveva formalmente riconosciuto l'adenocarcinoma polmonare da cui era affetto quale malattia derivante dalla lunga esposizione alle fibre di amianto.
Deducevano i ricorrenti che la malattia ne aveva successivamente determinato il decesso e che la in qualità di datore di lavoro effettivo, doveva Controparte_1 ritenersi responsabile, ex art. 2087 cc, per non avere adottato le necessarie cautele.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “- accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il compromesso quadro respiratorio del sig. da cui è Persona_1 derivata la malattia invalidante – adenocarcinoma polmonare e la successiva morte, sono derivate da malattia professionale (asbesto correlate o da gas nitrosi) e comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig.
[...] prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze di note ditte Persona_1 facenti parte dell'indotto e che quest'ultima ricopriva oltre che la veste di Controparte_1
proprietaria dei cantieri navali presso cui gli, operai lavoravano ed erano esposti ad amianto, anche il ruolo di committente dei lavori in questione;
- accertare e dichiarare che
Fincantieri CNI Spa nella sua qualità di proprietaria dello stabilimento navale ove si svolgevano i lavori con prestazioni di manovalanza a contatto di fibre e polveri di amianto, era titolare della posizione di garanzia ex artt. 2087 c.c. nonché ex D.L. 81/08 ed, in quanto tale, avrebbe dovuto applicare ogni misura preventiva di cui ai DpR del 55 e del 56 nonché dell'art. 2087 c.c.; - accertare e dichiarare, l'omissione di nel non aver Controparte_1 adottato tutte le misure di protezione e sicurezza di cui alle normative vigenti al momento
2 in cui il sig. prestava il proprio lavoro in cantiere a Palermo e di cui Persona_1
ai precetti di Legge ex art. 2087 c.c., e DpR del 55 e del 56; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo in Controparte_1 considerazione alla sua condotta omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore - accertare e dichiarare il diritto, iure Persona_1
hereditatis, dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti nella qualità di eredi legittimi, i primi tre quali figli e l'ultima quale Parte_4
coniuge del sig. nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
20.06.2023, al risarcimento del danno derivante da danno differenziale e morale del loro congiunto;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dai ricorrenti, quali eredi legittimi del de cuius e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale patito dal sig. la somma di €uro 466.674,50 o la cifra diversa, maggiore o Persona_1 minore, anche "personalizzata" che verrà ritenuta di giustizia - a titolo di danno morale
(c.d. "catastrofale") ed esistenziale patiti dal sig. la somma di curo Persona_1
100.000,00 per il danno morale ed euro 50.000,00 per il danno esistenziale, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità ed i secondo i parametri indicati in ricorso;
- accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale, iure proprio, per danno da perdita parentale, patito dai sig.ri Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] - ,
[...] C.F._1 Pt_5 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] – Parte_2 C.F._2
FIGLIA, (C.F. ), nata a [...] il [...] – Parte_3 C.F._3
FIGLIA e (C.F. ), nata a [...] il [...] – Parte_4 C.F._4
da liquidare nella misura di - €uro 336.500,00 per la signora - Pt_6 Parte_4
€uro 289.390,00 per ciascun figlio”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione dei ricorrenti, che non avevano provato la qualità di eredi;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
la genericità delle allegazioni e comunque l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che deve trovare accoglimento la preliminare difesa della società resistente;
- rilevato, in particolare, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
3 “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione” (così Cass. 25860/2024, conforme a Cass. n.
25885/2020, Cass. n. 22730/2021, Cass. n. 10519/2024);
- rilevato che, nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitatati ad affermarsi erede, senza fornire alcuna prova della circostanza. Prova che avrebbe dovuto essere fornita all'atto della introduzione del ricorso, dovendosi ritenere ogni produzione sull'argomento, successiva a tale momento, tardiva;
rilevato, pertanto, che – in assenza di prova circa la legittimazione attiva degli istanti - il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 14151 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_4 [...]
Persona_1
Con l'avv. DE CARO DAVIDE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti FUSO RICCARDO, FAZIO CARMELO, DI MATTEO
ANTONELLA, MAROTTA BIAGIO RICCARDO, resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 20/11/2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano che il dante causa aveva prestato la propria Persona_1 attività lavorativa alle dipendenze delle ditte: dal Controparte_2
01.09.1983 al 01.10.1984 – 01.05.1985 al 31.07.1985; Ingegno dal 01.02.1987 al CP_3
31.08.1987 e dal 01.11.1987 al 29.02.1988; dal 01.06.1989 al CP_4 CP_5
31.12.1990; dal 01.07.1991 al 31.12.1994; Controparte_6 CP_7
dal 01.01.1995 al 31.10.2010; che le stesse facevano parte del gruppo
[...]
