Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.) come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n.234 risulta rilevante qualsiasi violazione di quelle norme di relazione che , prevedendo poteri coercitivi del pubblico ufficiale, da considerare sempre eccezionali, incidono tassativamente sulle libertà dei cittadini. Sicché deve ritenersi che integri gli estremi del delitto la condotta del pubblico ufficiale il quale, dichiarando pretestuosamente di esercitare i poteri propri del suo ufficio, intenda avvalersene solo per sopraffare chi ostacoli i suoi scopi personali, non essendo necessario che il comportamento abusivo sia posto in essere nel corso di un regolare svolgimento delle funzioni o del servizio ne' che il danno arrecato sia di natura esclusivamente patrimoniale. (Fattispecie in cui l'imputato agente di polizia penitenziaria e pertanto in possesso di paletta segnaletica del corpo, utilizzò tale paletta per impedire che alcune persone presenti intervenissero in soccorso della fidanzata con cui stava litigando, chiedendo loro pretestuosamente i documenti; la Corte ha osservato che sia l'utilizzazione della paletta che la richiesta dei documenti sono avvenuti in violazione della legge e dei regolamenti e che la donna subì in conseguenza di tale comportamento il danno di ulteriori ingiurie e violenze, quantomeno morali).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/1999, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 9/2/1999
Dott. Renato Luigi CALABRESE Consigliere SENTENZA
Dott. Giuliana FERRUA " N. 264
Dott. Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello NAPPI " N. 22466/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA EL, n. a Telese il 22 giugno 1968 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 9 febbraio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. V. Galgano che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. C. Taormina
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma confermò la dichiarazione di colpevolezza di EL RA, agente della polizia penitenziaria, in ordine ai delitti di ingiuria minaccia lesioni personali e abuso d'ufficio, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione e cinquecentomila lire di multa. Risulta dalla sentenza che nel corso di una lite l'imputato aggredì con ingiurie, minacce e percosse la fidanzata IE CI, che lo accusava di averla tradita, e ne ostacolò il soccorso da parte degli occasionali testimoni Filippo MI e Roberta MA, impugnando la paletta segnaletica della polizia penitenziaria e chiedendo loro pretestuosamente i documenti. Ricorre per cassazione EL RA, che propone cinque motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità e lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di esplicitare i criteri di valutazione della prova, limitandosi a una motivazione per relationem, ormai incompatibile con l'impianto accusatorio del processo.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora vizio di motivazione della sentenza impugnata e lamenta che sia stata omessa ogni valutazione delle prove contrarie a quelle poste a base della decisione, in particolare per il delitto di ingiuria in relazione al quale la difesa aveva richiesto l'applicazione dell'esimente della reciprocità sulla base delle deposizioni dei testi MA e MI, indicative di un contegno non meramente passivo di IE CI.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 521 c.p.p., lamentando di essere stato dichiarato colpevole di aver minacciato IE CI con una pistola la sera tra il 16 e il 17 maggio 1995, mentre dalla deposizione della stessa persona offesa risulta che il fatto risaliva a circa un anno prima. Sicché la condanna o è avvenuta per un fatto radicalmente diverso o è priva di sostegno probatorio.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.323 c.p. lamentando che il delitto di abuso d'ufficio sia stato erroneamente configurato benché la richiesta di documenti fosse del tutto legittima e l'uso della paletta della polizia penitenziaria non fosse avvenuto nell'esercizio delle sue specifiche funzioni pubbliche, in quanto egli non era addetto al servizio traduzione dei detenuti cui la paletta era destinata, ne' avesse comportato la violazione di norme e regolamenti o il perseguimento di un vantaggio patrimoniale.
Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella determinazione della pena, lamentando che sia rimasta priva di qualsiasi giustificazione la commisurazione della pena irrogata per il reato più grave tra quelli unificati nella continuazione. Il ricorso è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte è, ormai, indiscusso che la motivazione per relationem è legittima in ogni caso in cui la motivazione richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato (Cass., sez. I, 23 febbraio 1994, Orsino, m. 196712; Cass., sez. I, 7 febbraio 1995, Magliocco, M. 200930), se il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma richiami gli argomenti addotti in modo da far emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti e sempre che siano indicati espressamente gli elementi di fatto che giustificano la decisione (Cass., sez. II, 6 febbraio 1996, Filoni, m. 204734). In particolare nel giudizio d'appello si riconosce la legittimità della motivazione per relationem, quando "le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi" (Cass., sez. IV, 18 novembre 1994, Mascolo, m. 200737, Cass, sez. IV, 8 marzo 1991, Lombardi, m. 187284, Cass., sez. VI, 18 settembre 1992, Sibillano, m. 192134, Cass, sez. I, 20 giugno 1997, Zuccaro, m. 208257). Si esclude invece che sia legittimo un tal modo di motivare "allorché il giudice investito del gravame si limiti a respingerlo e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini assolutamente apodittici senza indicare i temi o problemi trattati, la soluzione offerta del provvedimento impugnato e la natura delle censure così non consentendo la conoscenza di quei temi e, conseguentemente, la valutazione, in sede di legittimità, dell'adeguatezza o meno delle risposte date, sia pure "per relationem"" (Cass., sez. IV, 22 dicembre 1995, Mahovic, m. 204175). Questa giurisprudenza non è affatto incompatibile con il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art. 190 c.p.p., che impone una pronuncia immediata ed esplicita sulle istanze istruttorie, ma non esclude che la valutazione delle prove già acquisite possa avvenire anche per relationem, quando il discorso giustificativo risulti effettivo e autonomo.
Nel caso in esame i giudici d'appello ritennero che il quadro probatorio delineato nella motivazione della sentenza di primo grado risultasse impermeabile alle critiche dell'appellante, in quanto fondato sulle testimonianze rese dalla persona offesa e dai testi oculari MI e MA e sulle indicazioni, logiche attendibili e coerentemente persuasive, del perito medico legale. Esibirono, quindi, una motivazione che, pur essendo in parte riferita a quella di primo grado, è idonea a sorreggere autonomamente la decisione di secondo grado.
A questa motivazione il ricorrente ha opposto con il primo motivo del ricorso censure del tutto generiche, perché non risulta chiarito quali argomentazioni probatorie siano inficiate da una carente esplicitazione del criterio di inferenza, posto che i giudici del merito hanno richiamato testimonianze e perizia ritenute attendibili, ne' quali specifiche censure d'appello siano state apoditticamente disattese, mentre il motivato apprezzamento della credibilità della persona offesa e dei testimoni è evidentemente incensurabile con ricorso per cassazione.
Il secondo motivo del ricorso, con il quale si censura in particolare l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., non tiene conto del fatto che già la sentenza di primo grado aveva riconociuto la reciprocità delle ingiurie scambiate tra l'imputato e la persona offesa, ma aveva ritenuto che non ricorressero i presupposti di applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p. in considerazione della schiacciante prevalenza della violenza fisica e verbale dell'uomo, cui la donna aveva opposto solo un'impari resistenza.
E questa valutazione, evidentemente richiamata dai giudici d'appello, è idonea a giustificare il diniego dell'esimente, che, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, è affidata al prudente apprezzamento discrezionale del giudice del merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato (Cass., sez. II, 14 gennaio 1966, Forestieri, m. 101333, Cass., sez. V, 27 gennaio 1976, Riassetto, m. 133438, Cass., sez. VI, 29 novembre 1978, Di Bella, m. 142313, Cass., sez. V, 30 gennaio 1979, Pichi, m. 141513, Cass., sez. V, 11 giugno 1981, De Luca, m. 151068, Cass., sez. V, 28 ottobre 1981, Nutrica, m. 151641, Cass., sez. V, 2 dicembre 1987, Siano, m. 178534). Non sussiste, pertanto, la dedotta omissione di valutazione di prove contrarie a quelle poste a base della decisione nè con riferimento all'imputazione di ingiuria, perché la reciprocità delle offese è riconosciuta anche se ritenuta irrilevante, ne' con riferimento all'imputazione di lesioni, perché risultano esplicitamente e incensurabilmente valutate testimonianze e perizia, mentre il ricorrente non precisa quali sarebbero le prove non valutate con riferimento all'imputazione di abuso d'ufficio, specificamente richiamata nell'intestazione del motivo. Il terzo motivo del ricorso è costruito sulla considerazione che nella sua deposizione dibattimentale IE CI riferì ad altro precedente episodio la frase "ti sparo" riportata nell'imputazione di minaccia contestata con riferimento al fatto che nel corso della lite del maggio 1994 l'imputato aveva impugnato una pistola. Il ricorrente sostiene, quindi, che l'affermazione della sua responsabilità o è riferita a un fatto diverso da quello contestato oppure non ha sostegno probatorio. Come risulta dalla sentenza di primo grado, però, si tratta di deduzione infondata, perché il tribunale diede atto che il precedente episodio non era stato contestato, sicché non sussiste violazione del principio di contestazione, ma ritenne che sussistesse comunque il delitto di minaccia con l'uso della pistola in ragione di quanto desumibile dalle deposizioni della persona offesa e del teste MI (v. fl. 3 sentenza di primo grado), incensurabilmente valutate con motivazione richiamata poi dalla sentenza d'appello.
