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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7336/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa ON CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7336/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA SABBETTI, Parte_1
giusta procura in atti;
appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti;
appellata
avverso la sentenza n. 466/2022, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il
30.5.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
15.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui Parte_1 il GdP di Foggia ha rigettato l'opposizione da lei promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 699/2021 chiesto e ottenuto da in forza di due Controparte_1
contratti di finanziamento rimasti inadempiuti.
In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per aver il GdP ritenuto fondata l'altrui pretesa creditoria nonostante l'operato disconoscimento sia delle sottoscrizioni del contratto, non seguita da alcuna istanza di verificazione, sia di tutta la avversa documentazione. Ha dunque concluso chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'opposizione; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita che, preliminarmente, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame. Vinte le spese.
In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 15.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dall'appellata.
L'eccezione è infondata.
Invero, la notifica della sentenza è stata eseguita in data 5.7.2022 direttamente alla parte costituita e non al difensore, come prescrive l'art. 170 c.p.c.: pertanto, essa non era idonea a costituire una rituale notifica ai fini dell'applicazione del termine breve per l'impugnazione (in tal senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 12898/2011).
pagina 2 di 6 Ne discende che, non essendo neppure decorso, alla data di notifica dell'atto di citazione in appello (18.12.2022), il termine di impugnazione cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (venuto a scadere il 2.1.2023) il gravame deve ritenersi tempestivamente promosso.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla appellata, non potendo la causa essere definita in via preliminare, tanto da essere pervenuta alla fase decisoria di merito.
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo avendo prodotto, fin dalla fase monitoria, la fonte negoziale del credito azionato ovvero i due contratti di finanziamento.
pagina 3 di 6 A fronte della prova del credito fornita dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Il GdP ha ritenuto che il disconoscimento operato dall'opponente/odierna appellante fosse inidoneo a scalfire l'altrui pretesa, siccome incoerente rispetto alla prova dei pagamenti parziali eseguiti dalla stessa.
Detta motivazione merita piena condivisione.
In proposito, va anzitutto premesso che dal raffronto tra le firme disconosciute e la sottoscrizione apposta sulla procura alle liti rilasciata nell'ambito del presente giudizio non emerge una manifesta divergenza percepibile ictu oculi. Infatti, dal semplice raffronto a occhio nudo della firma autenticata apposta sulla procura al difensore con quelle apposte sui contratti di finanziamento, si evince chiaramente come le stesse siano riconducibili alla mano della (a tal riguardo, si rammenta Pt_1
che il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere obbligato a disporre consulenza tecnica quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti, per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare: così Cass. n. 12695/2008; 4526/1982).
A ciò si aggiunga, in piena adesione a quanto ritenuto dal GdP, che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti di finanziamento è logicamente incompatibile con il rimborso parziale delle rate di finanziamento, come evincibile dalla documentazione prodotta dall'opposta.
Invero, la ratio del potere conferito alla parte ex art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, sia pure tacitamente.
Pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontariamente esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale è da ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente. La giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto: “la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, pagina 4 di 6 non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio a elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (cfr. Cass. n. 10849/2012; Cass. n. 25047/2009; Cass. n.
18748/2004).
Né vale a superare la prova documentale fornita dall'opposta in ordine al pagamento parziale dei finanziamenti il disconoscimento, operato dall'opponente, “di tutta la documentazione prodotta dalla controparte”, siccome generico e, come tale, inidoneo ad infirmarne la validità ed efficacia. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227/2021;
3540/2019; 27633/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo l'appellante fornito la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1- quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis”. pagina 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 16.12.2025
IL GIUDICE
ON CE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa ON CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7336/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA SABBETTI, Parte_1
giusta procura in atti;
appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti;
appellata
avverso la sentenza n. 466/2022, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il
30.5.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
15.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui Parte_1 il GdP di Foggia ha rigettato l'opposizione da lei promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 699/2021 chiesto e ottenuto da in forza di due Controparte_1
contratti di finanziamento rimasti inadempiuti.
In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per aver il GdP ritenuto fondata l'altrui pretesa creditoria nonostante l'operato disconoscimento sia delle sottoscrizioni del contratto, non seguita da alcuna istanza di verificazione, sia di tutta la avversa documentazione. Ha dunque concluso chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'opposizione; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita che, preliminarmente, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame. Vinte le spese.
In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 15.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dall'appellata.
L'eccezione è infondata.
Invero, la notifica della sentenza è stata eseguita in data 5.7.2022 direttamente alla parte costituita e non al difensore, come prescrive l'art. 170 c.p.c.: pertanto, essa non era idonea a costituire una rituale notifica ai fini dell'applicazione del termine breve per l'impugnazione (in tal senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 12898/2011).
pagina 2 di 6 Ne discende che, non essendo neppure decorso, alla data di notifica dell'atto di citazione in appello (18.12.2022), il termine di impugnazione cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (venuto a scadere il 2.1.2023) il gravame deve ritenersi tempestivamente promosso.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla appellata, non potendo la causa essere definita in via preliminare, tanto da essere pervenuta alla fase decisoria di merito.
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo avendo prodotto, fin dalla fase monitoria, la fonte negoziale del credito azionato ovvero i due contratti di finanziamento.
pagina 3 di 6 A fronte della prova del credito fornita dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Il GdP ha ritenuto che il disconoscimento operato dall'opponente/odierna appellante fosse inidoneo a scalfire l'altrui pretesa, siccome incoerente rispetto alla prova dei pagamenti parziali eseguiti dalla stessa.
Detta motivazione merita piena condivisione.
In proposito, va anzitutto premesso che dal raffronto tra le firme disconosciute e la sottoscrizione apposta sulla procura alle liti rilasciata nell'ambito del presente giudizio non emerge una manifesta divergenza percepibile ictu oculi. Infatti, dal semplice raffronto a occhio nudo della firma autenticata apposta sulla procura al difensore con quelle apposte sui contratti di finanziamento, si evince chiaramente come le stesse siano riconducibili alla mano della (a tal riguardo, si rammenta Pt_1
che il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere obbligato a disporre consulenza tecnica quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti, per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare: così Cass. n. 12695/2008; 4526/1982).
A ciò si aggiunga, in piena adesione a quanto ritenuto dal GdP, che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti di finanziamento è logicamente incompatibile con il rimborso parziale delle rate di finanziamento, come evincibile dalla documentazione prodotta dall'opposta.
Invero, la ratio del potere conferito alla parte ex art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, sia pure tacitamente.
Pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontariamente esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale è da ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente. La giurisprudenza di legittimità è unanime sul punto: “la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, pagina 4 di 6 non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio a elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (cfr. Cass. n. 10849/2012; Cass. n. 25047/2009; Cass. n.
18748/2004).
Né vale a superare la prova documentale fornita dall'opposta in ordine al pagamento parziale dei finanziamenti il disconoscimento, operato dall'opponente, “di tutta la documentazione prodotta dalla controparte”, siccome generico e, come tale, inidoneo ad infirmarne la validità ed efficacia. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227/2021;
3540/2019; 27633/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo l'appellante fornito la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1- quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis”. pagina 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 16.12.2025
IL GIUDICE
ON CE
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