o comunque erano ad esso funzionalmente e strutturalmente Controparte_1 collegate e operanti sotto la direzione del presso la sede di Controparte_8
Palermo, via dei Cantieri n.75; che aveva sempre svolto mansioni di sabbiatore, saldatore e riparatore, a bordo nave, a supporto delle maestranze impegnate nei lavori di costruzione e di ristrutturazione di navi;
che durante tutto il periodo di lavoro svolto all'interno dei di Palermo era stato a stretto contatto Controparte_9 con elementi in amianto e polveri tossiche derivanti dalle lavorazioni in amianto, CP_1 tanto che l' aveva formalmente riconosciuto l'adenocarcinoma polmonare da cui era affetto quale malattia derivante dalla lunga esposizione alle fibre di amianto.
Deducevano i ricorrenti che la malattia ne aveva successivamente determinato il decesso e che la in qualità di datore di lavoro effettivo, doveva Controparte_1 ritenersi responsabile, ex art. 2087 cc, per non avere adottato le necessarie cautele.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “- accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il compromesso quadro respiratorio del sig. da cui è Persona_1 derivata la malattia invalidante – adenocarcinoma polmonare e la successiva morte, sono derivate da malattia professionale (asbesto correlate o da gas nitrosi) e comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig.
[...] prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze di note ditte Persona_1 facenti parte dell'indotto e che quest'ultima ricopriva oltre che la veste di Controparte_1
proprietaria dei cantieri navali presso cui gli, operai lavoravano ed erano esposti ad amianto, anche il ruolo di committente dei lavori in questione;
- accertare e dichiarare che
Fincantieri CNI Spa nella sua qualità di proprietaria dello stabilimento navale ove si svolgevano i lavori con prestazioni di manovalanza a contatto di fibre e polveri di amianto, era titolare della posizione di garanzia ex artt. 2087 c.c. nonché ex D.L. 81/08 ed, in quanto tale, avrebbe dovuto applicare ogni misura preventiva di cui ai DpR del 55 e del 56 nonché dell'art. 2087 c.c.; - accertare e dichiarare, l'omissione di nel non aver Controparte_1 adottato tutte le misure di protezione e sicurezza di cui alle normative vigenti al momento
2 in cui il sig. prestava il proprio lavoro in cantiere a Palermo e di cui Persona_1
ai precetti di Legge ex art. 2087 c.c., e DpR del 55 e del 56; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo in Controparte_1 considerazione alla sua condotta omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore - accertare e dichiarare il diritto, iure Persona_1
hereditatis, dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti nella qualità di eredi legittimi, i primi tre quali figli e l'ultima quale Parte_4
coniuge del sig. nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
20.06.2023, al risarcimento del danno derivante da danno differenziale e morale del loro congiunto;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dai ricorrenti, quali eredi legittimi del de cuius e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale patito dal sig. la somma di €uro 466.674,50 o la cifra diversa, maggiore o Persona_1 minore, anche "personalizzata" che verrà ritenuta di giustizia - a titolo di danno morale
(c.d. "catastrofale") ed esistenziale patiti dal sig. la somma di curo Persona_1
100.000,00 per il danno morale ed euro 50.000,00 per il danno esistenziale, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità ed i secondo i parametri indicati in ricorso;
- accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale, iure proprio, per danno da perdita parentale, patito dai sig.ri Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] - ,
[...] C.F._1 Pt_5 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] – Parte_2 C.F._2
FIGLIA, (C.F. ), nata a [...] il [...] – Parte_3 C.F._3
FIGLIA e (C.F. ), nata a [...] il [...] – Parte_4 C.F._4
da liquidare nella misura di - €uro 336.500,00 per la signora - Pt_6 Parte_4
€uro 289.390,00 per ciascun figlio”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione dei ricorrenti, che non avevano provato la qualità di eredi;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
la genericità delle allegazioni e comunque l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che deve trovare accoglimento la preliminare difesa della società resistente;
- rilevato, in particolare, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
3 “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione” (così Cass. 25860/2024, conforme a Cass. n.
25885/2020, Cass. n. 22730/2021, Cass. n. 10519/2024);
- rilevato che, nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitatati ad affermarsi erede, senza fornire alcuna prova della circostanza. Prova che avrebbe dovuto essere fornita all'atto della introduzione del ricorso, dovendosi ritenere ogni produzione sull'argomento, successiva a tale momento, tardiva;
rilevato, pertanto, che – in assenza di prova circa la legittimazione attiva degli istanti - il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/07/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4