Anche la censura mossa con il quarto motivo del ricorso è destituita di fondamento.
Non v'è dubbio che "la nuova fattispecie di abuso di ufficio risultante dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, costituisce legge più favorevole -sia in quanto restringe l'area dei comportamenti sanzionati alle violazioni di legge o di regolamento o alle ipotesi di mancata astensione in caso di interesse personale, sia in quanto costruisce una figura di reato di evento, sia in quanto prevede un trattamento sanzionatorio più mite - e trova pertanto applicazione anche ai fatti commessi sotto il vigore della precedente normativa" (Cass., sez. VI, 3 novembre 1997, Craparo, m. 209475, Cass., sez. VI, 18 novembre 1997, Fricano, m. 209479, Cass., sez. VI, 28 novembre 1997, Notaro, m. 210387). Ma la condotta ascritta a EL RA è certamente riconducibile anche alla nuova fattispecie criminosa.
L'imputato, infatti, era in possesso di una paletta segnaletica della polizia penitenziaria in ragione della sua specifica qualifica e la utilizzò in violazione della legge, e anche dei regolamenti posto che non era addetto al servizio che ne avrebbe legittimato l'uso, come in violazione della legge richiese i documenti alle persone accorse in difesa della donna con la quale stava privatamente litigando e in danno della quale agì, così, con evidente abuso del suo ufficio.
In particolare, ai fini della configurabilità del reato, deve ritenersi sufficiente che all'esercizio delle funzioni pubbliche si richiami, sia pure abusivamente, lo stesso agente, non essendo necessario che il comportamento abusivo sia commesso nel corso di un regolare svolgimento delle funzioni o del servizio. Ciò che la norma vuole escludere dall'ambito della fattispecie è l'abuso informale dell'autorità connessa a un ufficio pubblico, ma non certamente le strumentalizzazioni più radicali della pubblica potestà a fini privati, anche se non economici (Cass., sez. VI, 19 novembre 1997, Cappabianca, m. 210843), come quella in esame.
D'altro canto la previsione che il comportamento costituisca violazione di una legge o di un regolamento risponde all'esigenza di non consentire "al giudice penale di entrare nell'ambito della discrezionalità amministrativa, che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato" (Cass., sez. VI, 10 novembre 1997, Marconi, m. 209774); sicché "è necessario che la norma violata non sia genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e che la medesima abbia i caratteri sia formali che sostanziali delle leggi o dei regolamenti" (Cass., sez. II, 4 dicembre 1997, Tosches, m. 210224). Tuttavia non v'è dubbio che ai fini dell'art. 323 c.p. risulta rilevante qualsiasi violazione di quelle norme di relazione che, prevedendo poteri coercitivi del pubblico ufficiale, da considerarsi sempre eccezionali, incidono tassativamente sulle libertà dei cittadini. Sicché deve ritenersi che integri gli estremi del delitto la condotta del pubblico ufficiale il quale, dichiarando pretestuosamente di esercitare i poteri coercitivi propri del suo ufficio, intenda avvalersene solo per sopraffare chi ostacoli i suoi scopi personali.
Infine risulta accertato nelle sentenze impugnate che, con la sua condotta abusiva, EL RA riuscì a impedire o almeno a ritardare l'intervento di soccorso dei testi MI e MA in favore di IE CI, che ne subì il danno di ulteriori ingiurie e ulteriori violenze, quantomeno morali;
e nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che ai fini dell'abuso rileva anche il danno non patrimoniale (Cass., sez. VI, 17 ottobre 1997, Vitarelli, m. 209769). Manifestamente infondato è l'ultimo motivo del ricorso, con il quale si lamenta una difetto di giustificazione della misura della pena. Infatti, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, la corte d'appello ha determinato in nove mesi di reclusione la pena base per il più grave reato di lesioni personali, così riducendo, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato e del sopravvenuto risarcimento del danno, la pena di un anno di reclusione irrogata dal tribunale in relazione alla particolare intensità del dolo manifestata nella condotta progressivamente violenta e arrogante di RA. La pena base così determinata è stata poi ridotta a sei mesi di reclusione per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e aumentata, per la continuazione, di un mese di reclusione per il delitto di abuso di ufficio, di un mese di reclusione per il delitto di minaccia e di cinquecentomila (in motivazione si dice in realtà un milione) lire di multa per il delitto di ingiuria. È evidente, quindi, che la motivazione esibita in proposito dai giudici d'appello fu congrua e analitica. Deve, pertanto, concludersi con il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999